Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-12-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-12-2024

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Barbanza e Iria].

(Comunicazione 13/12/2024, pubblicata in G.U.U.E. 13 dicembre 2024, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Barbanza e Iria»

PGI-ES-A1255-AM03

Data della comunicazione: 30.9.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   INSERIMENTO DI UNA NUOVA VARIETÀ DI UVE

Descrizione

Nell'elenco delle varietà autorizzate per la produzione dei vini Barbanza e Iria è stata inserita una nuova varietà, la Ratiño gallega a bacca bianca.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Gli studi effettuati hanno dimostrato che si tratta di una varietà autoctona e non di un clone di un'altra varietà. Dal punto di vista amministrativo essa è stata pertanto riconosciuta come nuova varietà di Vitis vinifera dal decreto APA/1097/2021 del 7 ottobre, che ha disposto l'inserimento di una serie di varietà di specie diverse nel registro delle varietà commerciali (BOE dell'11.10.2021).

2.   AMPLIAMENTO DELLA ZONA DELIMITATA

Descrizione

L'ambito territoriale dell'indicazione geografica protetta è stato leggermente ampliato per includervi la frazione di Seira, nel comune di Rois, confinante con la zona delimitata attuale.

La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Si tratta di un piccolo ampliamento a una zona le cui caratteristiche sono simili a quelle dell'attuale zona delimitata; la modifica, pertanto, non incide sul legame.

3.   MODIFICHE DEL LOGO

Descrizione

Il logo che identifica questi vini viene aggiornato sostituendo la dicitura «vino de la tierra» con l'equivalente «indicación geográfica protegida».

La modifica interessa l'allegato II del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

La dicitura «indicación geográfica protegida» è oggi più diffusa sul mercato.

4.   AGGIORNAMENTO DI ALCUNI RIFERIMENTI E MIGLIORAMENTI REDAZIONALI

Descrizione

Si coglie l'occasione della modifica del disciplinare di produzione per aggiornare un riferimento giuridico ormai obsoleto a causa del tempo trascorso e per migliorare la formulazione di vari punti.

La modifica interessa le sezioni 2, 4, 7, 8 e 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Si coglie l'occasione per migliorare il testo del disciplinare di produzione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Barbanza e Iria

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

VINO — Vini bianchi e rossi e vini monovarietali

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini leggeri, limpidi, brillanti e di colore intenso; aromi franchi che permettono di apprezzare le caratteristiche della materia prima da cui provengono, con gradazioni alcoliche moderate, aromi floreali e fruttati; in bocca sono morbidi, freschi, sapidi ed equilibrati, con una nota finale di leggera acidità.

* Titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini monovarietali: 11 % vol.

Acidità volatile massima dei vini immessi sul mercato con almeno 1 anno di invecchiamento: 16,66 meq/l.

Tenore massimo di anidride solforosa dei vini bianchi: 175 mg/l.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico volumico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (in % vol): 10

— Acidità totale minima: 5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 15

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Dopo l'estrazione del mosto e la separazione delle vinacce, la resa non deve superare 67 litri di mosto per 100 kg di uve.

5.2.   Rese massime

1. Varietà a bacca bianca:

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Varietà a bacca bianca:

80,4 ettolitri per ettaro

3. Varietà a bacca rossa:

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Varietà a bacca rossa:

53,6 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata comprende i comuni di Boiro, Catoira, Dodro, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira e Valga, nonché le frazioni di Camboño, Fruíme e Tállara che rientrano nel comune di Lousame, le frazioni di Iria Flavia e di Padrón, che rientrano nel comune di Padrón, le frazioni di Baroña, Caamaño, Queiruga, Ribasieira, San Pedro de Muro e Xuño, che rientrano nel comune di Porto do Son, e la frazione di Seira, che rientra nel comune di Rois.

La maggior parte di questa zona geografica si trova nella provincia di La Coruña, ad eccezione dei comuni di Catoira, Valga e Pontecesures, che rientrano nella provincia di Pontevedra.

7.   Varietà di uve da vino

AGUDELO - CHENIN BLANC

ALBARIN BLANCO - BRANCO LEXITIMO

ALBARIÑO

BRANCELLAO

CAÍÑO BLANCO

CAÍÑO TINTO

ESPADEIRO - TORNEIRO

GODELLO

LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO

LOUREIRA - MARQUÉS

LOUREIRO TINTO

MENCÍA

MERENZAO

RATIÑO GALLEGA

SOUSÓN

TORRONTÉS

TREIXADURA

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vini riflettono le condizioni ambientali termiche e pluviometriche, le pratiche agronomiche così come il fattore umano, che determina la scelta delle varietà più adatte (si utilizzano per lo più varietà autoctone), la scelta dei terreni migliori (franchi, profondi e permeabili, tipici di questa zona geografica) e le corrette pratiche colturali, tra cui la potatura e la forma di allevamento, effettuate manualmente e con competenza per un corretto controllo del potenziale viticolo. L'insieme di queste condizioni concorre a conferire ai vini prodotti in questa zona equilibrio e armonia, un'eccellente espressione aromatica e buone capacità di conservazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

I vini sono imbottigliati nella zona geografica di produzione delimitata. Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino, che rischia di essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione, variazioni di temperatura ed altro. Tale rischio è tanto più grave quanto maggiore è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto. Tale circostanza, unita all'esperienza e alla conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche dei vini che nel corso degli anni le aziende vinicole dell'indicazione geografica protetta «Barbanza e Iria» hanno acquisito, richiede l'imbottigliamento nella zona di origine. I vini conservano in tal modo tutte le loro caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutte le bottiglie recano una retroetichetta numerata, sulla quale deve figurare il logo dell'indicazione geografica.

Link al disciplinare del prodotto

https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/PC_Barbanza_Iria_julio_2024_ES.pdf