Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 12-12-2024
Numero provvedimento: 45776
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Reati di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffazione di marchi, commessi in Francia, Svizzera e Italia, con condotta perdurante - Produzione in larga scala di bottiglie di vino pregiato venduto a prezzi elevati con la contraffazione del marchio - Mandato di arresto europeo - Giurisdizione dello Stato emittente - Reati commessi in danno di aziende vinicole francesi, con condotte almeno in parte poste in essere nel territorio della Francia, per il riferimento all’esistenza di depositi per la conservazione delle bottiglie di vino in territorio francese - Disciplina in materia di territorialità ai fini dell’applicazione della legge penale dello Stato (art. 6 cod. pen.).



SENTENZA

(Presidente: dott. Massimo Ricciarelli - Relatore: dott. Riccardo Amoroso)




sul ricorso proposto da

Z.G., nato a OMISSIS il OMISSIS;

avverso la sentenza del 08/10/2024della Corte di Appello di Torino;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avv. Alessandro Lamacchia, in sostituzione del difensore di fiducia Avv. Marco Marchio, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.




RITENUTO IN FATTO



1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di Z.G. all’Autorità Giudiziaria della Francia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 25 settembre 2024 per i reati di associazione a delinquere, truffa, autoriciclaggio e contraffazione di marchi, commessi in Francia, Svizzera e Italia, con condotta perdurante.

In particolare, dopo la convalida dell’arresto eseguito in data 26 settembre 2024 di iniziativa della Polizia Giudiziaria, il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari all’esito dell’udienza del 28 settembre 2024; quindi la Corte di appello con la sentenza impugnata ne ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente.

Sono state ritenute infondate le ragioni addotte dalla difesa in relazione al motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, lett. a) e b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, essendosi valorizzata l’assenza di elementi concreti a dimostrazione di un interesse attuale ad affermare la giurisdizione nazionale.

Il consegnando è indagato per aver fatto parte di una associazione criminale, diretta da A.A., di nazionalità russa, dedita alla consumazione di truffe, mediante la produzione in larga scala di bottiglie di vino pregiato, venduto a prezzi elevati (8 mila e 10 mila Euro per bottiglia), con la contraffazione del marchio della tenuta Romanée-Conti ed il conseguente reimpiego dei relativi proventi illeciti.

In particolare, Z. è emerso come coinvolto nella fase della produzione e consegna delle etichette stampate in una tipografia con sede a Leini (provincia di Torino).

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello, il difensore di Z. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione all’art. 18-bis, lett. a) e b), Legge n.69/2005, trattandosi non solo di reati commessi interamente in Italia, ma anche di reati per i quali risulta pendente un procedimento penale preso la Procura della Repubblica di Torino per gli stessi fatti nei confronti dei medesimi soggetti interessati dal mandato di arresto europeo.

Si rappresenta, innanzitutto, che il motivo di rifiuto invocato dalla difesa è quello che ricade nell’ipotesi di cui alla lett. a) del citato articolo, che richiede unicamente l’accertamento in astratto che sui reati in contestazione vi sia la giurisdizione dello Stato italiano come nel caso in esame.

Al riguardo si rappresenta che il ricorrente non è mai uscito dall’Italia essendo i suoi incontri con il coindagato A. avvenuti tutti sul territorio italiano.

In secondo luogo, si censura la sentenza impugnata perché in modo acritico ha dato credito alla nota della Procura della Repubblica di Torino, prodotta nel corso del procedimento, che ha attestato l’assenza di procedimenti penali pendenti per gli stessi fatti presso detto ufficio giudiziario, nonostante la difesa abbia prodotto dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla Procura di Torino nei confronti di Z. ed altri coindagati per gli stessi reati di cui agli artt. 416 e 474 cod. pen. nel procedimento n. 11244/24

Si adduce, quindi, che ricorre il motivo di rifiuto sotto il duplice profilo, per un verso, perché non si procede per reati commessi nel territorio dello Stato emittente, e per altro verso, perché si tratta di reati per i quali pende un procedimento penale anche in Italia.




CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è infondato.

In ordine alla questione della interpretazione dell’art. 18-bis, lett. a), legge 69/2005, si deve innanzitutto rilevare che nell’elenco dei motivi di rifiuto facoltativo della consegna indicati nella predetta disposizione, sono stati inclusi in particolare anche i casi - prima considerati nel novero dei motivi di rifiuto (obbligatorio) di cui alla lett. p) dell’art. 18 legge cit. - di mandato di arresto che abbia ad oggetto reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio oltre quelli, inclusi ora nella lett. b) dello stesso articolo, per i quali risulta la pendenza di un procedimento in Italia per lo stesso fatto nei confronti della persona ricercata.

Si deve al riguardo osservare che per giurisprudenza consolidata in tema di mandato di arresto europeo, anche il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dalla predetta disposizione di cui alla lett. a), richiede comunque la sussistenza di elementi sintomatici della effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e..

In tutti tali casi l’opposizione del motivo di rifiuto della consegna mira infatti a tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale, in quanto dimostrato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto la propria giurisdizione, desunta dalla esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento sul fatto oggetto del m.a.e. e quindi a carico dello stesso soggetto cui si riferisce il predetto mandato di arresto (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).

La Corte di appello, correttamente, ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto evidenziando che al momento della decisione non risulta a carico del ricorrente la pendenza di alcun procedimento per gli stessi fatti, né indagini in corso che rendano evidente l’esistenza di un possibile conflitto tra le diverse autorità giudiziarie competenti a procedere e, quindi, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M. cit.).

Secondo l’interpretazione consolidata, in linea con l’art. 4, par. 7, lett. a) della Decisione Quadro 2002/584/GAI in tema di mandato europeo, anche quando l’art. 18, lett. p), prevedeva l’obbligo di rifiuto della consegna, il rifiuto poteva essere giustificato solo quando sussistesse non un astratto interesse dell’ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell’effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, 13/06/2018, Rv. 273544, cit.).

Ciò non comporta una sovrapposizione con il motivo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), perché nel caso in cui si tratti di fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la lett. a) del medesimo comma facoltizza il rifiuto anche quando un procedimento non sia giunto alla fase propriamente processuale con l’esercizio dell’azione penale o non sia stata emessa misura cautelare (sul punto cfr. Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit., in motivazione).

2. Sotto il diverso profilo della pendenza di un procedimento penale in Italia le deduzioni articolate sul punto, sono infondate.

L’emissione di atti di perquisizione e sequestri da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si fa peraltro anche espresso riferimento all’allegata richiesta di perquisizione e sequestro tramite OIE del Tribunale di Dìjon, non dimostra affatto la pendenza di un parallelo procedimento penale per gli stessi fatti, trattandosi per un verso di atti di indagine che possono trovare la loro giustificazione proprio nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell’Unione Europea, e per altro verso, non risultando comunque dimostrato che si tratti dei medesimi fatti, pur se analoghi per modalità esecutive e tipologia di reato.

Pertanto, in assenza di elementi concreti che possano suffragare l’ipotesi della pendenza sul territorio nazionale di un procedimento per i medesimi fatti a carico dell’indagato, appare evidente la insussistenza della condizione da cui sarebbe conseguita la facoltà di opporre il predetto motivo di rifiuto ai sensi della sopra richiamata disposizione, entrata in vigore dal 2 novembre 2019, che ha trasformato il motivo da obbligatorio in facoltativo.

In conclusione, nel caso in esame non essendo stata concretamente allegata, né essendovi notizia della pendenza di alcun procedimento in Italia per i medesimi fatti, intesi sotto il profilo materiale-naturalistico del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi della condotta, evento e nesso causale, la decisione di consegna non può ritenersi disposta in violazione dell’art. 18-bis, lett. a) e b) della legge 69/05.

3. Manifestamente infondate sono, infine, le considerazioni con cui il ricorrente ha escluso la giurisdizione dello Stato emittente, trattandosi di reati commessi certamente in danno di aziende vinicole francesi, con condotte almeno in parte commesse nel territorio del predetto Stato, per il riferimento all’esistenza di depositi per la conservazione delle bottiglie di vino in territorio francese nella disponibilità di Alexander A..

Sotto tale profilo si deve ricordare che secondo la disciplina ordinaria in materia di territorialità, a norma dell’art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che ne è la conseguenza (Sez. 4, n.44837 del 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968).

Analogo principio vale, a parti invertite, quando si discuta della sussistenza della giurisdizione dello Stato emittente.

In base alle regole sulla territorialità valide nel nostro ordinamento ai fini dell’applicazione della legge penale dello Stato (art. 6 cod. pen.), quindi non si può ritenere come commesso fuori del territorio dello Stato di emissione, il reato, seppure consumato in Italia o in altri Stati diversi dallo Stato emittente, la cui condotta sia risultata commessa anche solo in parte nel territorio di detto Stato, come pacificamente avvenuto nel caso in esame.

4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.



P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.



Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2024

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2024