Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite da turbative del mercato vitivinicolo.
(D.M. 02/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2024/2159 recante “recante misure eccezionali temporanee in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli per ovviare alla turbativa del mercato vitivinicolo dell'Unione”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2159 il quale prevede la proroga di tre anni della validità delle autorizzazioni di impianto e di reimpianto rilasciate a norma degli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che scadono negli anni 2024 e 2025, da utilizzare nelle aree più colpite da turbative del mercato;
VISTO, altresì, l’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/2159 il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto e di reimpianto che scadono negli anni 2024 e 2025 e che devono essere utilizzate nelle aree più colpite da turbative del mercato, non vengano applicate sanzioni amministrative a condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2024, la intenzione di non utilizzare l’autorizzazione né di beneficiare della proroga della sua validità;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 e ss.mm e ii. recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.”;
CONSIDERATA la nota n. 401392 del 2 settembre 2024 con la quale il Ministero ha incaricato ISMEA di voler fornire una relazione recante un’analisi delle eventuali turbative di mercato verificatesi, in tutto o in parte del territorio nazionale nell’anno 2024;
CONSIDERATA la relazione ISMEA con protocollo n. 37237 del 31 ottobre 2024 recante “SITUAZIONE CONGIUNTURALE DEL SETTORE VINO IN ITALIA NEL 2024 ED ESIGENZE RISPETTO ALL’UTILIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO - Sintesi preliminare - OTTOBRE 2024”;
CONSIDERATA l’instabilità mercato del vino dovuta a circostanze eccezionali che attualmente colpiscono il settore a livello nazionale, così come quello dell'Unione, dovute, tra l’altro, ad un costante aumento delle scorte, alla riduzione del consumo e delle vendite, unitamente alla fluttuazione dei livelli di produzione e all'aumento dei costi di produzione;
RITENUTO necessario intervenire con strategie di riduzione del potenziale produttivo attraverso una proroga della durata di validità e la rimozione delle sanzioni in caso di mancato utilizzo, nel tentativo di ripristinare un equilibrio duraturo nel mercato del vino;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai fini del presente decreto, le aree colpite da turbative del mercato sono quelle indicate nella relazione ISMEA n. 37237 del 31 ottobre 2024, pubblicata sul sito del Ministero e riguardano tutto il territorio nazionale.
2. Nelle aree di cui al comma 1, la durata delle autorizzazioni, non utilizzate, di nuovo impianto e di reimpianto, di cui agli articoli 6, 12 e 15 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, che scadono nel 2024 e nel 2025, è prorogata di tre anni a decorrere dalla relativa data di scadenza.
3. Il viticoltore, titolare di autorizzazioni da utilizzare nelle aree di cui al comma 1, comunica all’Autorità competente, tramite i sistemi informativi regionali o il SIAN, opportunamente adeguati, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, l’intenzione di non utilizzare, in tutto o in parte, l’autorizzazione né di voler beneficiare della proroga di validità di cui al comma 2. I viticoltori che effettuano tale comunicazione non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
4. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010, citato in premessa.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella GazzettUfficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)