Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 05-12-2024
Numero provvedimento: 641978
Tipo gazzetta: Nessuna

Misure transitorie in materia di adempimenti relativi alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

(Decreto 05/12/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ ALIMENTARE


 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, che dispone che il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assuma la denominazione di “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2024 n. 47783 “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 2023 n. 178, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288;

VISTA la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei Conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell’art. 5, comma 2, lettera d);

VISTA la Direttiva Dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024” del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi del D.P.C.M. 179/2019, e relativa integrazione del 29 marzo 2024 n. 150351;

VISTO il decreto ministeriale n. 193368 del 30 aprile 2024, con il quale alla dottoressa Stefania Mastromarino è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQA II – “Agricoltura biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2024, n. 968;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio e degli altri atti pertinenti per quanto riguarda la presenza e le misure contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari;

VISTA la Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

VISTA la Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

VISTA la Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23 sulle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, ed in particolare l’articolo 18 della legge 9 marzo 2022, n. 23 che prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea e che questo materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2019, n.19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre ed in particolare l’articolo 86 “Norme transitorie” del decreto legislativo n. 20/2021, che prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi ivi previsti continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto;

VISTO il decreto ministeriale del 29 ottobre 2021 “Modalità operative inerenti alla presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive attraverso la procedura informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)”;

VISTO il decreto ministeriale del 20 maggio 2022 n. 229771, recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011;

VISTO il decreto n. 505331 del 5 ottobre 2021 con il quale è approvato il progetto di ricerca “Supporto tecnico-scientifico per il funzionamento della Banca Dati Sementi di cui al D.M. 15130 del 24 febbraio 2017 e per l’evoluzione della regolamentazione europea e nazionale cui al Regolamento (UE) 2018/848 - BIOSEME-SIB2”, ed in particolare del WP5 5 “Supporto normativo al MIPAAF” circa la definizione di disposizioni tecniche sulla commercializzazione delle sementi con particolare riferimento al materiale eterogeneo e alle varietà biologiche;

VISTO il decreto n. 16835 in data 8 marzo 2018 e s.m.i. con il quale è stato costituito il Gruppo di esperti di cui all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 15130 del 24 febbraio 2017, con funzioni di supporto in seno alla banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico;

CONSIDERATI i risultati conseguiti dal suddetto progetto di ricerca “BIOSEME-SIB2” in materia di notifica e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeno biologico, affidato al CREA– Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Difesa e Certificazione;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento UE 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e le categorie di certificazione dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE,2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE o negli atti adottati ai sensi di tali direttive;

RITENUTO opportuno stabilire procedure univoche di notifica da parte dei fornitori al fine della corretta commercializzazione del materiale riproduttivo eterogeneo biologico;

RITENUTO opportuno, altresì, istituire un elenco nazionale del materiale eterogeneo biologico notificato;

SENTITO il gruppo di esperti, costituito con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 16835 e s.m.i., nella riunione del 16 settembre 2024;

RITENUTO di affidare al CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Difesa e Certificazione, le attività di ricezione delle notifiche ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 e i controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1189;

ATTESO che con nota prot. n. 465450 del 19 settembre 2024 il MASAF ha proposto di designare il CREA-DC di Milano quale Autorità di controllo per le attività relative alla certificazione del materiale riproduttivo eterogeneo biologico;

ATTESO, altresì, che con nota n.619860 del 25 novembre 2024 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi in economia agraria - CREA di Roma ha comunicato l’accettazione da parte del CREA-Difesa e Certificazione di Milano del ruolo di Autorità di controllo per le attività relative alla certificazione del materiale riproduttivo eterogeneo biologico:




DECRETA



Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina gli adempimenti necessari per la notifica, la manutenzione e la commercializzazione di prodotti sementieri di materiale eterogeneo biologico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (di seguito Regolamento) appartenenti alle specie disciplinate dalle seguenti direttive:

a) direttiva 66/401/CEE, b) direttiva 66/402/CEE, c) direttiva 2002/54/CE,

d) direttiva 2002/55/CE, e) direttiva 2002/56/CE, f) direttiva 2002/57/CE.



Articolo 2

Definizioni e acronimi

1. In aggiunta alle definizioni previste dal Regolamento e al regolamento UE 2021/1189, ai fini di questo decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Ministero: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;

b) CREA-DC: il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Difesa e Certificazione di Milano;

c) M.E.B.: materiale eterogeneo biologico definito all’articolo 3, punto 18) del Regolamento e all’articolo 2 “Definizioni”, paragrafi 1) e 2) del regolamento delegato (UE) 2021/1189;

d) operatore: così come definito all’articolo 3, punto 13, del Regolamento e iscritto, se opportuno, al registro ufficiale degli operatori professionali, di cui al Reg. UE 2016/2031.



Articolo 3

Autorità competente e organismi ufficiali responsabili

1. Il Ministero è individuato quale autorità competente ai fini dell’applicazione del presente decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento il CREA-DC è individuato quale organismo ufficiale responsabile per

a. la ricezione della notifica

b. la valutazione della notifica

c. la richiesta di eventuali integrazioni alla notifica d. l’eventuale diniego della notifica

e. i controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento UE 2021/1189

f. la valutazione preventiva e autorizzazione dell’etichetta.



Articolo 4

Notifica

1. L’operatore che intende produrre o commercializzare il materiale riproduttivo vegetale di M.E.B. , di seguito ‘fornitore’, invia tramite PEC la notifica secondo il formato riportato nell’allegato 1 del presente decreto al Ministero ed a CREA-DC ai seguenti indirizzi:

a. per il Ministero all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

b. per il CREA-DC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2. La notifica di cui al comma 1 deve essere completata con l’invio di un campione di riferimento del M.E.B., costituito in conformità a quanto riportato nell’allegato 2 del presente decreto, spedito con modalità che garantisca la conferma della ricezione della stessa, al CREA-DC all’indirizzo: CREA-DC, Azienda Emilia, Via Emilia km 307, 28060 Tavazzano (Lodi).

3. Il campione di riferimento deve rispettare, ove previsto, i pertinenti requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2019, n.19 per la specie interessata.

4. Il CREA-DC esprime il diniego alla notifica in caso di incompletezza della documentazione o mancanza dei requisiti minimi pertinenti previsti dal Regolamento e dal Reg. UE 2021/1189 entro 90 giorni dalla ricezione della notifica stessa. Oltre tale termine la notifica si intende accettata per l’istituto del silenzio-assenso.

5. Il CREA-DC può richiedere l’invio di ulteriori informazioni e integrazioni alla notifica.

6. L’esito della verifica eseguita dal CREA-DC è trasmessa al richiedente ed al Ministero.



Articolo 5

Elenco nazionale del materiale eterogeneo biologico notificato

1. Il Ministero istituisce ed aggiorna un elenco nazionale del M.E.B. notificato ai sensi

dell’articolo 4, che riporta, come minimo, le seguenti indicazioni:

- Nome del M.E.B;

- Nome del fornitore;

- Data di inserimento.

2. Un M.E.B. è inserito nell’elenco di cui al comma 1 a seguito del parere favorevole CREA- DC a seguito dell’esito della verifica di cui all’articolo 4, comma 6.

3. Il Ministero informa gli altri Stati Membri e la Commissione Europea dell’inserimento in elenco di un M.E.B.

4. Il Ministero esclude un M.E.B. dall’elenco qualora questo sia reso necessario a seguito

a. degli esiti dei controlli ufficiali di cui all’articolo 9 del regolamento UE 2021/1189, o

b. delle verifiche di conformità al Regolamento eseguite dagli organismi di controllo delegati.

5. Il Ministero informa il fornitore della decisione di cui al precedente comma 4.

6. Il M.E.B. può essere commercializzato solo dopo l’inserimento in elenco e l’esito favorevole della verifica di cui all’articolo 6, comma 2 del presente decreto.



Articolo 6

Etichettatura

1. In caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui all’articolo 5 il fornitore presenta a CREA-DC una proposta di etichetta per la commercializzazione del M.E.B. in conformità alle disposizioni indicate all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1189.

2. L’esito della verifica eseguita da CREA-DC è notificato al richiedente ed al Ministero nel termine di 30 giorni dal ricevimento stesso.



Articolo 7

Controlli ufficiali

1. I controlli ufficiali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1189 sono eseguiti dal CREA-DC e sono volti alla verifica di conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dello stesso regolamento e del presente decreto.

2. La frequenza e l’ambito dei controlli ufficiali di cui al comma 1 dipende dal rischio di non conformità alle pertinenti prescrizioni riportate nello stesso comma ed è stabilito dal CREA- DC.

3. Sono fatti salvi tutti i pertinenti requisiti in materia di verifica della conformità al Regolamento previsti dalla normativa unionale e nazionale. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.



Il Direttore Generale

Eleonora Iacovoni

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



ALLEGATI