Viticoltura - Usucapione - Svolgimento di attività per integrare il possesso utile all’usucapione sui terreni oggetto di causa - Autorizzazione all'impianto di vigneti - Svolgimento da parte degli attori di attività di coltivazione, manutenzione dei terreni, nonché di commercializzazione delle uve - Non contestato l’uso prolungato nel tempo sostenendo di avere tollerato l’esercizio dell’attività agricola della controparte in ragione dell’avvenuta iscrizione delle ipoteche legali e giudiziali - Configurabilità di atti di mera tolleranza ai sensi dell’art. 1144 cod civ. - Mancanza della prova della sussistenza di atti di mera tolleranza idonei ad escludere l’acquisto del possesso.
SENTENZA
n. 380/2024 pubbl. 12/11/2024
(Giudice dott.ssa Claudia Gentili)
nella causa civile iscritta al n. 1142/2022 di R.G. promossa da:
(...) e (...) con il patrocinio dell’avv. CASTELLI MARCO e dell’avv.to FELICE PATRIARCA presso il cui studio in Gattinara via Massimo D’Azeglio 21 sono elettivamente domiciliati
- attori -
contro
(...), in proprio e nella qualità di procuratore generale di (...); (...) con il patrocinio dell’avv. CARATOZZOLO STEFANO presso il cui studio in Torino via Santa Teresa 3 sono elettivamente domiciliati
- convenuti -
Nei confronti
(...)
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
A) la parte richiama le istanze istruttorie articolate in atti;
B) in via principale e nel merito: di accertare e dichiarare che , n. il 3/5/1975 a Gattinara ed ivi residente in Via Rovasenda n. 130, c.f. , e , n. il 6/5/1971 a Gattinara ed ivi residente in corso Vercelli n. 120, c.f. , per metà quota ciascuno, sono divenuti comproprietari per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti fondi costituenti un unico corpo e censiti al C.T. di Gattinara F. 8 n. 229 bosco ceduo cl. 2 mq. 900 RD 1,16 RA 0,42, F. 8 n. 232 vigneto cl. 3 mq. 1.130 RD 10,50 RA 7,88;
C) sempre in via principale e nel merito: di ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell’emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità in merito, e all’Ufficio Tecnico Erariale di procedere alle variazioni catastali necessarie;
D) in ogni caso: di compensare integralmente le spese nei confronti delle controparti che non si oppongono all’accoglimento delle domande attoree; di condannare invece le controparti che si oppongono all’accoglimento delle domande attoree al pagamento, in favore degli attori stessi, delle spese ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta:
rigettare la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto, valutando altresì il doc. 3 ( cfr. fascicolo parti convenute) già versato in atti “estratto - ricerca partita IVA n. Impresa Individuale , nel quale si certifica che l’attività dell’Impresa
Individuale risulta attiva dal 16.04.2007, dimostrando senza margine di contestazione che le parti attrici non posso aver utilizzato i terreni dei convenuti per più di vent’anni in quanto attività avviata da soli 16 anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a (...) gli attori adivano il Tribunale di Vercelli deducendo che dal 1994 erano nel possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco dei fondi, censiti al C.T. di Gattinara al: F. 8 n. 229 bosco ceduo cl. 2 mq. 900 RD 1,16 RA 0,42, F. 8 n. 232 vigneto cl. 3 mq. 1.130 RD 10,50 RA 7,88, di cui risultavano proprietari i convenuti.
Rassegnavano, dunque, le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio , in proprio e quale procuratore di , e del Signore eccependo che le attività compiute dagli attori sui terreni in oggetto (pulizia, sfalcio ovvero coltivazioni) erano insufficienti ad integrare il possesso utile all’usucapione alla luce del disposto dell’art. 1144 c.c. nonché la violazione dell’art. 1163 c.c., non dovendo il possesso essere acquistato in modo violento o clandestino, e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari e che non si costituivano in giudizio; concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 19.06.2024 e trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
I testi di parte attrice escussi, e , hanno dichiarato che dal 1994 e coltivavano i vigneti censiti al C.T. di Gattinara al F. 8 mapp. 229 e 232, svolgendo tutte le operazioni agricole di manutenzione, effettuando personalmente, insieme ai familiari e amici, la vendemmia e la commercializzazione delle uve sia ai vignaioli incaricati di eseguire la manutenzione dei vigneti sia agli altri produttori di vino locali; che gli attori avevano fatto eseguire nell’anno 2000 il tetto della costruzione adibita a ricovero macchinari ed attrezzi sita sul mappale 232 (vedi fotografie in atti) e che poi avevano comprato nell’anno 2002 con atto pubblico i mappali 226-227-228 (come risultante anche documentalmente, doc 42), che confinano con i mappali 229-232 oggetto di causa, i quali, unitamente ai mappali 226-227-228, costituivano un unico vigneto, come visibile nelle foto docc. da 25 a 28 bis del fascicolo attoreo.
Il teste ha specificato di aver avviato sin dal 1973 la pratica di disboscamento dei suoi terreni “per iniziare la coltivazione di un vigneto” allargandosi ai terreni confinanti, tra cui quelli per cui è causa, ossia i mappali 229 e 232 (vedi dichiarazioni: “… quando - ho disboscato ho proceduto anche sui mappali 227-228-229-232”).
In ordine alla costruzione adibita a ricovero dei macchinari di cui gli attori avevano fatto riparare il tetto, il teste ha chiarito di avere realizzato lui la costruzione e di avere passato le chiavi agli attori precisando: “penso che le abbiano solo loro perché non ho mai visto nessun altro”, facendo dunque riferimento ad un suo esclusivo degli attori.
A conferma di quanto sopra e dell’attendibilità del teste, con il documento n. 43 recante ”autorizzazione impianto o reimpianto vigneti”, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Vercelli il 23.07.1982, veniva autorizzato per l’annata agraria 82/83 all’impianto dei vigneti anche sui mappali oggetto di causa.
Il medesimo teste ha altresì dichiarato: “nel 1994 sono andato in pensione e ho lasciato il vigneto agli attori, mi sono cancellato dall’iscrizione prevista e loro si sono iscritti”. (Il documentato citato fa infatti riferimento in calce all’iscrizione dei vigneti nell’albo dei vini DOC).
Il teste ha confermato le circostanze esposte dal teste (...), fornendo anche circostanze specifiche: “dal 1999 ero presente e ho vissuto le cose in prima persona”, ricordando anche i nomi di vignaioli e produttori locali ai quali le uve erano state vendute (vedi dichiarazioni: "confermo, io ricordo").
Il fatto che sia divorziato con dal 2018 e che sia pensionato e attualmente titolare di un’azienda agricola e che lo stesso è stato amministratore fino al 2002 della Sergio Gattinara Srl, alla quale erano state vendute le uve prodotte dagli attori, non dimostra ex sé l’inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate in sede di giudizio.
I convenuti non sollevano ritualmente neppure un’eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi.
Le dichiarazioni dei testi appaiono concordi e prive di contraddizioni e non emergono elementi per dubitare della loro attendibilità.
Anzi quanto dichiarato trova riscontro proprio nella documentazione in atti, ossia nel già citato doc 43, nell’atto pubblico con cui gli attori hanno acquistato i mappali 226-227 e 228, confinanti con quelli in oggetto (doc 42), nella documentazione fotografica da cui risulta che tutti i suddetti mappali costituiscono un unico vigneto, dalle dichiarazioni dell’11.05.2006 contenute nel fascicolo aziendale di e dove i mappali 229 e 232 sono compresi nell’azienda agricola come condotti in proprietà (doc 46), nonché dalle fatture in atti da cui risulta l’affidamento per gli anni dal 2012 al 2022 da parte dell’attrice delle lavorazioni agricole dei vigneti a terzi (vedi docc. 29-28).
Preme osservare che i convenuti ammettono che entrambi gli attori hanno svolto attività di coltivazione, manutenzione dei terreni in oggetto nonché di commercializzazione delle uve, non contestandone dunque l’uso prolungato nel tempo ma sostenendo di avere tollerato l’esercizio dell’attività agricola della controparte in ragione dell’avvenuta iscrizione delle ipoteche legali e giudiziali in favore rispettivamente dell’ e del , ipoteche che – secondo i convenuti - avrebbero determinato l’estinzione del loro diritto di proprietà in sede di vendita giudiziale degli immobili.
In ordine alla sussistenza di atti di mera tolleranza ai sensi dell’art. 1144 c.c., la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (vedi tra le tante Cass. 9275/2018).
A ben vedere gli atti di tolleranza sono configurabili pur in mancanza delle caratteristiche della breve durata del godimento, sempreché tale godimento derivi da una “permissio domini”, che ingenerando nel destinatario l’affidamento della condiscendenza del dominus faccia nel contempo avvertire al detto destinatario l’imminenza di una sempre possibile “prohibitio”.
Nel caso di specie, deve ritenersi che i convenuti non hanno dimostrato la configurabilità di atti di mera tolleranza idonei ad escludere l’acquisto del possesso, tenuto conto che non sono stati neppure dedotti e provati rapporti tra le parti tali da giustificare il mantenimento di quella asserita tolleranza per un così lungo periodo.
Anzi, a fronte dell’attività di lunga durata degli attori corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la mera inerzia dei convenuti, unita alla dichiarata consapevolezza dell’estinzione del diritto di proprietà per l’azione esecutiva dei creditori ipotecari, è comportamento volto ad escludere la persistenza del diritto dominicale nonché di quella “prohibitio” da parte del dominus sul bene e, quindi, di una situazione di tolleranza.
Del resto, neppure in data antecedente all’iscrizione delle ipoteche nel 2007, risultano atti di tolleranza o comunque espressivi del titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori, nonostante il fatto che la coltivazione dei terreni ed il potere in concreto esercitato sugli stessi, corrispondente al diritto di proprietà, fosse iniziato già nel 1973 da parte di (vedi dichiarazioni del teste), il quale ha lasciato i vigneti agli attori; per cui l’iscrizione delle ipoteche non è elemento decisivo ai fini della configurabilità di atti di tolleranza.
Inoltre, la parte convenuta nulla dice in riferimento alla sorte di tali ipoteche e ai debiti sottostanti, dimostrando così completo disinteresse ed una volontà dismissiva dei beni.
Ai fini della prova dell’intervenuta usucapione, gli attori hanno invece dimostrato di avere coltivato i terreni in oggetto in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto a partire almeno dal 1994, come richiesto dall’art. 1158 c.c., configurando ciò lo “ius possessionis” mentre la sussistenza dell’”animus possidendi” è desumibile in via presuntiva ed implicita dall’esercizio dell’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (vedi Cass. 15446/2007).
La Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21015, ha altresì confermato che, in tema di possesso ad usucapionem, il requisito della pacificità del possesso medesimo non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all’altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore sicché, anche ai fini della continuità del possesso, necessaria per l’acquisto a titolo di usucapione, quel che rileva è “il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario” (Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21015), che nel caso di specie non ha assunto neppure atti o comportamenti significati della persistenza del diritto dominicale, come sopra già detto.
Dall’istruttoria documentale ed orale è infatti emerso che gli attori hanno eseguito le vendemmie, venduto le uve, affidato la manutenzione a terzi, accorpato i terreni oggetto di usucapione con altri confinanti acquistati per atto pubblico, con i quali hanno realizzato un unico grande vigneto, hanno inserito i terreni oggetto di usucapione ed i vigneti confinanti nel fascicolo dell’azienda agricola rendendone pubblico il possesso, senza che nessun altro avesse utilizzato detti terreni.
Orbene, l’attività materiale compiuta dagli attori sui fondi in oggetto non si è estrinsecata in un mero godimento della cosa; sussistono infatti circostanze univoche, come sopra descritte, che consentono di ritenere che essa si è svolta “uti dominus”, ed in maniera non giustificabile sulla base di un titolo diverso, non solo in riferimento al complesso dei poteri ed alle modalità del loro esercizio sul bene ma considerando anche il comportamento concreto dei convenuti e l’assenza di atti di tolleranza che indichino una persistenza del diritto dominicale a fronte delle ipoteche iscritte sugli immobili.
Si consideri che “in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (Cass. 25095/2022).
Infine, occorre precisare come dall’istruttoria è emerso l’esercizio da parte di entrambi gli attori di una attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà in quote eguali nonché dell’ “animus possidendi”; consegue, in capo ad entrambi, l’acquisto della comproprietà in misura corrispondente a titolo di usucapione.
La parte convenuta non articola prove orali, dirette e contrarie, a sostegno delle proprie tesi difensive, mentre il doc. 3 contente un estratto della partita Iva dell’impresa di , attiva dal 16.04.2007, rilevante ai soli fini fiscali, non è di per sé idoneo a dimostrare - in assenza di ulteriori elementi in tale senso ed a fronte delle univoche risultanze dell’istruttoria - che le parti attrici hanno utilizzato i terreni da soli 16 anni.
Anche la contestazione relativa alla mancata prova documentale dell’inserimento dei beni in oggetto nella propria dichiarazione dei redditi e dell’avvenuto pagamento delle relative imposte da parte degli attori deve ritenersi infondata, essendo questione irrilevante ai fini dell’usucapione, in quanto riguardante una obbligazione fiscale fondata su un rapporto pubblicistico tra l’Amministrazione finanziaria e il possessore o l’utilizzatore del bene, che rimane estranea ai rapporti privatistici tra l’effettivo possessore ed il proprietario e che non si manifesta in una attività materiale visibile sul bene, idonea all’usucapione.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della controversia di valore indeterminabile, secondo la tariffa minima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara l’intervenuto acquisto per usucapione ventennale da parte di e , della comproprietà per quote uguali dei beni immobili censiti al C.T. di Gattinara:
F. 8 n. 229 bosco ceduo cl. 2 mq. 900 RD 1,16 RA 0,42,
F. 8 n. 232 vigneto cl. 3 mq. 1.130 RD 10,50 RA 7,88;
- dispone la trascrizione della presente sentenza da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente;
- condanna , in proprio e nella sua qualità di procuratore generale della Sig.ra , e alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, spese che si liquidano in complessivi € 4.000,00 a titolo di compenso professionale e in € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli l’11.11.2024
Il Giudice Unico
dott.ssa Claudia Gentili