Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Tihany/Tihanyi].
(Comunicazione 06/12/2024, pubblicata in G.U.U.E. 6 dicembre 2024, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Tihany/Tihanyi»
PDO-HU-A1503-AM02
Data della comunicazione: 27.9.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Aumento del limite minimo di acidità richiesto
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce II. Descrizione del vino (dei vini) (punto 4 del documento unico)
Motivi: un livello di acidità più elevato garantisce ai vini rosati Tihanyi freschezza e vivacità.
2. Riduzione del titolo alcolometrico totale minimo richiesto
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce II. Descrizione del vino (dei vini) (punto 4 del documento unico)
Motivi: un titolo alcolometrico inferiore garantisce ai vini rosati Tihanyi freschezza e vivacità.
3. Autorizzazione all’immissione sul mercato di vino ottenuto esclusivamente dal vitigno Syrah
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce III. Pratiche enologiche specifiche (non incide sul documento unico)
Motivi: al fine di soddisfare la domanda del mercato, desideriamo consentire l'immissione sul mercato di vino prodotto esclusivamente con il vitigno Syrah, eliminando il requisito seguente: il vino ottenuto dal vitigno Syrah può essere immesso sul mercato solo se assemblato con vini ottenuti da altri vitigni.
4. Applicazione al vitigno di uve Pinot Noir degli stessi requisiti che si applicano a vitigni simili
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce III. Pratiche enologiche specifiche (punto 5.1.3 del documento unico)
Motivi: desideriamo armonizzare e semplificare le condizioni di produzione, assoggettando il vitigno Pinot Noir agli stessi requisiti previsti per i vini ottenuti dai vitigni Kékfrankos, Kékoportó e Zweigelt. I requisiti per la determinazione della qualità delle uve alla vendemmia, precedentemente stabiliti per la varietà Pinot Noir, sono stati eliminati.
5. Soppressione dell’obbligo di stabilire la data della vendemmia da parte del presidente della comunità vitivinicola
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce III. Pratiche enologiche specifiche (non incide sul documento unico)
Motivi: con tale soppressione, diamo alle cantine la possibilità di decidere autonomamente la data della vendemmia, previo controllo, in base al tipo di prodotto che desiderano produrre.
6. Aumento della resa massima dovuto a variazioni della densità d’impianto
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce V. Rese massime (punto 5.2 del documento unico)
Motivi: la densità d'impianto nella zona di produzione è notevolmente cambiata a seguito del programma di ristrutturazione degli ultimi anni. Il limite massimo di ceppi mancanti è regolato dalla legislazione. Il carico di gemme indicato nel disciplinare originario non è cambiato.
7. Restrizione della produzione alla regione vinicola Balatonfüred-Csopak
Voci del disciplinare (e del documento unico) interessate dalla modifica:
voce VIII. Ulteriori condizioni (punto 9 del documento unico)
Motivi: la restrizione della zona di produzione del prodotto contribuirà a migliorare la trasparenza dei controlli, nell'interesse del mantenimento della tutela e della qualità.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi da registrare
Tihany/Tihanyi
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 – BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI
2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini rosati presentano una gamma di colori che va dal rosa pallido, al viola pallido, al salmone pallido (buccia di cipolla).
Il loro profumo è caratterizzato da aromi fruttati di moderata intensità.
Il loro gusto è fresco, con un'acidità vivida e senza alcuna traccia di aromi e sapori derivati dall'invecchiamento in botte.
Requisiti analitici
Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 10,5
— Acidità totale minima 4,6 g/l espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
2. Rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini rossi freschi e fruttati
I vini presentano un colore che va dal rubino chiaro, al rubino più intenso, fino al rubino scuro.
Il profumo è caratterizzato da intense note fruttate, accompagnate talvolta da aromi speziati.
Al palato risultano giovani e fruttati, con un'acidità vivace e note di quercia e tannino, in genere possiedono un titolo alcolometrico basso e una struttura morbida.
Vini rossi di media rotondità e corposi
I vini presentano un colore che va dal rubino più intenso, al rubino scuro, fino al granato chiaro.
Il profumo è caratterizzato da intense note speziate e fruttate.
Oltre al carattere fruttato o in alcuni casi minerale, possiedono un titolo alcolometrico medio o talvolta elevato. Solitamente hanno una struttura vellutata. Il loro pregio principale sono i tannini poco pronunciati anche nel caso delle cuvée.
Requisiti analitici
Le caratteristiche di seguito riportate, per le quali non sono specificati valori, sono in linea con i limiti previsti dai regolamenti dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 12
— Acidità totale minima 4,6 g/l espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 20
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
1. Le uve destinate alla produzione di vini di origine protetta devono essere lavorate il giorno stesso della vendemmia. L’uva deve essere lavorata separatamente dalle altre uve.
2. Per la produzione di vini di origine protetta non è consentito aumentare il tenore di zuccheri del mosto, tranne che per le varietà seguenti: Kékfrankos, Zweigelt, Kékoportó e Pinot Noir.
3. Per la produzione di vino rosso è obbligatoria la fermentazione sulle bucce e la maturazione in botti di legno.
2. Norme sulla produzione delle uve
Pratiche colturali
a) Metodo di coltivazione e densità d’impianto:
i) vigneti nuovi: cordone (basso, medio-alto, alto)
ii) densità d'impianto: minimo 4 000 viti/ha
iii) distanza minima tra le viti: 0,8 metri
iv) nel caso di vigneti impiantati prima del 1o gennaio 2009, è possibile produrre vini Tihanyi con qualsiasi densità d'impianto e metodo di coltivazione autorizzati in precedenza, purché i vigneti restino in produzione.
b) Metodo di vendemmia: sono consentite sia la vendemmia manuale che quella meccanica.
3. Qualità delle uve al momento della vendemmia
Pratiche colturali
Qualità delle uve (tenore di zuccheri minimo espresso come titolo alcolometrico totale):
i) cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, syrah: 12,08 % vol (19 °MM [scala ungherese])
ii) kékfrankos, kékoportó, zweigelt, pinot noir: 10,97 % vol (17,5 °MM [scala ungherese])
5.2. Rese massime
1. Vino rosato, vino rosso (vino nuovo sulle fecce)
63 ettolitri per ettaro
2. Vino rosato, vino rosso
9 000 kg di uva per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le zone del comune di Tihany di classe I secondo il catasto viticolo
7. Varietà di uve da vino (varietà)
cabernet franc - cabernet
cabernet franc - carbonet
cabernet franc - carmenet
cabernet franc - gros cabernet
cabernet franc - gros vidur
cabernet franc - kaberne fran
cabernet sauvignon
kékfrankos - blauer lemberger
kékfrankos - blauer limberger
kékfrankos - blaufränkisch
kékfrankos - limberger
kékfrankos - moravka
kékoportó - blauer portugieser
kékoportó - modry portugal
kékoportó - portugais bleu
kékoportó - portugalske modré
kékoportó - portugizer
merlot
pinot noir - blauer burgunder
pinot noir - kisburgundi kék
pinot noir - kék burgundi
pinot noir - kék rulandi
pinot noir - pignula
pinot noir - pino csernüj
pinot noir - pinot cernii
pinot noir - pinot nero
pinot noir - pinot tinto
pinot noir - rulandski modre
pinot noir - savagnin noir
pinot noir - spätburgunder
syrah - blauer syrah
syrah - marsanne noir
syrah - serine noir
syrah - shiraz
syrah - sirac
zweigelt - blauer zweigeltrebe
zweigelt - rotburger
zweigelt - zweigeltrebe
8. Descrizione del legame/dei legami
La struttura acida matura ed espressiva e l'accentuato gusto minerale dei vini sono il risultato dell'elevato contenuto minerale del suolo della penisola di Tihany. La luce del sole riflessa dalle acque poco profonde del lago riscalda i pendii in modo uniforme in primavera, assicurando condizioni costanti per tutto il periodo della germogliazione. Poiché nella penisola di Tihany l'ultimo gelo arriva presto, il rischio di gelate primaverili è minore nella regione vinicola; la crescita dei germogli è quindi uniforme e ogni anno si sviluppa una superficie fogliare sufficientemente ampia, che porta a una maturazione ottimale dell'uva.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Produzione al di fuori della zona di produzione delimitata
Quadro giuridico:
tramite l'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se prevista dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
produzione al di fuori della zona di produzione delimitata: la zona delimitata della regione vinicola Balatonfüred-Csopak.
Norme relative alle indicazioni
Quadro giuridico:
tramite l'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se prevista dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) Si può usare come indicazione qualsiasi variazione del nome di un’unità geografica minore che include il suffisso «-i» per la derivazione aggettivale in ungherese.
b) Il termine «rozé» può essere sostituito dal termine «rosé».
c) La dicitura «küvé» o «cuvée» può essere utilizzata per indicare un vino prodotto mediante assemblaggio di due o più vitigni.
d) La dicitura «védett eredetű bor» (vino di origine protetta) può essere sostituita dalla dicitura «oltalom alatt álló eredetmegjelölés» (denominazione di origine protetta).
e) L’annata e la varietà o la parola «küvé» devono essere indicate sull’etichetta.
f) Il termine «barrique» può essere utilizzato solo per i vini rossi maturati in botti di rovere per un periodo di almeno 6 mesi.
g) Sull’etichetta del vino Tihanyi deve essere apposto il logo riportato di seguito.
h) Unità geografiche più piccole che possono figurare in etichetta e condizioni per indicarle:
i) Farkasverem dűlő
ii) Lapi dűlő
iii) Hosszúhegy
iv) Ráta dűlő
v) Óvári szőlők
vi) Cserhegy
vii) Se in etichetta è indicato il nome della località, il 100 % delle uve utilizzate come materia prima per il vino deve provenire dalla località indicata.
Menzioni tradizionali protette
Quadro giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la menzione tradizionale seguente può essere utilizzata come sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta»: «védett eredetű bor» (vino di origine protetta)
Link al disciplinare del prodotto
https://boraszat.kormany.hu/download/f/f2/f2000/Tihany%20OEM%20term%C3%A9kle%C3%ADr%C3%A1s%202%20v%C3%A1ltozat%202017%20kn.pdf