Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 27-03-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Numero gazzetta: 84
Data aggiornamento: 01-01-1970

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

 

Capo I

Disposizioni generali

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feaog, sezione "garanzia" ed in particolare il punto 4 dell'allegato contenente linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 165/1999;

 Ritenuta l'opportunità di stabilire i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

 Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;  

 

Decreta:

 

Art. 1.

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "decreto n. 165/1999" il decreto legislativo 27 maggio1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

b) per "società richiedenti" le società di capitali costituitedai soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, che hanno presentato richiesta di abilitazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1999;

c) per "Caa" ovvero "Centro autorizzato di assistenza agricola"la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, ai termini del comma 4, dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, l'autorizzazione da parte della regione competente per territorio. Il Caa puo' operare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999, previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, lettere a) e b) del presente decreto;

d) per "organizzazioni agricole maggiormente rappresentative" aisensi del decreto n. 165/1999, art. 4, comma 2, si intendono quelle rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operatività del Caa, promosso da ciascuna delle medesime;

e) per "associazioni dei produttori e dei lavoratori" di cuiall'art. 3-bis, comma 2, del decreto n. 165/1999, si intendono le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al 10% della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentatività di cui alla presente lettera è attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della società richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi di legge;

f) per "associazioni di liberi professionisti" si intendono leassociazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229, del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del Caa.

 

Art. 2.

Attività del Caa

1. Il Caa:

a) svolge le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, effettuate in base ad apposite convenzioni con gli organismi pagatori, ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori e loro unioni nazionali;

b) puo' effettuare, inoltre, ulteriori servizi e attività sullabase di specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999.

2. Per le attività previste dal comma 1 il Caa ha, in particolare,la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonchè la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

 

Capo II

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento

 

Art. 3.

Oggetto sociale

1. Lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettera a). Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del Caa.

 

Art. 4.

Società richiedenti

1. Il capitale sociale delle società richiedenti non puo' essereinferiore a 100 milioni di lire a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle società predette, un capitale minimo di maggiore importo. In ogni caso il capitale deve risultare interamente versato.

2. Le quote e le azioni del Caa possono essere trasferite,applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei Caa. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al Caa possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di Caa.

 

Art. 5.

Garanzia

1. Al fine di garantire il riconoscimento dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti le società richiedenti devono stipulare con imprese di assicurazioni una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale di rischio coperto pari a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro). Gli organismi pagatori o la regione, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate, possono richiedere un aumento della garanzia prestata. 2. Il Caa e l'impresa di assicurazione di cui al comma precedente sono tenuti a dare immediata comunicazione alle regioni ed alle province autonome responsabili della vigilanza, nonchè all'AGEA di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa. In ogni caso il ridimensionamento non puo' comportare la definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a quattro miliardi di lire (2.065.827,60 euro).

 3. L'AGEA definisce lo schema tipo della polizza di assicurazione di cui al precedente punto 1 .

 

Art. 6.

Ambito territoriale d'operatività

1. L'ambito territoriale minimo rispetto al quale deve esseredimostrata adeguata capacità operativa, anche in relazione ad eventuali società di servizi, impiegate ai sensi dell'art. 12, è riferito a ciascuna provincia in cui il Caa intende operare.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda piu' province ilCaa deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

 

Art. 7.

Requisiti oggettivi

1. Le società richiedenti devono possedere requisiti strutturalied organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati utili a comprovare il diritto degli operatori agli aiuti. A tale fine deve essere garantita la disponibilità di uffici accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere per due giorni per settimana e la presenza di un numero di dipendenti o collaboratori tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi pagatori.

2. La convenzione tra il Caa e gli organismi pagatori, nonchè,nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto, con le regioni puo' prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi di cui al precedente comma 1.

3. La società richiedente nomina, con delibera dell'organoamministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di scuola media secondaria di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno un anno ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale. Il responsabile tecnico puo' essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.

 

Art. 8.

Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori ed i sindaci della società richiedente devono:

a) non devono aver riportato condanne, anche non definitive, nèprovvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;

b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alledisposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15,comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

Capo III

Presentazione della richiesta per l'abilitazione a centro autorizzato di assistenza agricola

 

Art. 9.

Verifica ed abilitazione

1. La verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamentoprevisti dal presente decreto è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente; nel caso di ambito territoriale distribuito tra piu' regioni, la verifica previa intesa tra le regioni interessate, compete alla regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente. Ai fini della verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il relativo procedimento anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.

2. Le regioni e le province autonome provvedono, entro sessantagiorni dalla presentazione della richiesta di domanda di abilitazione, anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi piu' regioni, provvedono alla verifica; entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento inviano la comunicazione degli esiti alla società richiedente ed all'organismo pagatore.

3. La società richiedente puo' utilizzare la denominazione Caa oaltra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della regione e fino alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 11, comma 2.

 

Art. 10.

Procedimento per la richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione và presentata alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano con apposita domanda indicante:

a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della società richiedente;

b) i dati anagrafici degli amministratori della societàrichiedente, nonchè dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;

c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 3;

d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agliutenti;

e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Caa;

f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, deicomponenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonchè l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 2. Devono altresi' essere allegati alla richiesta di cui al comma 1:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1,dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa della societàrichiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12.

 

Art. 11.

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza suiCaa, per i quali hanno concesso l'abilitazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal presente decreto.

2. La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previstedalla convenzione di cui all'art. 7 è effettuata dagli organismi pagatori nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto e dalle regioni nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

3. L'ente vigilante, o gli enti nel caso di piu' regioni, se rilevala perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del Caa, assegnando un termine congruo per provvedere. A seguito di tale notifica, la società puo' attivarsi, entro il termine stabilito, per eliminare le condizioni che determinano l'irregolarità. In caso di mancata eliminazione della irregolarità l'ente vigilante dichiara decaduta la società dall'abilitazione. 4. La procedura di revoca di cui al comma 3 viene altresi' attivata qualora:

a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commessegravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi posti dalleconvenzioni di cui al presente decreto. 5. L'ente vigilante dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo pagatore.

6. Il Caa è tenuto a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13.

 

Capo IV

Servizi e controlli

 

Art. 12.

Società di servizi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-bis, comma1, lettere a), b) e c), del decreto n. 165/1999, nonchè delle altre funzioni e attività previste dal presente decreto, il Caa puo' avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa o dalle loro organizzazioni territoriali.

2. Ai fini previsti dal presente decreto la responsabilità delleattività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del Caa.

 

Art. 13.

Controlli

1. Gli organismi pagatori, in relazione ai finanziamenti erogatinell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del decreto n. 165/1999, possono avvalersi di professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali, nonchè di studi associati costituiti dai medesimi, sulla base di apposite convenzioni, per la conduzione di funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate.

2. È prevista in tali casi l'incompatibilità, derivante dallapartecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un Caa o di una società di servizi per i soggetti svolgenti le funzioni di cui al comma 1.

 

Art. 14.

Carta dei servizi

1. Il Caa presenta all'utente, al momento dell'acquisizione del mandato scritto ad operare nel suo interesse, una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

 

Art. 15.

Mandato scritto

1. Il Caa è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al Caa dati completi e veritieri;

b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del Caa nei casi di cuiall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

 

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 27 marzo 2001

 

Il Ministro: Pecoraro