Settore vinicolo - Accesso a misura agevolativa - Presentezione della domanda - Pubblicazione della graduatoria definitiva che ha previsto una rideterminazione dell'importo del contributo inizialmente ammesso - Criteri di valutazione - Scelta legittima della Commissione di assegnare il solo punteggio numerico ai vari progetti - Criteri delineati nell’avviso pubblico specifici tali da non rendere necessaria l’elaborazione di una motivazione esplicita - Discrezionalità della Commissione - Attribuito a tutti i soggetti facenti parte dell’accordo di filiera il corretto punteggio loro spettante con riferimento al parametro della “coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari”.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2024, proposto da
O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola a r.l., nonché Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti - Società Consortile a r.l.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. A R.L., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Soc. Cooperativa Agricola, Italia Ortofrutta Soc. Cons. A R.L., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento S.r.l., Monini S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Lubrano, sito in Roma, alla Via Flaminia n. 79;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 633056 del 15 novembre 2023, del Ministero dell’Agricoltura , della Sovranità alimentare e delle Foreste – Dipartimento della Sovranità alimentare e dell’ippica, recante approvazione della graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, pubblicata in data 12 gennaio 2024 e della relativa graduatoria definitiva allegata, nella parte in cui, con riferimento al programma denominato “ UVA DA TAVOLA CUT” collocato nella posizione n. 30 con un punteggio di 87,46, rideterminava l’importo del contributo in conto capitale in euro 22.491.600,00, inferiore a quello ammesso inizialmente di euro 23.991.600,00, per effetto della decurtazione della quota di euro 1.500.000,00 afferente il progetto del Consorzio IQTSA;
- della nota del 17 gennaio 2024 prot. n. 0022837 con la quale veniva comunicato di aver provveduto a rideterminare l’importo del contributo in conto capitale concedibile, pari a 22.491.600,00 “a seguito del mancato raggiungimento del punteggio minimo, in sede di valutazione, dei Progetti del Soggetto beneficiario Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti scrl relativamente all’ambito di valutazione 3 "Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma";
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 e della relativa scheda di valutazione;
- dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile, come modificato, in relazione ai criteri di valutazione e attribuzione dei programmi e in particolare all’ambito di valutazione 3 "Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma";
- di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste nonché della Società La Cesenate Conserve Alimentari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti hanno adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 633056 del 15 novembre 2023 - Ministero dell’Agricoltura , della Sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica- di approvazione della graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, pubblicata in data 12 gennaio 2024 e della relativa graduatoria definitiva allegata, nella parte in cui, con riferimento al programma denominato “ UVA DA TAVOLA CUT” collocato nella posizione n. 30 con un punteggio di 87,46, rideterminava l’importo del contributo in conto capitale in euro 22.491.600,00, inferiore a quello ammesso inizialmente di euro 23.991.600,00, per effetto della decurtazione della quota di euro 1.500.000,00 afferente il progetto del Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti pari al 3,48% dell’investimento complessivo per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 5 punti in relazione all’ambito di valutazione n. 3;
Tenuto conto che gli stessi hanno dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione ed erronea applicazione della l. 241/90 in tema di procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dell’avviso pubblico nonché dei decreti dirigenziali 30.6.2023 e 15.11.2023. Contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Eccesso di potere”, in quanto nel corso dell’istruttoria delle domande non era stata data alcuna preventiva comunicazione dei motivi ostativi, e ciò soprattutto tenuto conto che inizialmente il programma era stato ammesso nella sua totalità, per cui non si comprendevano le ragioni della successiva e ulteriore valutazione posta a fondamento del nuovo giudizio di rideterminazione del punteggio attribuito al Consorzio ITQSA inferiore al minimo);
2) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - eccesso di potere. Difetto di motivazione – illegittimità manifesta del sistema di riconoscimento dei punteggi indicati nelle tabelle di cui all’art. 9 comma 4 dell’avviso 22.4.2024” poiché la lex specialis, perché il terzo ambito di valutazione di interesse (requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari), e specificatamente il criterio della “coerenza tra i requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari dell’accordo di filiera”, si era limitato a individuare genericamente n. 3 parametri “minimo, medio e alto” , attribuendo a ciascuno di essi il relativo punteggio di “ 3, 4 e 5 “senza ulteriore specificazione di sorta. Anche dalla lettura della nota del 17 gennaio 2024 non emergeva alcun elemento che consentisse di individuare le motivazioni e gli elementi posti a fondamento dalla Commissione, ovvero dell’Ufficio, per l’attribuzione dello specifico punteggio e, nel caso di specie, un punteggio al di sotto del minimo;
3) “Violazione ed erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 9 dell’avviso 22.4.2022. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –difetto di istruttoria. difetto di motivazione – eccesso di potere per mancato riconoscimento del corretto punteggio. Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”, posto che, se l’organo competente avesse compiutamente verificato e analizzato la compagine sociale, le specifiche competenze e l’elevata professionalità del Consorzio ITQSA e dei suoi componenti, avrebbe necessariamente attribuito, anche in relazione all’abito di valutazione n. 3, un giudizio “alto” pari a 5 punti, in modo da raggiungere il minimo confermare il contributo già riconosciuto con l’iniziale graduatoria del 30 giugno 2023;
Letta la memoria difensiva depositata in giudizio dalla controinteressata, con la quale ha eccepito:
- che l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente in sede procedimentale non era stata giustamente presa in considerazione dalla Commissione perché presentata oltre il termine previsto nell’Avviso Pubblico, ossia dopo la pubblicazione della “graduatoria definitiva” (in violazione dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, per il quale “…terminata la valutazione, si procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri e ai parametri di valutazione. Entro 10 giorni dalla comunicazione, i Soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria […]. La richiesta di riesame non consente l’integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio”;
- che la scelta della Commissione di assegnare il solo punteggio numerico ai vari progetti era pienamente legittima, posto che i criteri delineati nell’Avviso pubblico erano talmente specifici da non rendere necessaria l’elaborazione di una motivazione esplicita: l’Avviso pubblico, infatti, faceva riferimento a criteri c.d. oggettivi (“Ambito di valutazione 2: idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati”) e ad altri di carattere più soggettivo (“Ambito di valutazione n. 1: Qualità dell’Accordo di Filiera e del Programma di investimenti”) che, seppure lasciati alla discrezionalità della Commissione, erano comunque declinati in più specifici criteri di valutazione e in ulteriori parametri;
- che non si ravvisava alcuna inattendibilità o illogicità nell’operato della Commissione la quale, nella propria discrezionalità, aveva attribuito a tutti soggetti facenti parte dell’Accordo di filiera, compreso il Consorzio ITQSA, il corretto punteggio loro spettante, con riferimento al parametro della “coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera”, con la conseguenza che il terzo motivo di gravame risultava manifestamente inammissibile, non potendo il giudice amministrativo sindacare, nel merito, l’attività tecnico-valutativa svolta dalla Commissione nella propria discrezionalità;
Letta altresì la memoria di costituzione depositata in giudizio dal Ministero resistente, le cui difese risultano sovrapponibili a quelle della controinteressata in precedenza esposte;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché infondato, atteso:
- che la lex specialis prevedeva, con riferimento al profilo della valutazione del progetto, un regime speciale ai fini del contradditorio procedimentale, di cui all’art. 9 comma 5 dell’Avviso, del quale parte ricorrente non si è invero avvalso tempestivamente. Il diverso regime previsto dall’art. 8, comma 8, dell’Avviso, richiamato dalla parte ricorrente – secondo cui “Il Ministero provvede a comunicare al Soggetto proponente i motivi che ostano la all’ammissibilità totale o parziale della domanda nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni” – attiene infatti esclusivamente alla fase preliminare di verifica della ammissibilità delle domande: profilo che però non è in contestazione nella fattispecie; - che all’articolo 9 dell’Avviso vi è una tabella che analiticamente descrive in via preventiva i criteri di valutazione, sicché non può nella fattispecie onerarsi la Commissione di redigere anche una motivazione estesa, pena la sostanziale abrogazione, di fatto, della modalità numerica viceversa imposta atteso il numero delle domande;
- infine, che il sindacato del giudice amministrativo si arresta, nelle fattispecie valutative come quella in esame, alla verifica del rispetto del criterio del c.d. credibilità logica dell’agere amministrativo, ampiamente superato;
Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la particolarità della stessa consentono di disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Francesco ElefanteLeonardo Spagnoletti