Intepretazione del termine «arieggiamento» di cui all’allegato VI, punto 3, lettera b) del reg. n. 822/87 (vedi reg. 606/09) (elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati).
Recentemente è pervenuto ai servizi della Commissione un quesito in merito all’interpretazione delle modalità dell’arieggiamento dei vini, in particolare sull’utilizzazione di ossigeno a tale scopo.
ora reg 606/09, allegato IA, punto 1 Il punto 3 dell’allegato VI prevede, alla lettera b), la possibilità di ricorrere all’arieggiamento per i vini. L’allegato non precisa, come peraltro per la maggior parte delle altre pratiche autorizzate, l’obiettivo preciso o le modalità d’uso di tale pratica. Pertanto l’obiettivo è quello previsto dall’articolo 16 del regolamento n. 822/87, ossia di «consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione dei prodotti in questione».
Il principio attivo dell’arieggiamento è costituito dall’ossigeno: l’arieggiamento ha infatti lo scopo di evitare la comparsa di reazioni di riduzione che creano un cattivo gusto. Un arieggiamento molto limitato del vino è utile e vantaggioso per l’evoluzione e la stabilizzazione del vino stesso e incide favorevolmente sul colore, in particolare dei vini rossi.
La tradizionale conservazione in botti con travasi periodici permette di garantire tali condizioni favorevoli per l’invecchiamento. Tecniche recenti consistono nell’apportare dosi ridotte e note di ossigeno puro al vino qualora esso sia immagazzinato in condizioni di impermeabilità all’aria. Tale pratica, nota sotto il nome di microossigenazione, consiste nell’apportare al vino una piccola quantità di ossigeno in maniera molto lenta per evitare da un lato che l’ossigeno si accumuli e dall’altro che il vino si ossidi.
L’apporto diretto di ossigeno deve considerarsi come una modalità particolare dell’arieggiamento del vino. Non si tratta di una pratica distinta e di conseguenza il suo uso è legittimo nel quadro dell’articolo 15 e dell’allegato VI, punto 3, lettera b) del regolamento n. 822/87.
Si rammenta inoltre che l’ossigenazione dei vini (ovvero «diffusione di aria o di ossigeno nei vini») è una pratica ammessa dall’Oiv fin dal 1972, ed è pertanto riconosciuta a livello internazionale.