Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914 della Commissione, del 25 novembre 2024, sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili.
(Regolamento (UE) 25/11/2024, n. 2024/2914, pubblicato in G.U.U.E. 26 novembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole sia la combinazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.
(2) Per l'anno di riferimento 2026, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione al fine di precisare la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, in riferimento alle variabili dei dati strutturali di base.
(3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione deve elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2026, corrispondenti alle tematiche e alle tematiche dettagliate dei seguenti moduli di cui all'allegato IV del regolamento: «Manodopera e altre attività remunerative», «Sviluppo rurale», «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» e «Vigneto».
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è riportato nell'allegato II.
3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono riportate nell'allegato III.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN