Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-11-2024
Numero provvedimento: 2914
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-11-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2914 della Commissione, del 25 novembre 2024, sui dati da presentare per l'anno di riferimento 2026 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili.

(Regolamento (UE) 25/11/2024, n. 2024/2914, pubblicato in G.U.U.E. 26 novembre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce sia un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole sia la combinazione delle informazioni relative alla loro struttura con le informazioni concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

(2) Per l'anno di riferimento 2026, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione al fine di precisare la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, in riferimento alle variabili dei dati strutturali di base.

(3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione deve elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2026, corrispondenti alle tematiche e alle tematiche dettagliate dei seguenti moduli di cui all'allegato IV del regolamento: «Manodopera e altre attività remunerative», «Sviluppo rurale», «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» e «Vigneto».

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

1. La descrizione delle variabili dei dati strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo è riportato nell'allegato II.

3. Le descrizioni delle variabili che gli Stati membri utilizzeranno per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ogni modulo figuranti nell'allegato II sono riportate nell'allegato III.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


ALLEGATI