Applicazione art. 3 reg. n. 822/87 (ora reg. 1493/99). Utilizzazione in vinificazione di mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti da uve denominate a duplice attitudine (da uve da vino e da tavola).
Si fa riferimento a precorsa corrispondenza concernente argomento in oggetto e da ultima a comunicazione codesta Commissione n. 004432 datata 24 gennaio 1996 con la quale viene precisato che uve a duplice attitudine «in quanto rientranti nella classificazione di uve da vino... possono essere utilizzate per elaborazione di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati».
Quanto precisato da codesta Commissione ha suscitato notevole interesse da parte di numerosi produttori che considerano legittimo ottenere mosti concentrati e mosti concentrati rettificati dalle uve a duplice attitudine.
Al fine di chiarire detta comunicazione, la scrivente ha intenzione di specificare che da uve a duplice attitudine è possibile, in base alla regolamentazione esistente, ottenere mosti da utilizzare in vinificazione limitatamente al quantitativo ammesso a essere trasformato in vino da tavola. Resta inteso che da uve eccedenti detto quantitativo è possibile ottenere mosti concentrati e mosti concentrati rettificati da destinare a elaborazione succhi di uva o altro impiego diverso da aumento titolo alcolometrico naturale e dolcificazione vini.
In tal senso, salvo diverso avviso codesta Commissione, sarà data specifica comunicazione a organismi di controllo e associazioni di produzione.