Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 15-11-2024
Tipo gazzetta: Nessuna

Adozione della linea guida concernente le “Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio” e del “documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio”.

(Decreto 15/11/2024, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)


EX DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari  


IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (UE) n.547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, in particolare l’allegato III concernente tra l’altro “Frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell'ambiente”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO  il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva

2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 69 recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il suddetto d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto del Ministro della salute 28 novembre 2022 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva per i fitosanitari;

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, recante “Adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del succitato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

TENUTO CONTO che gli artropodi sono organismi chiave nel funzionamento degli ecosistemi svolgendo un ruolo centrale in una grande varietà di processi molti dei quali interessano servizi ecosistemici da cui dipendono gli esseri umani come, ad esempio, l'impollinazione delle piante coltivate;

CONSIDERATO che i prodotti fitosanitari sono valutati secondo i Principi uniformi di cui all’art. 29 del succitato regolamento (CE) n 1107/2009 concernenti, tra l’altro, la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio considerando sia gli artropodi presenti all’interno dell’area trattata (coltura o area extra-agricola) che quelli all’esterno di essa esposti per deriva al prodotto fitosanitario;

RITENUTO di fornire ai valutatori linee guida per la definizione e l’indicazione in etichetta delle misure di mitigazione dell’esposizione per deriva degli artropodi non bersaglio, tenuto conto del succitato allegato III del regolamento di esecuzione (CE) n 547/2011;

TENUTO CONTO che chiunque utilizza prodotti fitosanitari è tenuto, tra l’altro, ad applicare le misure di tutela della salute, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio e le ulteriori misure di sicurezza previste nella relativa etichetta il cui mancato rispetto determina l’erogazione di sanzioni ai sensi del decreto legislativo n 69/2014;

CONSIDERATA la molteplicità delle misure, attrezzature e metodi, che possono essere applicati in campo ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del rischio per gli artropodi non bersaglio e dell’impossibilità di rappresentare in modo esaustivo dette misure, attrezzature e metodi in etichetta;

RITENUTO che l’attuazione delle misure di mitigazione dei rischi non dovrebbe costituire un aggravio gestionale per l’agricoltore, o altro utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, al quale dovrebbe essere consentita l’adozione di misure alternative a quelle previste nell’etichetta del prodotto fitosanitario purché idonee a garantire la stessa riduzione dell’esposizione e del rischio per gli artropodi non bersaglio;

CONSIDERATO che l’utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari, come definito dall’art. 3 del regolamento (CE) n 1107/2009, è tenuto ad possedere apposita abilitazione, attestante la formazione e l’addestramento specifici acquisiti, ai sensi dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 150/2012 e connesso Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini del corretto utilizzo dei suddetti prodotti e della corretta applicazione sulle misure di mitigazione dell’esposizione e del rischio degli organismi non bersaglio tra cui gli artropodi;

RITENUTO necessario fornire all’utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari uno strumento di agile consultazione ai fini dell’applicazione delle misure di tutela degli artropodi non bersaglio alternative a quella previste in etichetta;

RITENUTO, altresì, di consentire all’utilizzatore professionale interessato la registrazione nel Registro dei trattamenti di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n 150/2012 e connesso Piano d’azione nazionale, della misura individuata tra quelle elencate nell’allegato 2 al presente decreto, in quanto più idonea alla sua realtà operativa, in alternativa a quella prevista nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;

CONSULTATE  le organizzazioni di categoria con procedura telematica in data 22 gennaio 2024;

CONSULTATA la Sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale con procedura telematica in data 14 dicembre 2023 e 14 ottobre 2024;


 

DECRETA

Articolo 1

(Linea Guida relativa alle misure di mitigazione rischio per gli artropodi non bersaglio)

È adottata la Linea Guida concernente le “MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA TUTELA DEGLI ARTROPODI NON BERSAGLIO”, di cui all’allegato 1 al presente decreto.

Tale Linea Guida integra i documenti di orientamento adottati a livello comunitario per la valutazione dell’esposizione e del rischio per gli artropodi non bersaglio ai fini dell’autorizzazione di prodotti fitosanitari per uso professionale ai sensi del regolamento (CE) n 1107/2009 nonché ai fini dell’etichettatura dei suddetti prodotti nell’applicazione delle Disposizioni supplementari (Spe) concernenti le misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.

 

Articolo 2

(Documento per gli agricoltori sulle misure e sulle combinazioni di misure alternative)

È adottato il “DOCUMENTO DESTINATO AGLI AGRICOLTORI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE  DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER GLI ARTROPODI NON BERSAGLIO”, di cui all’allegato 2 al presente decreto.

Il suddetto Documento illustra le diverse misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio ed individua, in conformità alla Linea Guida di cui al precedente articolo 1, le combinazioni di misure alternative a quelle previste nell’etichetta del prodotto fitosanitario autorizzata.

 

Articolo 3

(Applicazione in campo di misure alternative a quelle previste nell’etichetta del prodotto fitosanitario)

All’utilizzatore di prodotti fitosanitari è consentita l’applicazione delle combinazioni di misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio elencate nel Documento in allegato 2, nelle relative SCHEDE-MISURE, in alternativa a quelle previste nell’etichetta del prodotto fitosanitario quando in tale etichetta figura la seguente frase «In alternativa alle suddette misure possono essere utilizzate quelle previste nelle SCHEDE-MISURE del “Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio”».

 

Articolo 4

(Registrazione delle misure applicate)

L’utilizzatore di prodotti fitosanitari che applica una delle combinazioni di misure elencate nel Documento in allegato 2, in alternativa a quelle presenti nell’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, può eseguire la registrazione della misura scelta mediante la trascrizione nel Registro dei trattamenti, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e connesso Piano d’azione nazionale, del numero progressivo assegnato a ciascuna delle misure elencate nel suddetto Documento.

 

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto si applica alle nuove istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari, di rinnovo dell’autorizzazione o di modifica tecnica dell’autorizzazione presentate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto.

2. Per i prodotti fitosanitari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino in corso di autorizzazione, di rinnovo dell’autorizzazione o di modifica tecnica dell’autorizzazione le imprese titolari interessate possono richiedere l’applicazione della Linea Guida di cui all’articolo 1 ai fini della valutazione e dell’etichettatura dei prodotti in esame, anche al fine di consentire all’agricoltore che utilizzerà tali prodotti il ricorso alle misure alternative individuate nel Documento di cui all’articolo 2.

Per la suddetta finalità le imprese interessate presentano una proposta di nuova etichetta alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e all’istituto valutatore già designato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove si renda necessaria una nuova valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio il suddetto termine è prolungato di ulteriori 30 giorni.

 

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, nella sezione denominata TROVA NORME.

Roma lì, 15 novembre 2024

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo DELLA MARTA

Referente del procedimento: Gisella Manzocchi

Direttore dell’Ufficio 7: Pasquale Cavallaro



ALLEGATO