Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 25-10-2024
Numero provvedimento: 2027
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contestazione di illecito amministrativo - Irregolare commercializzazione di vino derivante da un’operazione di taglio non indicata nelle bolle di consegna - Irrogazione di di sanzione - Domanda di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione - Rideterminazione della sanzione - Violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010 - Sanzionata la condotta consistente nell'utilizzo sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati di indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o nell'utilizzo di recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonchè nell'impiego di recipienti che possono indurre in errore sull'origine.



SENTENZA

n. 2027/2024 pubbl. 25/10/2024

(Giudice: dott. Stefano Fava)



ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nella causa civile di grado d’appello iscritta al n. 1802/2021 del R.G.A.C. decisa nell’udienza cartolare del 24 ottobre 2024 nei termini di cui all’art. 127 ter c.p.c. e vertente



TRA

Parte_1 (...) rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Bucalo e Valeria Bucalo per delega in calce al ricorso

- PARTE APPELLANTE -


E

Controparte_1 (...)  (ICQRF) (...) e Controparte_2 nella persona del Direttore Generale rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (...);

- PARTE APPELLATA - 



OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.



CONCLUSIONI



Per l’odierna udienza cartolare di discussione del 24 ottobre 2024 parte appellante depositava note di udienza in data 23 ottobre 2024 da intendersi in questa sede trascritti.



FATTI DI CAUSA



Con ricorso dell’1 aprile 2021 la dott.ssa proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 1448/2020 depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2020 e non notificata ai sensi dell’art. 326 c.p.c. deducendo

a) erronea mancata declaratoria di nullità della contestazione dell’illecito amministrativo per mancata identificazione del trasgressore e per mancanza dell’elemento soggettivo, nonché per l’omesso accertamento della inesigibilità del comportamento;

b) erronea e falsa applicazione dei presupposti in fatto, per la mancata applicazione dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 91 del 24.6.2014 (convertito nella L. n.116 dell’11.8.2014);

c) erronea e falsa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto e violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. n. 689/81.



Concludeva quindi chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell’impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni ivi indicate.

Con ordinanza in data 1 luglio 2021 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione.

Parte appellante depositava note conclusive in data 3 ottobre 2024 ribadendo le proprie difese ed insistendo per l’accoglimento dell’appello. 



MOTIVI  DELLA  DECISIONE



L’appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 la adiva il Giudice di Pace di Latina chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza ingiunzione n. 748/2019, notificata in data 12/9/19, con la quale il Ministero le ingiungeva, quale rappresentante legale della società nonché a quest’ultima in solido, il pagamento di euro 14.000,00 per l’irregolare commercializzazione di vino derivante da un’operazione di taglio non indicata nelle bolle di consegna; nonché in subordine la rideterminazione della sanzione.

Valutati gli accertamenti eseguiti p.v. di n. 2014/3031 del 22 luglio 2014 veniva redatta la contestazione amministrativa prot. n. 15470 del 16 settembre 2014, nei confronti dell’appellante; in proprio e quale responsabile legale dell’ quale autrice dell’illecito ed in solido, ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81, della medesima notificata, ai sensi dell’art. 14 della citata legge n. 689/81, rispettivamente il 20 ed il 27 ottobre 2014, per la violazione dell’art. 185 quater del Reg. CE 1234/07, degli artt. 21 e 24 ed allegato VI, lett. B, punto 1.4, lett. b del Reg. CE 436/09 ed dell’art. 18 del D. Lgs. 61/2010, poiché i documenti specificati dal n. 6 al n. 12 risultavano compilati in maniera non conforme alla normativa vigente, in quanto non riportavano, nella colonna relativa alla manipolazione effettuata sul vino a annata 2013 con vino annata 2013, il codice n. 7 relativo all’operazione di taglio effettuata; tale violazione risultava sanzionabile dall’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 61/2010 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 13.000,00 per ogni documento di vendita irregolarmente compilato.

Quanto al primo motivo di impugnazione occorre precisare che l’amministratore risponde di qualsiasi illecito sia stato commesso nel tempo in cui rivestiva la carica societaria.

Questo a meno che lo stesso non sia investito di specifiche deleghe all’interno della società e nel caso egli risponde soltanto per le deleghe a lui imputabili.

Sia essa una s.r.l. o una società agricola a r.l., è responsabile per il suo operato non soltanto l’amministratore formalmente nominato, ma anche chi esercita funzioni di amministrazione nella società, cioè prende decisioni e compie atti di gestione in nome e per conto della stessa, senza essere stato investito da una formale deliberazione, sulla base della legge o dello statuto (c.d. amministratore di fatto).

Ovviamente, le dimissioni dalla carica di amministratore non esonerano dalle pregresse responsabilità.

Come noto la responsabilità per un illecito amministrativo non può che esser, al pari di quella penale, di natura strettamente personale e in quanto tale ascrivibile esclusivamente ad una persona fisica. Nel caso di specie, l’illecito, come correttamente affermato dal giudice di primo grado è riferibile al legale rappresentante in virtù del rapporto organico e quindi in considerazione della posizione che il soggetto che ricopre tale carica riveste.

Sul punto si richiama l’insegnamento della SC secondo cui: “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. “. (Cass. 3879/2012).

Inoltre, l’appellante eccepisce la totale mancanza dell’elemento soggettivo riferendo la condotta al dipendente che ha redatto i documenti.

Tale eccezione è infondata in quanto l’amministratore o il responsabile legale della società ha sempre e comunque l’obbligo di vigilare diligentemente sulle persone eventualmente incaricate di adempiere ai propri compiti e la responsabilità ex lege 689/81 è ascrivibile anche a tiolo di colpa.

Nel caso di specie, se fosse stata usata l’ordinaria diligenza, la società oppone avrebbe dovuto seguire e verificare che gli eventuali incaricati della produzione, introduzione e vendita (nel caso ci fossero) svolgessero correttamente il loro lavoro.

Nel caso in esame non può invocarsi la scusabilità dell’errore poiché chi opera professionalmente, soprattutto nel settore della vendita di prodotti alimentari al pubblico, è obbligato a conoscere la normativa che lo disciplina organizzandosi in modo tale da controllare quanto è oggetto della vendita.

Con il secondo motivo l’appellante ripropone la questione della mancata diffida ex art. 1 comma 3 DL n. 91 del 24/6/14.

Il (...) - con una nota firmata dai Direttori generali della ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'istituto della "diffida" introdotto nel 2014 dal cosiddetto Decreto Campolibero e successivamente modificato dalla Legge 71/2021 (Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare).

La nota ministeriale fornisce chiarimenti di raccordo normativo fra le originarie disposizioni del 2014 e le modifiche del 2021 inserite a scopo "correttivo" della Riforma Cartabia. Inoltre, le direzioni generali forniscono indicazioni dettagliate su come applicare la diffida nel contesto dei controlli ufficiali.

Ebbene, la diffida va applicata a fronte di violazioni "sanabili" e accertate per la prima volta. Sono "sanabili" quegli errori ed omissioni formali che le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili con una operazione di regolarizzazione.

Rientra fra queste situazioni il caso di avvenuta immissione in commercio di prodotti non conformi, in quanto nella piena disponibilità del consumatore.

Nel caso di specie, la contestazione amministrativa riporta la data del 16 settembre 2014 e si riferisce a prodotti venduti dalla data del 13.03.2013 alla data del 15.11.2013 e, quindi, ormai nella piena disponibilità del consumatore a fronte di un errore non più sanabile.

E’ chiaro che nei casi sanabili, l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni. Se l'interessato non adempie dalla diffida si passa alla contestazione.

Ma vi è di più, a conferma che ci si trovi innanzi ad un errore non più sanabile con avvenuta immissione in commercio di prodotti non conformi e nella piena disponibilità del consumatore è la circostanza emersa l’anno successivo alla vendita dei prodotti medesimi: la società acquirente con nota depositata da in sede di audizione del 05 dicembre 2014 presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, dichiarava di aver acquistato vino non manipolato in quanto identificato con codice “0” e, quindi, del tutto ignaro di quanto effettivamente avvenuto, ossia l’aver acquistato vino tagliato da individuarsi con codice “7”.

Infine, con il terzo motivo di doglianza l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sulla questione relativa alla violazione dell’art. 8 della legge 689/81 e conseguentemente l’errata determinazione della sanzione.

Sul punto, l’art. 8 della L. 689/81 dispone che: "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo".

Allo stesso tempo all’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 61/2010 si dispone che: "6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro".

Ebbene, alla luce di quanto accertato, il Ministero ingiungeva alla medesima quale rappresentante legale della società nonché a quest’ultima in solido, il pagamento di euro 14.000 per l’irregolare commercializzazione di vino derivante da un’operazione di taglio non indicata nelle bolle di consegna ed alla luce del fatto che ci si trovasse dinanzi a più documenti di vendita irregolarmente compilati.

Nella stessa Ordinanza di ingiunzione venivano spiegati i motivi della mancata applicazione dell'art. 8 L. 689/81 con conseguente rigetto anche di detto motivo di appello.

La soccombenza del ricorrente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del dell’art. 9 comma 2 D.Lgs 149/2015 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.

Sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L.n. 228/2012.



P.Q.M.



il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 1802/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:

- non accoglie l’appello e conferma la sentenza n. 1448/2020 del Giudice di Pace di Latina;

- conferma l’ordinanza di ingiunzione n. 748/2019 del 31.7.2019 notificata in data 12.09.2019;

- condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore del , che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.



Dichiara, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.



Lì 25 ottobre 2024



Il Giudice

Dott. Stefano Fava