Settore vinicolo - Opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Direttore dell’ICQRF Italia Centrale del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Provvedimento sanzionatorio adottato a seguito di verifica effettuata da parte di ispettori dell’Ufficio Italia Centrale dell’Ispettorato sui prodotti vitivinicoli detenuti nello stabilimento di un'azienda vinicola - Irrogazione di sanzione per violazioni contestatea causa della mancata corrispondenza su diversi vasi vinari tra designazione riportata sui cartelli e tipologia dei prodotti ivi contenuti - Differenze tra giacenze fisiche e giacenze contabili - Infedeltà riscontrate dagli accertatori non sanabili mediante la correzione postuma dei dati inveritieri.
SENTENZA
n. 7010/2024 pubbl. 07/11/2024
(Presidente relatore: dott. Nicola Saracino)
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 408 del ruolo generale
degli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente
TRA
Parte_1 e Parte_2 (...) , in persona del legale rappresentante p.t. (...), domiciliati in Roma, Via Galileo Galilei 46, Vittorio Veneto (TV), presso lo studio dell’Avv. Zanchetta Stefano (...), che li difende congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Mora Valentina (...)
APPELLANTI
E
Controparte_1 (...), domiciliato in Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (...), che lo rappresenta e difende.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1269/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data 02.07.2020.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso in riassunzione - a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Latina – Emiliano Cortina e Parte_2 proponevano opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 74/2018, Prot. 17968 del 22.6.18 emessa dal Direttore dell’ICQRF Italia Centrale del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari. Gli opponenti assumevano che, a seguito di verifica in data 8.9.16 da parte di ispettori dell’Ufficio Italia Centrale dell’Ispettorato sui prodotti vitivinicoli detenuti nello stabilimento dell’azienda vinicola dell’esponente, veniva emesso verbale di constatazione n. 2016/929; a seguito di tale controllo, in data 23.11.16 veniva notificato a mezzo PEC alla società del Pt_1 verbale di contestazione n. 2016/1723 (Prot. 027056), articolato su 6 punti, gli ultimi due oggetto di separate contestazioni. Venivano quindi tempestivamente inviate a mezzo PEC deduzioni difensive all’autorità indicata nel verbale, chiedendo altresì disporsi l’audizione personale ex art. 18 L. 689/81. In data 25.6.18 veniva invece notificata a Parte_1 , in proprio e quale amministratore unico della Parte_2 l’ordinanza–ingiunzione qui opposta con la quale il Direttore dell’Ufficio territoriale ICQRF Italia Centrale infliggeva allo stesso Parte_1 ed alla società quale responsabile in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 29.813,00. Chiedevano gli opponenti in via pregiudiziale l’annullamento della suddetta ordinanza – ingiunzione n. 74/20158, Prot. 17968 del 22.6.18 per nullità per carenza di competenza ad emettere il provvedimento impugnato e per violazione dell’art. 18 L. 689/81 stante l’omesso esperimento dell’audizione personale; nel merito, il suo annullamento relativamente alla sanzione di cui al punto 1 per violazione dell’art. 1 D.L. 91/14; in subordine a tale richiesta, la modifica della stessa ordinanza - ingiunzione rimodulando la sanzione di cui al punto 1 nella misura più vicina possibile al minimo edittale e comunque come se le 16 violazioni costituissero un illecito unitario; ancora, l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione suddetta relativamente alla sanzione di cui al punto 2 per essere frequente l’operazione di “sfasamento tra operazioni di cantina ed annotazione delle stesse a rimodulando la sanzione di cui al punto 2 nella misura più vicina possibile al minimo edittale e comunque che le diverse violazioni fossero considerate come un unico illecito; si sottolineava inoltre che l’art. 45 Reg. CE 436/09 concedeva termine fino al primo giorno lavorativo successivo per annotare le operazioni sui registri, e non era escluso che tale termine non fosse ancora decorso. Ancora, in relazione alla sanzione di cui al punto 4, veniva chiesta la modifica dell’ordinanza – ingiunzione nel senso che fosse rimodulata nella misura più vicina possibile al minimo edittale. In ogni caso con condanna dell’amministrazione opposta a restituire la differenza tra la sanzione versata (onde evitare sanzioni) e quella totale così come risultante dai richiesti annullamenti/modifiche. Si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole a mezzo di funzionario delegato, depositando comparsa e documenti allegati. ».
All’esito del giudizio il tribunale ha rigettato tutti i motivi di opposizione condannando i ricorrenti al rimborso delle spese nei confronti dell’amministrazione opposta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. L’eccezione di nullità per carenza di competenza ad emettere il provvedimento impugnato è stata disattesa. Il tribunale ha ritenuto che, conformemente a quanto stabilito dal Direttore Generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con decreto Prot. n. 19602 del 16/10/2014, il provvedimento sia stato correttamente adottato dal Direttore dell’ICQRF Italia Centrale del Dipartimento dell’ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari. Difatti, l’art. 1 del suddetto Decreto delega l’emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie della medesima tipologia per cui è causa ai Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato purché l’importo delle stesse non sia superiore ad € 50.000,00.
2. L’eccezione di nullità per violazione dell’art. 18 l. n. 689/81 stante l’ omesso esperimento dell’audizione personale è stata disattesa dal tribunale in quanto parte opponente ha prodotto in giudizio le deduzioni presentate ex art. 18 l. n. 689/1981 e per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative la mancata audizione dell’interessato che ne ha fatto richiesta non comporta la nullità del provvedimento in quanto il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l’atto. Ne consegue che, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in audizione dinanzi l’autorità amministrativa possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
3. A proposito della sanzione di cui al Punto 1) dell’ordinanza – ingiunzione relativa a “recipienti di capacità superiore a sessanta litri: mancata corrispondenza tra designazione riportata sui cartelli di cui all’art. 17 del D.m. 13.8.12 e tipologia di prodotti in essi contenuti”, con la quale è stata irrogata la sanzione di € 8.256,00 per le 16 violazioni contestate (segnatamente, mancata corrispondenza su 16 vasi vinari tra designazione riportata sui cartelli e tipologia dei prodotti ivi contenuti), il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile al caso concreto la regolarizzazione della violazione contestualmente alla contestazione, in quanto detta possibilità non sarebbe prevista da alcuna disposizione. Il tribunale ha altresì ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta l’istituto della diffida previsto all’art. 1 co. 3 del D.L. 91/14 poiché la pluralità delle violazioni riscontrate dagli agenti accertatori contrastava col requisito della “lieve entità” richiesto per la sua applicazione. Il giudice ha ritenuto congrua l’applicazione di 16 sanzioni diverse anziché di un’unica sanzione, in quanto l’art. 17 del D.M. 13.08.2012 dev’essere interpretato nel senso che ogni singolo recipiente ha un suo cartello che deve essere redatto secondo le indicazioni normative; pertanto non si era verificata una sola azione/omissione bensì più azioni/omissioni in violazione della medesima norma. Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto non prospettabile, in sede giurisdizionale, un’ulteriore riduzione della sanzione dal momento che questa è stata irrogata nel minimo (€ 516,00) per ciascuna delle 16 violazioni.
4. Avuto riguardo alla sanzione di cui al Punto 2) dell’ordinanza – ingiunzione per la “mancata corrispondenza tra i quantitativi annotati sui registri di cui all’ art. 147 Reg UE 1308/13 e quelli detenuti in cantina dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso – Differenze tra giacenze fisiche e giacenze contabili relative ai prodotti ottenuti in campagne antecedenti alla 2016/2017”, con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria per le 23 violazioni contestate (segnatamente, mancata corrispondenza per 23 tipologie di vino tra movimentazioni di cantina e movimentazioni contabili, con conseguente violazione dell’art. 40 Reg. (CE) 436/2009), il tribunale ha svolto le medesime considerazioni ut supra citate con riferimento all’inapplicabilità della diffida ex ar.t 1 D.L. n. 91/14, all’impossibilità di considerare gli illeciti sanzionati come un unico illecito nonché in merito al quantum della sanzione inflitta.
5. Infine, quanto alla sanzione di cui al Punto 4) dell’ordinanza – ingiunzione, per “omessa emissione di documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli per il trasporto di uve fresche” con cui è stata riscontrata la violazione dell’art. 23 del Reg. (CE) 436/2009, il giudice di prime cure non ha ritenuto applicabile la deroga prevista all’art. 25 lett. a) punto iv) della medesima normativa, invocata dall’opponente, in quanto mancherebbero i requisiti presupposti per la sua applicazione (segnatamente l’autorizzazione dell’organismo competente nonché la prova da parte dell’opponente che i trasporti fossero avvenuti all’interno della stessa unità amministrativa o verso un’unità amministrativa limitrofa).
Hanno proposto appello
Parte_1 e Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t.
Il Controparte_1 [...] ha resistito al gravame.
All’udienza del giorno 07/11/2024 l’appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell’articolo 437 c.p.c.
L’appello contiene un unico motivo col quale è invocata l’applicazione dell’istituto della diffida previsto dall’art. 1 D.L. 91/14, praticabile per i Punti 1 e 2 dell’ingiunzione impugnata, erroneamente esclusa dal giudice di prime cure che aveva fatto riferimento al testo abrogato della succitata norma anziché a quello definitivo risultante dalla legge di conversione n. 116/14 secondo cui sono sanabili “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”. Non vi era, cioè, ragione per escludere l’applicazione dell’istituto della diffida a violazioni accertate per la prima volta, a tacere del rilevo che il requisito della “lievità” della violazione, erroneamente valorizzato dal primo giudice, non è richiesto dal testo vigente della normativa.
Gli appellanti, allegato di aver già corrisposto l’importo della sanzione comminata, hanno chiesto la condanna dell’amministrazione alla restituzione della differenza tra quanto versato e quanto invece dovuto per effetto della rimodulazione imposta dall’accoglimento del gravame sui due Punti dell’ordinanza ingiunzione.
L’amministrazione appellata ha contrastato il gravame sostenendo l’inapplicabilità, in concreto, delle sanatorie invocate per illeciti che avevano ormai consumato il danno con riferimento alla tracciabilità del prodotto.
Osserva la Corte quanto segue.
La violazioni in relazione alle quali è invocata la regolarizzazione sono costituite:
- dalla mancata corrispondenza tra la dicitura riportata sui contenitori ed il prodotto in essi raccolto;
- dalla mancata corrispondenza tra i quantitativi annotati sui registri di cui all’art. 147 Reg. UE 1308/13 e quelli detenuti in cantina dei prodotti vitivinicoli allo stato sfuso
– Differenze tra giacenze fisiche e giacenze contabili relative ai prodotti ottenuti in campagne antecedenti alla 2016/2017.”)
Ad avviso degli appellanti bastava correggere i cartelli dei contenitori ed aggiornare i registri per eliminare le conseguenze degli illeciti, lievi oppur no che fossero.
In contrario avviso deve rilevarsi che gli illeciti in esame non sono di natura meramente formale.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, vigente ratione temporis, “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.”.
Le infedeltà riscontrate dagli accertatori non possono essere sanate mediante la correzione postuma dei dati inveritieri, se non frustrando la funzione della normativa sulla corretta descrizione del prodotto e sulla tenuta dei relativi registri.
La circostanza, documentata dagli appellanti, che in altri casi simili l’amministrazione avesse operato diversamente, ammettendo la regolarizzazione, non implica l’accoglimento del gravame.
L’esposizione di dati mendaci è illecito che consuma i propri effetti istantaneamente, effetti non eliminabili - se non per il futuro - attraverso la successiva riconduzione a verità delle cartellonistiche e dei registri.
L’appello è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata;
⎯ condanna gli appellanti in solido tra loro al rimborso in favore del CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in euro 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie;
⎯ si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (applicabile per i processi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore – 1 gennaio 2013 - della legge 24 dicembre 2012, n. 228: v. art. 1, comma 18, della legge n. 228 citata).
Così deciso in Roma il giorno 07/11/2024 .
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino