Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini.
Il decreto è stato abrogato dal D.m. 10 agosto 2017. Fino al 12 gennaio 2018 sono ancora applicabili i limiti previsti in questo decreto.
Articolo 1.
1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:
– 5 milligrammi di zinco per litro;
– 1 milligrammo di rame per litro;
– 0,2 milligrammi di piombo per litro (modificato dal reg. 466/01);
– 1 milligrammo di bromo inorganico per litro;
– 60 milligrammi di acido borico per litro;
– 70 milligrammi di sorbitolo per litro.
Articolo 2.
1. I vini di cui al precedente articolo devono avere:
a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
– 14 grammi per litro per i vini bianchi;
– 15 grammi per litro per i vini rosati;
– 18 grammi per litro per i vini rossi; b) ceneri non inferiori a:
– 1 grammo per litro per i vini bianchi;
– 1,2 grammi per litro per i vini rosati;
– 1,5 grammi per litro per i vini rossi.
2. Il limite in estratto secco detratti gli zuccheri indicato dal precedente comma, lettera a), per i vini bianchi, non si applica ai vini bianchi dell’Oltrepò Pavese provenienti dal vitigno Pinot per i quali tale limite è di grammi 13 per litro.
Articolo 3.
1. I limiti previsti dagli articoli 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegata, si applicano anche ai vini speciali, a eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:
a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:
– 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
– 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
– 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati; b) ceneri non inferiori a:
– 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
– 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico ad eccezione dei vini spumanti bianchi di qualità Prosecco, dei vini spumanti bianchi a denominazione di origine controllata Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e superiore Cartizze per i quali il valore è di 1 grammo per litro;
– 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
– 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.
Articolo 4.
1. Il decreto ministeriale 2 luglio 1984 di cui alle premesse è abrogato.