Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2848 della Commissione, dell’11 novembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fenpirazamina e flumetralin.
(Regolamento (UE) 11/11/2024, n. 2024/2848, pubblicato in G.U.U.E. 12 novembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione sono elencate nella parte E di tale allegato.
(2) La sostanza attiva fenpirazamina è elencata nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, mentre la sostanza attiva flumetralin è elencata nella parte E di tale allegato.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fenpirazamina fino al 31 maggio 2026 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flumetralin fino all’11 maggio 2026, in attesa delle restanti fasi della procedura di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive.
(4) I richiedenti hanno confermato di non sostenere più le domande di rinnovo delle approvazioni, rispettivamente il 30 aprile 2024 per la sostanza attiva flumetralin e il 30 luglio 2024 per la sostanza attiva fenpirazamina.
(5) Pertanto la proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive non è più giustificata. Di conseguenza è opportuno stabilire una nuova data di scadenza che sia quanto più ravvicinata possibile ma tale da concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) nella parte B, riga 25, fenpirazamina, nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2025»;
(2) nella parte E, riga 1, flumetralin, nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2025».