Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 08-11-2024
Numero provvedimento: 2878
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 11-11-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2878 della Commissione, dell’8 novembre 2024, che approva la sostanza di base Allium fistulosum, trasformato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(Regolamento (UE) 08/11/2024, n. 2024/2878, pubblicato in G.U.U.E. 11 novembre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall’Institut Technique de l’Agriculture Biologique («richiedente») una domanda di approvazione dell’estratto di Allium fistulosum come sostanza di base da utilizzare a fini fitosanitari come battericida per il trattamento del terreno prima della semina di pomodoro in campo e in serre permanenti. Nel giugno 2021 il richiedente ha presentato una domanda aggiornata, corredata delle informazioni richieste a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 ottobre 2023 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull’Allium fistulosum.

(3) La domanda è stata presentata per l’«estratto di Allium fistulosum». La documentazione fornita dal richiedente dimostra tuttavia che la pianta di Allium fistulosum può essere utilizzata in due diverse formulazioni: come estratto acquoso o sotto forma di pezzi freschi tritati della pianta. Si è pertanto ritenuto opportuno includere entrambi i metodi di trasformazione nel nome della sostanza di base e definire l’ambito di applicazione della domanda in modo che comprenda l’«Allium fistulosum, trasformato».

(4) Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che l’Allium fistulosum soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, sebbene non sia utilizzato prevalentemente a fini fitosanitari, l’Allium fistulosum, trasformato, è tuttavia utile a fini fitosanitari se contenuto in un prodotto costituito dalla sostanza stessa o dalla sostanza e da un semplice diluente. Deve pertanto essere considerato una sostanza di base.

(5) Sulla base delle informazioni fornite nella domanda e nella relazione tecnica dell’Autorità, è inoltre possibile concludere che l’Allium fistulosum, trasformato, non è una sostanza potenzialmente pericolosa, e non ha la capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici. Non è inoltre immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. L’Allium fistulosum, trasformato, soddisfa pertanto le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6) L’esame della domanda e di tutti i documenti a essa correlati ha condotto alla conclusione che l’Allium fistulosum, trasformato, soddisfa in generale i requisiti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’Allium fistulosum, trasformato, come sostanza di base.

(7) In conformità all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione, specificate nell’allegato I del presente regolamento.

(8) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame e il progetto del presente regolamento rispettivamente il 23 maggio 2024 e l’11 luglio 2024.

(9) In conformità all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza Allium fistulosum, trasformato, quale specificata nell’allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.

 

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

 

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Allium fistulosum, trasformato

N. CAS: Non disponibile

N. CIPAC: Non disponibile

Non disponibile

Di qualità alimentare

Conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (4).

1° dicembre 2024

L’Allium fistulosum, trasformato, deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’Allium fistulosum, trasformato, (PLAN/2024/798), in particolare nelle appendici I e II.»

(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, le specifiche e le modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11).

(4)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

 

ALLEGATO II

Nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«27

Allium fistulosum, trasformato

N. CAS: Non disponibile

N. CIPAC: Non disponibile

Non disponibile

Di qualità alimentare

conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (4).

1° dicembre 2024

L’Allium fistulosum, trasformato, deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull’Allium fistulosum, trasformato, (PLAN/2024/798), in particolare nelle appendici I e II.»

(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, le specifiche e le modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-05-11).

(4)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).