Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina igienica
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 09-08-1984
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 28-08-1984
Numero gazzetta: 236
Data aggiornamento: 01-01-1970

Tappi di sughero marcati con inchiostro indelebile da usare quale chiusura di garanzia per i mosti e i vini contenuti in recipienti di capacità non superiore a litri 60

Articolo unico.

Ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, i mosti e i vini possono essere posti in commercio e venduti in recipienti di capacità non superiore a litri 60 aventi, quale chiusura di garanzia, tappi di sughero marcati, nella parte laterale, con inchiostri indelebili, rispondenti alle norme indicate nell’articolo 12 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse.