Tappi di sughero marcati con inchiostro indelebile da usare quale chiusura di garanzia per i mosti e i vini contenuti in recipienti di capacità non superiore a litri 60
Articolo unico.
Ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, i mosti e i vini possono essere posti in commercio e venduti in recipienti di capacità non superiore a litri 60 aventi, quale chiusura di garanzia, tappi di sughero marcati, nella parte laterale, con inchiostri indelebili, rispondenti alle norme indicate nell’articolo 12 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse.