Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2777 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(Regolamento (UE) 31/10/2024, n. 2024/2777, pubblicato in G.U.U.E. 4 novembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/70/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 15 luglio 2025.
(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il 14 luglio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha comunicato le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per il tritosulfuron. Tale Autorità non ha individuato rischi specifici, ma ha concluso che diverse parti della valutazione dei rischi non hanno potuto essere portate a termine.
(6) L'8 maggio 2024 il richiedente ha informato la Commissione della sua decisione di ritirare la domanda di rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron.
(7) È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(9) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni.
(10) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron, tale periodo dovrebbe essere il più breve possibile e non superare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ha posticipato la scadenza del periodo di approvazione del tritosulfuron al 15 luglio 2025, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima possibile.
(12) Il presente regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron non è rinnovata.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 186 relativa al tritosulfuron è soppressa.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron entro il 7 maggio 2025.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 7 novembre 2025.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN