Concernente l’instaurazione di una collaborazione diretta tra i servizi di repressione delle frodi degli Stati membri della Comunità economica europea ed i servizi competenti della Confederazione svizzera.
Articolo 1.
È approvato lo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che instaura una collaborazione diretta tra i servizi di repressione delle frodi degli Stati membri della Comunità e i servizi competenti svizzeri. Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento.
Articolo 2.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità economica europea.
Articolo 3.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
(omissis)