OCM vino - Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" - Campagna 2024/2025 - Domanda di annullamento del provvedimento adottato dal Dipartimento agricoltura sviluppo rurale ed ambiente della Regione - Obbligo della Regione Puglia di trasmettere istanza alla Regione Veneto competente per territorio ad istruire il procedimento amministrativo in relazione alle domande per l’erogazione dei contributi multiregionali nell’ambito della misura OCM Vino - Disposizioni che impongono che l'istanza sia necessariamente inoltrata alla Regione ove l’impresa proponente ha la sede legale.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9887 del 2024, proposto da
Consorzio Vinum & Cibus Italici, Antiche Terre Venete S.r.l., Azienda Agricola Montetondo di Magnabosco Gino e Marta e Tolo Maria Paola Società Agricola, Azienda Agricola Niero Maria Patrizia, San Giorgio S.r.l., Family of Wine S.r.l., Iwb Italia S.p.A., Le Ville di Antanè, Cantine Giacomo Montresor S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella e Paolo Faccin, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Enrico degli Scrovegni 29;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini, 36 c/o Deleg.Reg.Pug;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
e/o adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte:
- del provvedimento prot. n. 0424529/2024 del 2 settembre 2024, adottato dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente - Sezione Competitività delle filiere agroalimentare -Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - della Regione Puglia, recante ad oggetto “Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” - Campagna 2024/2025 - Comunicazione di non ricevibilità della domanda di contributo relativa al bando OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2024/2025. CONSORZIO VINUM & CIBUS ITALICI - progetto multiregionale INTERNATIONAL CHEERS”;
- in parte qua, per quanto occorrer possa, della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari, della Regione Puglia, del 21 maggio 2024, n. 190, recante ad oggetto “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna 2024/2025. Decreto Ministeriale n. 0331843 del 26 giugno 2023 e Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03 maggio 2024. Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di contributo relative a progetti regionali e multiregionali” e, in parte qua, del relativo allegato A”;
- in parte qua, per quanto occorrer possa, della successiva Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, della Regione Puglia, del 01 luglio 2024, n. 245, di proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande e di conferma di quanto già disposto con la precedente determina n. 190 del 21 maggio 2024;
- in parte qua, per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 331843 del 26 giugno 2023 recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino””;
- in parte qua, per quanto occorrer possa, del Decreto Direttoriale - DISAI DGAGEBIL - del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, n. 0198090 del 03 maggio 2024;
- in parte qua, per quanto occorrer possa, della D.G.R. della Regione Veneto n. 588 del 27 maggio 2024 avente ad oggetto “Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 - PSP Italia 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2024/2025 (fondi 2025). Regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 58. DGR/CR n. 41 del 14 maggio 2024” e, in parte qua, dell’allegato A, in relazione alle omologhe clausole lesive contenute negli impugnati provvedimenti di cui ai punti precedenti;
- laddove esistente e per quanto occorrer possa, della graduatoria eventualmente adottata dalla Regione Veneto, i cui estremi non sono noti;
- di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto ai predetti provvedimenti
e per la condanna
della Regione Puglia alla trasmissione d’ufficio della domanda presentata dalla parte ricorrente presso la competente Regione Veneto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Ag.E.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio - e in disparte ogni altra valutazione circa la sussistenza del periculum in mora - non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, tenuto conto che:
- le principali censure sollevate dai ricorrenti, incentrate sulla sussistenza, nel caso di specie, di uno specifico obbligo della Regione Puglia di trasmettere l’istanza de qua alla Regione Veneto - competente per territorio ad istruire il procedimento amministrativo in relazione alle domande per l’erogazione dei contributi multiregionali nell’ambito della misura “OCM Vino, Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi, Campagna 2024/2025” – non sono convincenti, in quanto: a) le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.M. n. 0331843, del 26 giugno 2023 del M.A.S.A.F., imponevano espressamente che la predetta istanza dovesse essere necessariamente inoltrata alla Regione ove l’impresa proponente aveva la sede legale; b) la correlata previsione contenuta nell’art. 7 del Decreto D.G. n. 0198090 del 3 maggio 2024, del M.A.S.A.F., stabilivano chiaramente che le domande di contributo relative alla campagna 2024/2025, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, dovevano pervenire, a pena di esclusione, presso gli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti medesimi; c) la analoga previsione contenuta nell’art. 9 del D.G.R. della Regione Veneto del 27.5.2024 n. 588 parimenti sanzionava con l’esclusione il mancato invio, entro i termini prestabiliti, dell’istanza de qua;
- le norme contenute nelle disposizioni impugnate non appaiono manifestamente irragionevoli, in quanto garantiscono il celere ed ordinato svolgimento del procedimento amministrativo, in ossequio ai principi sanciti nell’art. 97 della Costituzione, che potrebbe, di converso, essere vulnerato, laddove si consentisse - come sostenuto in tesi dalla parte ricorrente - l’inoltro della domanda di partecipazione alla misura di che trattasi a qualunque Regione del territorio nazionale in assenza di criteri di collegamento territoriali;
- non è, inoltre, conferente, nello specifico caso di specie, il richiamo operato dalla parte ricorrente al principio di soccorso procedimentale, in quanto il predetto obbligo per la P.A. appare sicuramente applicabile alla circoscritta ipotesi di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, relativo all’inoltro dell’istanza di accesso agli atti ex art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ad un Ente incompetente, mentre tale principio non sembra, a ben vedere, invocabile nell’ambito delle procedure selettive e comparative, ove, per costante giurisprudenza, è ben possibile per l’Amministrazione prevedere oneri di carattere formale (vedi, in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2014);
Ritenuto, conseguentemente, che l’istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere respinta;
Spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) respinge l’istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti.
Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore