Impiego nell’imbottigliamento dei vini di tappi di conglomerato di sughero.
Con riferimento alla nota sopra citata riguardante l’oggetto, si fa presente che lo scrivente, a seguito di una riunione tenuta in data 14 gennaio scorso, ha inviato al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste una lettera in data 15 gennaio 1982 (omissis).
Lo scrivente, pur sottolineando quanto comunicato con la nota sopracitata, ritiene di doversi rimettere per competenza al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 25 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162.
Per quanto riguarda i requisiti igienici dei prodotti di cui trattasi si conferma che essi devono rispondere alle disposizioni previste dall’articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed ai decreti di applicazione dello stesso (D.m. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti).
Quanto sopra premesso s’invia copia della nota del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 60095 del 15 gennaio corrente.