OCM vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017 - Modalità attuative della misura di promozione del vino - Domanda per l'annullamento dei provvedimenti AGEA - Difetto di giurisdizione del GA poiché la comunicazione di AGEA non involge la fase genetica del riconoscimento del diritto al contributo, bensì la determinazione dell’entità di quest’ultimo, che è stata ridotta in quanto la ricorrente ha documentato solo parte delle spese sostenute per la realizzazione del progetto - Definizione dei confini tra le due giurisdizioni (amministrativa ed ordinaria) con riguardo alle fattispecie di concessione e revoca dei finanziamenti pubblici.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2022, proposto da
Agricola Monte Due Torri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Paluzzi, Dario D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Agecontrol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Madera, Fabio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 20.12.2021, prot. uscita n. 86846 avente ad oggetto "Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi- D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto n. 32879/3 CAMPANIA 7-2017/2018- Verbale 381/2019" e del relativo Allegato I;
2) del provvedimento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 22.12.2021, prot. uscita n. 87585 avente ad oggetto "Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi- D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto Lazio 6 2016/2017";
3) del provvedimento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 22.12.2021, prot. uscita n. 87638, avente ad oggetto "Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi- D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto Lazio 6 2016/2017";
4) - del processo verbale di controllo contabile di saldo in loco n. CSU / 381 / 2019 redatto da Agecontrol S.p.a. in data 21.10.2019;
5) di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Agecontrol Spa e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce che: a) con DM n. 32072 del 18.04.2016 venivano individuate le modalità attuative della misura promozione del vino sul mercato dei paesi terzi previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008; b) con protocollo n. 43478 del 25 maggio 2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emetteva il decreto avente ad oggetto “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016” ; c) partecipava al bando indetto dalla Regione Lazio per l'attribuzione di sostegni di carattere economico ai progetti di promozione di vino nei Paesi terzi; d) tale domanda veniva approvata dalla Regione Lazio in data 20/07/2016 e positivamente valutata per un finanziamento complessivo di 97.896,12 Euro; e) con determina Giunta Regionale n. G 08364 del 20.7.2016 veniva ritenuto ammissibile il progetto presentato; f) la Società e la Agea sottoscrivevano il contratto n. 6 campagna 2016/2017 avente ad oggetto l’esecuzione delle azioni relative al progetto di attività promozionale in USA: g) veniva quindi regolarmente finanziato il progetto con la corresponsione dell’importo di € 97.896,12; h) in data 21.10.2019, in sede di controllo contabile, l'Agecontrol s.p.a. evidenziava che la maggior parte delle spese sostenute per la campagna promozionale non erano eleggibili perché la documentazione commerciale e tecnica fornita a supporto non era adeguata a giustificare le spese indicate sul registro di rendicontazione e pari a € 202.708,00; i) AGEA, a seguito quindi dei controlli effettuati, in data 03.11.2020 con protocollo n. 72990 richiedeva alla ricorrente il versamento dell’importo di € 92.868,34, pari alla differenza tra l’importo anticipato e quello ritenuto ammissibile e pari ad € 5.027,78 l) a seguito di interlocuzione procedimentale e supplemento di istruttoria con note separate la AGEA richiedeva il versamento dell’importo di € 92.896,12, quale contributo erogato e non ritenuto ammissibile e l’importo di € 13.930,25 a titolo di penalità ex art. 4, comma 1, del contratto.
La ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento.
Si costituivano in giudizio Agea e Agecontrol s.p.a. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del GA, poiché la comunicazione di AGEA non involge la fase genetica del riconoscimento del diritto al contributo, bensì la determinazione dell’entità di quest’ultimo, che è stata ridotta in quanto la ricorrente ha documentato solo parte delle spese sostenute per la realizzazione del progetto
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione
L’eccezione sollevata da controparte è fondata.
Va richiamata la giurisprudenza che ha ormai tracciato in modo definitivo i confini tra le due giurisdizioni (amministrativa ed ordinaria) con riguardo alle fattispecie di concessione e revoca dei finanziamenti pubblici. Invero “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario: (a) - qualora il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; (b) - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. È invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo qualora: (c) - la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio; (d) - a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (Cons. Stato n. 5195/2020; Tar Catania 3107/2024: TAR-Lazio 845/2021).
E’ acquisito agli atti del giudizio che i gravati provvedimenti non involgono la fase genetica ma la fase successiva all’esecuzione del progetto. L’AGEA infatti avvalendosi dell’ausilio dell’AGECONTROL S.p.a., una volta completata l’esecuzione del progetto da parte della Società Agricola Due Torri, provvedeva ad effettuare controlli documentali e contabili onde verificare l’entità e la tipologia delle spese sostenute. Nel corso dei controlli veniva richiesta e acquisita documentazione varia al fine di effettuare approfondimenti in merito ai costi sostenuti per l’allestimento di alcuni degli eventi di carattere promozionale organizzati in attuazione del progetto ammesso a finanziamento che, tuttavia, non era considerata sufficiente ai fini della compiuta rendicontazione dei costi presupposto indefettibile per l’ammissione per la loro finanziabilità attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea.
In conclusione, i provvedimenti impugnati, contestano a parte ricorrente condotte successive rispetto al momento di ammissione al contributo che integrano inadempimenti agli obblighi negoziali scaturenti dall’Avviso, con conseguente fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto ed inammissibilità del ricorso.
Rimane salva, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del c.p.a., la possibilità per la parte ricorrente di riproporre il processo innanzi al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della presente pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
L'ESTENSORE
Emiliano Raganella
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti