Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 11-10-2024
Numero provvedimento: 26554
Tipo gazzetta: Nessuna

 

Settore vinicolo - Ingiunzione di pagamento emessa dal Ministero delle Politiche Agricole in conseguenza dell'irrogazione di una sanzione - Emessa sanzione a causa della detenzione nello stabilimento vinicolo di vino denaturato con cloruro di sodio, destinato ad essere ingrediente di altri prodotti alimentari - Artt. 35, commi 5 e 6, e 10, commi 1 e 3 della L. n. 82/2006 - Condotta ascritta al ricorrente non rientrante tra quelle punibili ai sensi dell'art. 35, comma 5, lett. a) della L. n. 82/2006, ma assoggettabile al differente trattamento sanzionatorio di cui al successivo comma 6, lett. a), primo paragrafo, della medesima legge - Rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

 


ORDINANZA

(Presidente: dott. Aldo Carrato - Relatore: dott. Cristina Amato)

 

sul ricorso iscritto al n. 3939/2022 R.G. proposto da:

C.V., in proprio e quale legale rappresentante della LE.VIN.SUD S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato MENNUNI ROSANTONIA (OMISSIS) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- ricorrente -


contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -


avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARI n. 1907/2021, pubblicata il 3/11/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere CRISTINA AMATO.



RILEVATO

che:

1. C.V., in proprio e quale legale rappresentante della LE.VIN.SUD, proponeva ricorso innanzi a questa Corte avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 1907/2021, pubblicata in data 3/11/2021, con la quale veniva rigettato l'appello promosso dallo stesso C., nella duplice qualità, contro la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2515/2018.

La vicenda aveva tratto origine dall'ingiunzione di pagamento, emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio di Bari nei confronti dell'odierno ricorrente, nella doppia qualità, con ordinanza-ingiunzione n. OMISSIS del 18.03.2014, a mezzo della quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250.110,00 ai sensi dell'art. 35, comma 5, legge 20 febbraio 2006, n. 82, per aver detenuto nel proprio stabilimento vinicolo vino denaturato con cloruro di sodio; prodotto che non era, peraltro, destinato ad uso alimentare diretto, bensì a fungere da ingrediente di altri prodotti alimentari (salse e prodotti similari), successivamente commercializzato e ceduto alla ditta RW Foods Ltd. - South Yorkshire - Inghilterra, destinatario - a giudizio degli agenti accertatori - non rispondente alla qualifica di acetificio o distilleria, in violazione dell'art. 10, commi 1 e 3, Legge n. 82/2006 (poi abrogato dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238).

Avverso detta ordinanza-ingiunzione il C., sempre nella citata duplice veste, proponeva opposizione, ex art. 6 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Tribunale di Foggia.

Il ricorso per cassazione, a cui ha resistito con controricorso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio di Bari, è affidato a due motivi.



CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6 e art. 10, commi 1 e 3 della Legge n. 82/2006, sostenendosi che la Corte di appello aveva omesso l'esame di circostanze decisive, ossia l'assenza di due degli elementi costitutivi necessari per il perfezionamento della fattispecie sanzionatoria prevista nell'ordinanza-ingiunzione: che il prodotto non fosse stato denaturato prima di essere commercializzato e che sul prodotto fosse stato effettuato un trattamento non consentito.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 35, commi 5 e 6 e art. 10, commi 1 e 3 della Legge n. 82/2006.

3. In prossimità dell'adunanza fissata in data 26.09.2024 è pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, da parte del ricorrente C.V. (nella duplice qualità), istanza di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese relativamente a tutti i gradi di giudizio.

Con detta istanza il ricorrente ha rappresentato che in data 12.04.2022, con richiesta acquisita al protocollo n. OMISSIS del 12 aprile 2022, era stato sollecitato il riesame, in via di autotutela, dell'ordinanza-ingiunzione n. OMISSIS del 18.03.2014, posta a base del giudizio instaurato tra le parti, volta a richiedere l'annullamento e/o la rideterminazione della sanzione inflitta nella misura prevista dall'art. 35, comma 6, lett. a) della Legge n. 82/2006.

All'esito del riesame, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali accoglieva le ragioni del ricorrente (nota prot. n. OMISSIS del 17 gennaio 2023), osservando - sulla premessa che il testo della disposizione normativa in parola puniva «...chiunque detiene a scopo di vendita, o di somministrazione o comunque di commercio, mosti vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2 e art. 11, comma 1, lettere a, c, f, h, i e comma 2, senza procedere alla denaturazione » - che, da un più attento esame della fattispecie sanzionatoria di cui trattasi, si sarebbe dovuto ritenere che il presupposto applicativo della stessa fosse la circostanza che il prodotto interessato non era stato sottoposto alla denaturazione, nel mentre, nel caso di specie, era rimasto accertato che il prodotto oggetto di accertamento era stato già denaturato in vista degli usi a cui l'azienda aveva intenzione di destinarlo.

Alla luce del nuovo esame, quindi, il citato Ministero rilevava che la condotta ascritta al ricorrente non rientrasse tra quelle punibili ai sensi dell'art. 35, comma 5, lett. a) della Legge n. 82/2006, ma risultava piuttosto assoggettabile al differente trattamento sanzionatorio di cui al successivo comma 6, lett. a), primo paragrafo.

In considerazione di tanto, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali procedeva alla rideterminazione della sanzione irrogata con applicazione del differente trattamento sanzionatorio disposto dall'art. 35, comma 6, lett. a), primo paragrafo della stessa Legge n. 82/2006 nella misura di Euro 5.776,88 (v. provvedimento di sgravio parziale n. OMISSIS, prot. n. OMISSIS del 19.01.2023).

4. Lo sgravio parziale, intervenuto a séguito di revisione dell'importo ingiunto con ordinanza-ingiunzione n. OMISSIS del 18.03.2014 oggetto del ricorso con il conseguente avvenuto pagamento dell'importo, come ridotto, da parte del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, con il conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

Alla stregua dell'evidenziato sopravvenuto comportamento delle parti, dell'esito della causa e della complessità della questione sottesa all’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate, non ravvisandosi, dunque, le condizioni per l'individuazione di una parte virtualmente soccombente (cfr. Cass. n. 17334/2005 e Cass. n. 14267/2017).



P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 ottobre 2024