Organo: Parlamento
Categoria: OCM normativa italiana
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 24-11-1981
Numero provvedimento: 689
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 30-11-1981
Numero gazzetta: 329
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modifiche al sistema penale.

Modificato dal D.l. n. 688 del 2 dicembre 1985; con sentenza n. 267 del 3 luglio 1987; dal Dpr n. 148 del 31 marzo 1988; dalla legge n. 122 del 24 marzo 1989; dal D.lgs. n. 271 del 28 luglio 1989; con sentenze n. 534 del 28 novembre 1990 e n. 62 del 5 febbraio 1992; dal D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; con sentenza n. 249 del 5 maggio 1993; dal D.l. n. 187 del 14 giugno 1993; dalla legge n. 562 del 28 dicembre 1993; con sentenza n. 254 del 20 giugno 1994; dal D.lgs n. 480 del 13 luglio 1994; con sentenze n. 371 del 24 ottobre 1994, n. 440 del 12 dicembre 1994, n. 284 del 15 giugno 1995, n. 507 dell’11 dicembre 1995, n. 206 del 14 giugno 1996, n. 78 del 24 marzo 1997, n. 109 del 9 aprile 1997; dal D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997; con sentenza n. 16 del 12 febbraio 1998; dal D.lgs. n. 213 del 24 luglio 1998, con sentenza n. 291 del 7 luglio 1998; dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998; dal D.lgs n. 46 del 26 febbraio 1999; dalla legge n. 265 del 3 agosto 1999; dal D.lgs n. 507 del 30 dicembre 1999; dalla legge n.388 del 23 dicembre 2000; dal Dpr. n. 313 del 14 novembre 2002; dalla legge n. 134 del 12 giugno 2003; dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003; con sentenza n. 98 del 10 marzo 2004; dal D.l. n. 272 del 30 dicembre 2005; dai D.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 e n. 231 del 21 novembre 2007; dal D.l. n. 92 del 23 maggio 2008; dalle leggi n. 69 del 18 giugno 2009 e n. 94 del 15 luglio 2009; dal D.l. n. 187 del 12 novembre 2010; con sentenza n. 365 del 15 dicembre 2010; dal D.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011; con sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012; dal D.l. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, dal D.m. 7 dicembre 2016.

 

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1.

(Principio di legalità)

Nessuno può essere assogettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

 

Articolo 2.

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

 

Articolo 3.

(Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.

 

Articolo 4.

(Cause di esclusione della responsabilità)

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

(omissis)

 

Articolo 5.

(Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

 

Articolo 6.

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

 

Articolo 7.

(Non trasmissibilità dell’obbligazione)

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

 

Articolo 8.

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

 

Articolo 8 bis.

(Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

 

Articolo 9.

(Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli art. 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

 

Articolo 10.

(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

 

Articolo 11.

(Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

 

Articolo 12.

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

 

SEZIONE II

APPLICAZIONE

 

Articolo 13.

(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e dei veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

 

Articolo 14.

(Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

Articolo 15.

(Accertamenti mediante analisi di campioni)

Se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi.

L’interessato può chiedere la revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all’organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prima analisi, che deve essere allegato all’istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell’analisi è data comunicazione all’interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell’analisi sono comunicati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell’analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell’articolo 14 e il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 decorre dalla comunicazione dell’esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell’analisi, della comunicazione dell’esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell’ultimo comma dell’articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell’analisi (1) è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

 

Articolo 16.

(Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.

 

Articolo 17.

(Obbligo del rapporto)

in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

(omissis)

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi,per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all’ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. (2)

Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro previsto dall’articolo 13 deve immediatamente informare l’autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con Dpr, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del Dpr 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall’articolo 13, al trasporto e alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia e all’eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,

___________________

1  Il D.m. 7 dicembre 2016 ha stabilito l’importo pari a 123,93 euro.

2  La legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l’art. 6, comma 5) che «In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

 

Articolo 18.

(Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l’ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l’opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione, o quando l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

 

Articolo 19(3).

(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18, con atto esente da bollo. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanzaingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

___________________

3 Il D.l. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, ha disposto (con l’art. 4, comma 4) che «La procedura prevista dall’articolo 19 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 si applica anche all’opposizione all’inibizione all’uso della denominazione protetta».

 

Articolo 20.

(Sanzioni amministrative accessorie)

L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all’articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

Articolo 21.

(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

Quando è accertata la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l’opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l’ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l’opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell’ottavo comma dell’articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con Dpr 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

 

Articolo 22.

(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione)

Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 abrogati)

 

Articolo 22-bis

(Competenza per il giudizio di opposizione) (abrogato)

 

Articolo 23.

(Giudizio di opposizione) (abrogato)

 

Articolo 24.

(Connessione obiettiva con un reato)

Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quasi essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l’autorità giudiziaria non procede a istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

 

Articolo 25.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell’articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall’imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l’impugnazione per i soli interessi civili.

 

Articolo 26.

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.

 

Articolo 27.

(Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in un’unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme su recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell’articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte indirette.

 

Articolo 28.

(Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolamentata dalle norme del codice civile.

 

Articolo 29.

(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l’ammontare della multa o dell’ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

 

Articolo 30.

(omissis)

 

Articolo 31.

(Provvedimenti dell’autorità regionale)

I provvedimenti emessi dall’autorità regionale per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall’articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

 

SEZIONE III

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

 

Articolo 32.

(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all’ammenda)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

 

Articolo 33.

(Altri casi di depenalizzazione)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall’articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d)-e) (omissis)

 

Articolo 34.

(Esclusione della depenalizzazione)

La disposizione del primo comma dell’articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall’articolo 33, lettera a); b)-c) (omissis)

d) dall’articolo 221 del testo unico delle leggi-sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall’inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;

i)-l)-m) (omissis)

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene del lavoro; o) (omissis)

 

Articoli 35 - 36 e 37

(omissis)

 

Articolo 38.

(Entità della somma dovuta)

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell’articolo 32 è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 672 del codice penale.

(comma 3 abrogato)

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell’articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell’articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 14 della stessa legge. La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell’articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

 

Articolo 39.

(Violazioni finanziarie)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all’ammenda, una pena pecuniaria, l’ammontare di quest’ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

(commi 3, 4 e 5 abrogati)

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma. (omissis)

 

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(omissis)

 

CAPO II AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

(omissis)

 

CAPO III SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

(omissis)

 

SEZIONE II

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE

SU RICHIESTA DELL’IMPUTATO

(omissis)

 

CAPO IV

ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

(omissis)

 

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Articolo 100.

(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o dell’ammenda)

Dopo l’articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 133-bis. (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Articolo 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell’ammenda).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento». (omissis)

 

Articolo 113.

(Aumento delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, a eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell’ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

 

Articolo 114.

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

 

Articolo 115.

(Pene proporzionali)

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l’ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

(omissis)

 

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

(omissis)

 

Articolo 126.

(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

Dopo l’articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:

«Articolo 162-bis. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dell’articolo 104 o dall’articolo 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato». (omissis)