Settore vinicolo - Contributi concessi e ancora da erogare all’Ente Nazionale Mostra Vini - Enoteca Italiana - Domanda per l'annullamento del provvedimento recante ordine nei confronti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di terzo pignorato, di pagare le somme assegnate in favore dei creditori assegnatari - Quantificazione del credito effettivamente spettante alla ricorrente - Mancanza di certezza ed esigibilità del credito.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2024, proposto dalla
Pacini Editore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gustinucci, Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Nicola Botarelli, Antonella Nuti, Luciano Nocentini, non costituiti in giudizio;
Paolo Gabbrielli, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Masini, con domicilio eletto presso il suo studio in Siena, via dei Montanini n. 132;
per l'annullamento
- del provvedimento di assegnazione del G.E. del Tribunale di Siena (proc. R.G.E. n. 128/2018) del 07 febbraio 2019 recante ordine nei confronti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di terzo pignorato, “di pagare le somme assegnate in favore dei creditori assegnatari, nell'ordine di cui sopra, condizionatamente alla effettiva esecutività, in tutto o in parte, dei provvedimenti citati nella dichiarazione di terzo” e quindi, per quanto di interesse, di pagare in favore della Società ricorrente un importo pari ad Euro 279.804,88 in sorte capitale ed Euro 5.493,59, in prededuzione, a titolo di spese di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Paolo Gabbrielli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 7.02.2019 (esecutivo dal 12.04.2019) del Tribunale di Siena – Giudice per le Esecuzioni Immobiliari, reso nell’ambito di un pignoramento (RGE n. 128/2018) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in qualità di terzo pignorato, sono state assegnate alla Pacini Editore s.r.l. le somme di euro 5.493,59 (a titolo di spese di giustizia) e euro 279.804,88, oltre spese, in quanto creditore chirografario nell’ambito della procedura esecutiva avviata con decreto ingiuntivo del 11.09.2017.
Il provvedimento muove dalla dichiarazione resa dal Ministero dell’esistenza di contributi concessi e ancora da erogare all’Ente Nazionale Mostra Vini – Enoteca Italiana (in liquidazione dal 26.01.2018, come risulta dalla visura camerale depositata in giudizio, cfr. doc. n. 1 di parte resistente), in forza di 5 decreti ministeriali (DM n. 3977/2007, residuo dovuto euro 105.800; DM n. 3978/2007, residuo dovuto euro 161.640; DM n. 2210/2008, residuo dovuto euro 140.000; DM n. 20363/2009, residuo dovuto euro 350.000; DM n. 27346/2011, residuo dovuto euro 170.000).
2. Non avendo ricevuto soddisfazione delle proprie pretese, anche seguito della notifica del titolo esecutivo e successiva diffida, la Pacini Editore s.r.l. ha notificato (il 17.05.2024) ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. chiedendo la liquidazione delle somme assegnate, oltre interessi maturati e maturandi.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste (il 3.06.2024) e il controinteressato sig. Gabrielli Paolo (il 24.07.2024) che eccepisce inammissibilità del ricorso. Ha fatto seguito il deposito di memorie del Ministero (il 25.08.2024) e della ricorrente (il 2.09.2024).
Alla camera di consiglio del 19.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso in ottemperanza è in parte inammissibile e in parte infondato.
Preliminarmente il Collegio ritiene, in ragione degli esiti in rito del giudizio, di poter prescindere dalla integrazione del contraddittorio, richiesta dall’Amministrazione e dal controinteressato, nei confronti del soggetto debitore Ente Nazionale Mostra Vini, in liquidazione.
4. Passando all’esame dei profili di rito della causa, dalla piana lettura del titolo portato in ottemperanza si evince che l’esecutività dell’ordinanza e, in particolare, dell’assegnazione della somma di euro 279.804,88, oltre spese, alla odierna ricorrente è subordinata all’effettivo pagamento delle ulteriori somme assegnate nel medesimo atto agli odierni controinteressati, creditori privilegiati (per un totale di euro 113.502,37). Al Ministero viene infatti ingiunto di eseguire i pagamenti nell’ordine fissato nel provvedimento, secondo il quale la ricorrente è successiva a tutti i creditori privilegiati;
Ne consegue che il provvedimento di assegnazione azionato, sebbene in astratto può costituire oggetto di giudizio di ottemperanza, non integra nel caso di specie un titolo valido, in quanto non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta e non consente di qualificare come certo il credito.
Per giurisprudenza costante “l'ordinanza di assegnazione del credito, ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza, deve essere equiparata alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo, ed è ammissibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione di una ordinanza di assegnazione del credito adottata ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., nei confronti di una pubblica amministrazione” (Cons. giust. amm. Sicilia, 05/10/2023, n. 644)
La giurisprudenza ha altresì avuto modo di evidenziare che “con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato. Mentre la sentenza di condanna che non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica.
In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo. Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario” (Cons. Stato, Sez. VI, 13/05/2016, n. 1952).
Nel caso che qui occupa il provvedimento oggetto di giudizio ha un contenuto almeno in parte generico perché occorre procedere ad ulteriori valutazioni, in fatto e in diritto, che non sono pacifiche fra le parti, sulla liquidabilità delle somme e sulla esatta determinazione di quanto spettante all’interessata.
In altri termini la certezza e la esigibilità del credito non sussistono nel caso di specie poiché la quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente non può essere oggetto di semplici operazioni aritmetiche sulla base degli elementi di diritto e di fatto contenuti nella pronuncia della quale si è chiesta l’esecuzione, essendo invece necessari ulteriori accertamenti la cui competenza, in ogni caso, spetterebbe alla giurisdizione ordinaria.
Più nello specifico, come eccepito in via preliminare dal controinteressato, con riferimento alla quantificazione del credito effettivamente spettante alla ricorrente, questa non può essere effettuata sulla base delle sole informazioni contenute nel provvedimento di assegnazione, giacché il diritto della ricorrente sarà effettivamente quantificabile solo a seguito degli effettivi pagamenti effettuati nei confronti dei creditori privilegiati.
La ricorrente non offre alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute ai creditori privilegiati nella misura indicata nell’atto di assegnazione. Ne consegue che le somme assegnate nell’atto portato in ottemperanza non risultano certe.
Quanto precede rende il ricorso inammissibile.
5. Il Collegio ritiene comunque di scrutinare altresì il merito della vicenda giacché il ricorso è altresì infondato. Nel provvedimento si legge che il Giudice per l’Esecuzione ha proceduto alla assegnazione in quanto i crediti “risultano allo stato individuati quanto al titolo e quanto ai relativi importi e sono pertanto assegnabili, seppure condizionatamente alla effettiva esigibilità degli stessi, in tutto o in parte, all’esito della conclusione dei procedimenti che li riguardano, come dettagliatamente indicati nella più volte citata dichiarazione resa dal terzo pignorato”.
Occorre evidenziare che il Giudice Ordinario nel condizionare la esigibilità del credito “all’esito della conclusione dei procedimenti che li riguardano” fa esplicito riferimento al fatto che i decreti indicati dal Ministero terzo pignorato non risultano esecutivi.
L’efficacia dei decreti ministeriali n. 3977/2007 e 3978/2007 è stata sospesa con una nota del Direttore del Dipartimento delle Politiche Competitive del 11.12.2013 (prot. n. 3231), come riconosciuto dalla stessa ricorrente e documentato dall’Amministrazione (cfr. nota ministeriale e relativi allegati depositati il 25.07.2024). Orbene risulta agli atti che tale sospensione (generata da alcune segnalazioni della Guardia di Finanza di Roma – Nucleo Polizia Tributaria relative ad un procedimento penale pendente in ordine alle erogazioni in argomento) non sia stata rimossa. A nulla vale l’obiezione di parte ricorrente sulla archiviazione del procedimento penale in capo a dipendenti pubblici coinvolti, giacché il provvedimento in autotutela adottato dal Ministero non è subordinato al relativo esito ma ad una autonoma istruttoria condotta dagli organi ministeriali.
L’Amministrazione evidenzia che anche i decreti n. 2210/2008 e n. 20363/2009 sono stati cautelativamente sospesi dall’ufficio, in quanto i medesimi risultano meramente integrativi del già richiamato DM n. 3978/2007 (come è agevolmente desumibile dalla loro piana lettura nonché dalla della dichiarazione resa dal terzo pignorato, cfr. all. n. 3 e 13 alla nota ministeriale depositata il 25.07.2024) volti tutti a finanziare il progetto denominato “Atlante del Vino Italiano”. Risulta infatti condivisibile la tesi di parte resistente che ritiene i decreti integrativi implicitamente compresi nella sospensione disposta dal Ministero in quanto sarebbe priva di senso e contraria alle finalità esplicitate nel provvedimento di sospensione l’opzione contraria.
Quanto infine al DM n. 27346/2011, la cui efficacia non risulta sospesa dalla citata nota ministeriale, l’Amministrazione prova in giudizio che il procedimento di rendicontazione e verifica è ancora in corso. La Commissione Ministeriale di rendicontazione (nominata dopo l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione di cui si controverte), infatti, non ha ancora concluso i lavori, a causa della mancata produzione da parte del beneficiario di vari documenti in originale da sottoporre a controllo.
Anche per tali somme pertanto non si è verificata la condizione di efficacia di cui al provvedimento portato in ottemperanza, né è stato definito l’esatto ammontare giacché non si è conclusa la verifica sulla rendicontazione delle attività.
Ne consegue che il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza non costituisce titolo per poter liquidare le somme assegnate ed il credito vantato dalla ricorrente non risulta esigibile.
Sulla scorta anche della giurisprudenza sopra richiamata, il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.
In considerazione della peculiarità dei fatti di causa sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile in parte infondato, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore