Impiego dei lieviti selezionati in enologia.
Articolo 1.
Nella produzione dei vini è consentito l’uso di lieviti selezionati per vinificazione al fine di favorire il processo fermentativo. I lieviti selezionati devono corrispondere ai seguenti requisiti: a) essere di specie alcoligene idonee e vive;
b) non risultare inquinati da germi patogeni e loro tossine, da germi coliformi, da streptococchi fecali, da clostridi solfito riduttori in g 0,1;
c) essere capaci di provocare, nelle condizioni che saranno indicate con i metodi ufficiali di analisi dei mosti, vini e aceti, il processo fermentativo;
d) essere posti in commercio allo stato di coltura liquida o solida o comunque in qualsiasi forma che ne conservi la vitalità e le proprietà enologiche.
Il substrato nel quale possono essere diluiti i lieviti deve essere tale da non modificare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del mosto e del vino.
I materiali di imballaggio utilizzati per il trasporto e la conservazione dei lieviti devono corrispondere ai requisiti di cui all’articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e non devono comunque alterare le qualità microbiologiche dei lieviti stessi.
Articolo 2.
I lieviti selezionati devono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti anche a mezzo etichetta, in caratteri ben leggibili e in lingua italiana, le seguenti indicazioni:
a) prodotto per uso enologico - lieviti selezionati per vinificazione;
b) l’indicazione del genere e della specie del lievito;
c) la data di produzione e il periodo di utilizzazione che non deve comunque essere superiore ai 90 giorni, a partire dalla data di preparazione, per i lieviti non presentati allo stato secco;
d) per i lieviti diluiti in substrato, la natura e la composizione di quest’ultimo, nonché il numero presuntivo di cellule viventi presenti in g o ml 1 di prodotto;
e) il contenuto delle confezioni espresso in grammi. Per i lieviti presentati allo stato liquido il contenuto non può essere superiore a g mille;
f) le dosi di impiego e le indicazioni necessarie per una razionale utilizzazione del prodotto;
g) il nome e la sede della ditta confezionatrice nonché la sede dello stabilimento.
Articolo 3.
Il D.m. 8 giugno 1966 è abrogato.
Articolo 4.
È consentita, per un periodo transitorio di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commerciaiizzazione di lieviti selezionati per vinificazione preparati in conformità del D.m. 8 giugno 1966.