Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 08-10-2024
Numero provvedimento: 2633
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 09-10-2024

Regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 08/10/2024, n. 2024/2633, pubblicato in G.U.U.E. 9 ottobre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Il 2 dicembre 2023 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze attive azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo.

(3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell'Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell'Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato i rischi che tali CXL comportano per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica. L'Unione ha presentato al comitato Codex sui residui di antiparassitari riserve riguardanti i CXL proposti per le combinazioni di antiparassitario/prodotto riportate di seguito, per le quali nella sua relazione scientifica l'Autorità aveva individuato un potenziale rischio per la salute dei consumatori: famoxadone in «cipolle a bulbo, sottogruppo di», «bacche di piante arbustive, sottogruppo di», «ortaggi a frutto, cucurbitacee-cetrioli e zucche, sottogruppo di», «peperoni piccanti» e «peperoni compresi pimenti»; mandipropamide in «cipolle a bulbo, sottogruppo di», «melanzane, sottogruppo di» e «ginseng, essiccati, compreso il ginseng rosso»; mefentrifluconazolo in «frattaglie commestibili di mammiferi», «uova», «grassi di mammiferi, esclusi i grassi del latte», «carni di mammiferi diversi dai mammiferi marini», «latte», «pomacee, gruppo di», «frattaglie commestibili di pollame», «grassi di pollame» e «carni di pollame».

(5) I CXL per i quali l'Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell'Unione, e per i quali l'Unione non ha pertanto formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari o alla commissione del Codex Alimentarius, possono considerarsi sicuri. È il caso di alcuni CXL per azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo. È pertanto opportuno inserire tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non elencati nell'allegato I di tale regolamento o sono più bassi rispetto agli attuali LMR per le combinazioni di antiparassitario/prodotto in questione.

(6) Per quanto riguarda il mandipropamide nelle zucchine, nel corso del riesame di tutti gli LMR di tale sostanza attiva in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui per le zucchine. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all'Autorità di proporre un LMR di 0,2 mg/kg, che è sicuro per i consumatori, e la lacuna nei dati è stata indicata nell'allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all'Autorità per convalidare gli LMR proposti. Poiché il nuovo CXL di 0,2 mg/kg per il mandipropamide negli «ortaggi a frutto, cucurbitacee-cetrioli e zucche, sottogruppo di» con buccia commestibile, che comprende cetrioli, cetriolini, zucchine e «cucurbitacee con buccia commestibile, altre» è stato pienamente sostenuto da dati e l'Unione non ha presentato riserve al comitato Codex sui residui di antiparassitari, la lacuna nei dati relativa alle sperimentazioni sui residui per il mandipropamide nelle zucchine può considerarsi colmata in misura sufficiente.

(7) Inoltre, per quanto riguarda il mandipropamide nelle foglie di ravanello, è stata presentata allo Stato membro interessato una domanda di modifica dell'LMR vigente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha trasmesso la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.

(9) L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sull'LMR proposto. L'Autorità ha trasmesso il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(10) Per quanto riguarda il mandipropamide nelle foglie di ravanello, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio sulle modalità di attuazione dell'LMR proposto. Le foglie di ravanello sono incluse nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e classificate nel sottogruppo dei cavoli ricci, ma i residui di mandipropamide nelle foglie di ravanello derivano dall'uso di tale sostanza sui ravanelli e non sui cavoli ricci. Poiché per il mandipropamide nei cavoli ricci è fissato un LMR diverso, basato sugli usi di tale sostanza su tale coltura, non è opportuno applicare il nuovo LMR di 50 mg/kg proposto dall'Autorità per il mandipropamide nelle foglie di ravanello all'intero sottogruppo dei cavoli ricci. Tale LMR dovrebbe pertanto applicarsi solo al mandipropamide nelle foglie di ravanello.

(11) In base alla relazione scientifica e al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO