Regolamento (UE) 2024/2612 della Commissione, del 7 ottobre 2024, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chitosano, clopiralid, difenoconazolo, residui di distillazione dei grassi, flonicamid, proteine idrolizzate e Lavandulyl senecioato in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 07/10/2024, n. 2024/2612, pubblicato in G.U.U.E. 8 ottobre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva flonicamid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze attive clopiralid e difenoconazolo sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il chitosano, i residui di distillazione dei grassi, le proteine idrolizzate e il Lavandulyl senecioato non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state elencate nell’allegato IV di detto regolamento, pertanto si applica il valore di base stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
(2) È stata presentata una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la modifica degli LMR vigenti per la sostanza clopiralid nel miele e in altri prodotti dell’apicoltura. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda analoga per segale e frumento. Per il flonicamid è stata presentata una domanda analoga per patate, lattughe e insalate, foglie di spinaci e simili, fagioli (senza baccello), cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze e rabarbaro.
(3) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(4) L’Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri motivati ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5) Per quanto riguarda gli LMR per il difenoconazolo nel frumento e nella segale, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio in quanto l’esposizione cronica complessiva è stata considerata provvisoria in attesa della presentazione di dati di conferma sul possibile metabolismo preferenziale o sulla possibile degradazione preferenziale dei quattro stereoisomeri del difenoconazolo nelle piante e negli animali e sull’impatto dell’isomerizzazione sulla tossicità del difenoconazolo. Poiché il frumento e la segale contribuiscono in misura minore all’esposizione cronica complessiva e poiché l’Autorità ha confermato che non si prevedono superamenti nemmeno ipotizzando un possibile cambiamento del rapporto dei suoi isomeri, è opportuno stabilire il nuovo LMR per il difenoconazolo nel frumento e nella segale al livello di 0,3 mg/kg proposto dall’Autorità.
(6) Per quanto riguarda tutte le altre modifiche degli LMR proposte dai richiedenti per le sostanze clopiralid, difenoconazolo e flonicamid, l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni in materia di dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, tali modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche di tali sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7) In base ai pareri dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili.
(8) Il chitosano è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione 2022/456 della Commissione. I residui di distillazione dei grassi e le proteine idrolizzate sono stati rinnovati come sostanze attive a basso rischio rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1755 e (UE) 2024/821 della Commissione. Il Lavandulyl senecioato è stato approvato come sostanza attiva a basso rischio dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/646 della Commissione. Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per i consumatori, e pertanto non sono necessari LMR. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN