Impiego degli enzimi pectolitici in enologia.
Articolo 1.
È consentito il trattamento con enzimi pectolitici delle uve ammostate e dei mosti, destinati alla vinificazione in bianco, dei mosti e dei vini ottenuti con il sistema della termovinificazione, nonché dei vini successivamente alla loro separazione dalle vinacce.
Il trattamento di cui al precedente comma non è consentito per i mosti da vinificare con il sistema della macerazione o in rosso.
Articolo 2.
Gli enzimi pectolitici per uso enologico debbono:
a) provenire da ceppi produttori non appartenenti a specie patogene comunque in grado di elaborare metaboliti tossici;
b) non contenere germi patogeni e loro tossine, con particolare riferimento alle aflatossine;
c) non contenere una carica di germi saprofiti, mesofili, aerobi superiori a centomila colonie per grammo;
d) non contenere germi indice di inquinamento fecale (coliformi – E.coli, streptococchi fecali, anacrobi solfitoriduttori), in un grammo di prodotto;
e) non contenere prodotti residui della fermentazione dotati di attività antimicrobica e antimicotica;
f) essere diluiti su supporti tali che non alterino la composizione chimico-fisica del prodotto trattato.
Articolo 3.
Gli enzimi pectolitici debbono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti, anche a mezzo di etichetta, in caratteri ben leggibili e in lingua italiana, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 56 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, anche:
le modalità di impiego con le indicazioni delle dosi consigliate; l’avvertimento che il prodotto trattato deve essere privato delle parti solide prima che siano trascorse cinque ore dalla introduzione del preparato enzimatico mediante filtrazione, centrifugazione o con altri sistemi consentiti; l’avvertimento, in neretto e in caratteri ben evidenti, che si può avere formazione di alcole metilico in quantità superiore a quella consentita (articolo 22 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162) qualora venga superato il dosaggio consigliato o non venga effettuata la filtrazione, centrifugazione o comunque la separazione del liquido limpido dalle parti solide, entro il tempo massimo di cinque ore dalla introduzione del preparato enzimatico.