Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 30-07-2024
Numero provvedimento: 2637
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 04-10-2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2637 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda le norme relative al quantitativo di riferimento per gruppi di contingenti tariffari nel settore del pollame.

(Regolamento (UE) 30/07/2024, n. 2024/2637, pubblicato in G.U.U.E. 4 ottobre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 186,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.

(2) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/760, gli operatori possono presentare domanda di titoli nell’ambito di un determinato contingente tariffario soltanto per un quantitativo limitato, calcolato in base ai quantitativi da essi importati in passato («quantitativo di riferimento»). A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato, il quantitativo di riferimento deve comprendere prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano nello stesso numero di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. 

(3) L’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 stabilisce una deroga alla regola secondo cui il quantitativo di riferimento deve essere calcolato sulla base delle importazioni di prodotti aventi la stessa origine. Per alcuni gruppi di contingenti tariffari, il quantitativo di riferimento viene calcolato cumulativamente per l’intero gruppo di cui all’articolo 9, invece di essere calcolato per un singolo contingente tariffario. Di conseguenza, il quantitativo di riferimento del gruppo può essere utilizzato per chiedere titoli per uno qualsiasi dei contingenti tariffari del gruppo interessato.

(4) La deroga di cui all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 consente pertanto agli importatori di presentare domanda per i contingenti tariffari nell’ambito del quantitativo di riferimento del gruppo con un certo grado di flessibilità.

(5) Tuttavia, il ricorso a tale deroga potrebbe potenzialmente comportare distorsioni del mercato, poiché recenti sviluppi legislativi e di mercato consentono a un numero limitato di imprese di ottenere quote significative di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari in questione. Tale rischio è stato aggravato dalla soppressione dei dazi sulle importazioni dall’Ucraina, come previsto dai regolamenti (UE) 2022/870, (UE) 2023/1077 e (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Per ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato e garantire che tutti gli operatori interessati possano presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari in questione, è opportuno sopprimere i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4213, 09.4216 e 09.4412 dai gruppi elencati all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760.

(8) Per garantire la corretta gestione di tali gruppi di contingenti tariffari e tenendo conto del fatto che i periodi contingentali non sono uguali per tutti i gruppi, le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dai periodi contingentali che iniziano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da due o tre numeri d’ordine di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:

a) 09.4211, 09.4212 e 09.4290;

b) 09.4214 e 09.4215;

c) 09.4410, 09.4411 e 09.4289.

7. In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali ha presentato le domande di titolo. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214 e 09.4215 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4289.».

 

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN