Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: OCM norme UE, Pratiche enologiche
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-09-1974
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Impiego di anidride solforosa in enologia.

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trascrive, qui di seguito, la risposta fornita dal ministero della Sanità ad un quesito posto da questo ministero sull’argomento di cui all’oggetto.

«Con la nota sopra indicata in data 10 luglio 1974, codesto ministero ha chiesto il parere sull’impiego di anidride solforosa in enologia. Tale parere è stato sollecitato dal Consorzio cooperative riunite di Abruzzo per conoscere se agli stabilimenti vinicoli siano applicabili le deroghe previste dall’articolo 62 del regolamento speciale per l’impiego di gas tossici (in questo caso l’anidride solforosa) approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147.

L’articolo 62 primo comma del citato regolamento stabilisce deroghe a favore degli stabilimenti industriali come segue: «L’utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali e officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi». Il Consorzio suddetto chiede quindi se anche le cantine sociali e gli stabilimenti vinicoli che impieghino la anidride solforosa per la trasformazione e la solfitazione dei mosti e dei vini rientrino in tale deroga.

In relazione a quanto sopra, questo ministero ritiene di esprimere parere favorevole all’estensione della deroga, trattandosi appunto di stabilimenti che impiegano l’anidride solforosa in processi di trasformazione di altri prodotti.

Si fa presente, però, l’obbligo che la deroga dell’articolo 62 suddetto non può essere, in alcun modo, estesa alla custodia e conservazione dei gas tossici, al di fuori del tempo necessario per una razionale utilizzazione.

Pertanto, affinché possa applicarsi la deroga in esame, i gas tossici debbono essere utilizzati, immediatamente, una volta pervenuti nel luogo di impiego».