Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 27-09-2024
Numero provvedimento: 25877
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto per la fornitura di tappi di sughero - Inadempimento da parte della convenuta dell’obbligazione contrattuale di fornitura all’attrice di adeguati tappi di sughero per le bottiglie di vino - Risarcimento dei danni derivati dal fatto che i tappi avrebbero viziato il vino fornito dall’attrice ad un suo cliente statunitense - Erronea applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. - Negata dalla compagnia assicuratrice l’operatività della polizza - Contestato il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio svolta.

 


ORDINANZA

(Presidente: dott. Giacomo Travaglino - Relatore: dott.ssa Chiara Graziosi)



sul ricorso iscritto al n. 26176/2022 R.G. proposto da:

CHIANTI TRAMBUSTI SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LANFREDINI GIOVANNA (OMISSIS);

- ricorrente -


contro

FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCOPSI NICOLA (OMISSIS);

- controricorrente -
 

nonché contro

JGR SA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AZZARITI LUCA (OMISSIS);

- controricorrente -



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1798/2022 depositata il 22/8/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:




RILEVATO

che:

Chianti Trambusti S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Firenze JGR Lda, in seguito divenuta JGR SA, perché, previo accertamento dell’inadempimento da parte di quest’ultima dell’obbligazione contrattuale di fornitura all’attrice di adeguati tappi di sughero per le bottiglie di vino, la convenuta fosse condannata a risarcire all’attrice i danni derivati dal fatto che il difetto che avrebbero invece avuto i tappi avrebbe viziato il vino fornito dall’attrice stessa a un suo cliente statunitense, che l’aveva contestato.

La convenuta si costituiva, resistendo, e otteneva l’autorizzazione a chiamare la sua compagnia assicuratrice, Fidelidale Companhia de Seguros SA, la quale si costituiva, a sua volta resistendo.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea con sentenza n. 3472/2018.

Chianti Trambusti proponeva appello, cui resistevano le controparti, proponendo pure appelli incidentali.

La Corte d’appello, con sentenza n. 1798/2022, rigettava l’appello principale, assorbiti due appelli incidentali condizionati, e accoglieva ulteriore appello incidentale di JGR.

Chianti Trambusti ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; ciascuna delle controparti si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.




CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: esame della questione in modo non corretto in quanto senza adeguata motivazione; applicazione erronea dell’articolo 2729, primo comma, c.c.; superamento dell’ipotesi cd. doppia conformità.

1.1 Riguardo al primo motivo d’appello, che chiedeva il riesame … della valenza probatoria di una e-mail del 9 ottobre 2012 sotto tre profili - illustrati sub a), b) e c) -, il giudice d’appello avrebbe tralasciato del tutto l’argomentazione sub c) che trattava del valore indiziario della confessione proveniente da soggetto incapace, ciò venendo riprodotto nelle pagine 8-9 del ricorso.

1.2 La Corte d’appello motiva globalmente sul contenuto del primo motivo del gravame - il primo giudice non avrebbe riconosciuto alcuna valenza alla e-mail di un incaricato di JGR, che però non ne era legale rappresentante -, rilevando tra l’altro che il contenuto della lettera era generico, e così implicitamente ma chiaramente negandogli ogni valenza, anche indiziaria. Risulta pertanto manifesta la infondatezza del motivo.

2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 161, primo comma, c.p.c. per derivazione dalla nullità della consulenza tecnica d’ufficio derivante da vizi assoluti non sanabili.

2.1 Entrambe le sentenze di merito si sono fondate sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata; soltanto dopo la sentenza del secondo grado, però, l’attuale ricorrente avrebbe appreso la necessità di consultare altre specie di tecnici.

In particolare, il ricorrente qui richiama ampiamente quanto avrebbe appreso da tale dr. A.M., esperto di tecnologie, raffrontandolo con la consulenza tecnica d’ufficio, cui imputa errori scientifici, per giungere ad affermare che sarebbe nulla e che tale nullità ricadrebbe appunto su entrambe le sentenze di merito.

Si sostiene altresì che, essendo la consulenza tecnica di parte un mero atto difensivo, non vi sarebbero ostacoli a svolgere critiche alla c.t.u. per la prima volta anche in questa sede, non trattandosi d’altronde di mere valutazioni di merito, bensì di errori scientifici che hanno alterato il risultato della CTU inducendo in errore anche il Giudice (così il ricorso, a pagina 20). Sarebbe dunque ammissibile ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. la produzione della consulenza di parte, per cui si allega la Relazione del ottobre 2022 del Tecnologo Dott. A.M..

2.2 Per quanto le argomentazioni che lo intessono si adoperino per schermarlo, questo motivo, ictu oculi, è diretto a perseguire una valutazione pienamente e puramente di merito, ovvero un terzo grado inammissibile.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., omissione di indagine da parte del consulente tecnico d’ufficio, vizio motivazionale per inidoneità della motivazione sotto il profilo dell’assoluta omissione e nullità della sentenza per combinato disposto degli articoli 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.

3.1 Si argomenta in ordine al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, intrecciandolo e raffrontandolo con la Relazione del dr. A.M., e sostenendo che vi sarebbe stato nelle bottiglie un inquinamento fungino, ma che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe compiuto alcun tentativo di verificare l’eventuale presenza di spore fungine, per cui il Giudice non ha potuto ricostruire compiutamente la vicenda tecnica … in merito al tappo; e l’indagine insufficiente del consulente tecnico d’ufficio si converte in omessa pronuncia … con indubbie ricadute negative sulla sentenza e sulla valutazione della correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito.

3.2 Si è dinanzi ad un motivo che sarebbe proprio di una impugnazione di merito, cioè di un appello, in quanto direttamente critica l’esito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice.

Come per il motivo precedente, pertanto, essendo la censura proposta invece al giudice del diritto, ne emerge ictu oculi l’inammissibilità.

4.1 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. per la condanna del ricorrente a rifondere le spese al terzo chiamato, pur avendo la compagnia assicuratrice Fidelidade negato l’operatività della polizza. Si dovrebbe pertanto riesaminare la condanna alla luce del riconoscimento parziale della parte convenuta sull’ampiezza della copertura assicurativa fornita dalla parte chiamata e delle condizioni di contratto al fine di verificare la palese arbitrarietà quanto meno della parte residua di rilevazione.

4.2 Si contesta inoltre la condanna al pagamento del doppio contributo unificato pur non avendo il giudice d’appello ritenuta sussistente la lite temeraria.

4.3 Si tratta evidentemente di due submotivi.

4.3.1 Il primo si dimostra infondato perché nella sua stessa illustrazione si riconosce che la condanna non deve essere pronunciata qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria, riconoscendo che l’arbitrarietà non è la semplice infondatezza della domanda; nel caso in esame, poi, ancora riconosce il ricorrente che la condanna a rifondere le spese al terzo chiamato dovrà essere, dunque, riesaminata alla luce del riconoscimento parziale da parte della società convenuta e delle condizioni di contratto al fine di verificare la palese arbitrarietà quanto meno della parte residua di rilevazione (ricorso, pagina 29). E ciò dopo avere riconosciuto (ricorso, pagina 28) che, appunto, la domanda di rilevazione da parte della Fidelidade era sicuramente arbitraria in parte.

Dunque, lo stesso ricorrente ammette che la chiamata in parte aveva un qualche fondamento, giacché solo in parte sarebbe stata arbitraria. La condanna alla rifusione delle spese processuali, pertanto, è stata pienamente legittima.

4.3.2 Nel secondo submotivo, la doglianza è inconsistente e generica, in quanto il raddoppiamento del contributo unificato non deriva dalla temerarietà della lite, bensì, se ve ne sono i presupposti, dal disattendimento della impugnazione (articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese, come liquidate in dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, l’8 luglio 2024.

Depositato in cancelleria il 27 settembre 2024