Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 01-10-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-10-2024

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Roussette de Savoie].

(Comunicazione 01/10/2024, pubblicata in G.U.U.E. 1° ottobre 2024, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Roussette de Savoie»

PDO-FR-A0173-AM01

Data della comunicazione: 11.7.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare di produzione, i termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo» e dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2020».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2020 pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona stessa.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona geografica sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

Il documento unico è stato modificato alla voce 6 «Zona geografica delimitata».

Nella sezione IV, paragrafo 1, è inoltre aggiunta una frase per informare che sul sito dell'INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo I, sezione IV, paragrafo 3, lettera a), del disciplinare di produzione dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2020».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2020 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

È modificata la voce del documento unico «Condizioni supplementari».

3.   Densità d’impianto

Il capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare è sostituito dalle disposizioni seguenti.

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare pari o superiore a 0,80 metri.

Per i vigneti con densità di impianto pari o superiore a 6 000 ceppi per ettaro, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è di almeno 0,70 metri.

La versione originaria è stata riformulata senza modificare la norma.

È stata aggiunta una nuova norma che consente di mantenere nella denominazione l'uso di vigneti con una densità di impianto superiore alla densità minima, ma che, a causa di tale densità, sono piantati a una distanza tra i ceppi compresa tra 0,70 e 0,80 metri.

Il documento unico è modificato alla voce 5 «Pratiche di vinificazione».

4.   Resa limite

Al capitolo I, sezione VIII, paragrafo 2, del disciplinare di produzione:

— il numero «68» è sostituito dal numero «70»;

— il numero «62» è sostituito dal numero «66».

I rischi climatici sono sensibili nelle zone vitivinicole di montagna e possono ridurre in modo significativo il potenziale di raccolta.

Al fine di compensare tali perdite negli anni favorevoli, la resa limite (massima) è stata aumentata.

Il documento unico è modificato alla voce 5 «Pratiche di vinificazione».

5.   Circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 4, del disciplinare di produzione è soppressa la lettera b) riguardante la data di commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati.

Per consentire trasferimenti anticipati di vino, in particolare agli operatori commerciali, viene eliminata la data a partire dalla quale i vini possono circolare tra i depositari autorizzati.

Alla sezione IX, il titolo del paragrafo 4 è modificato eliminando le parole «alla circolazione dei prodotti e».

Alla sezione IX, paragrafo 4, lettera a):

— la lettera a) del titolo è soppressa;

— i termini «disposizioni generali» sono soppressi.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

6.   Misure transitorie

La sezione XI del capitolo I del disciplinare relativa alle misure transitorie è soppressa.

Le misure transitorie sono scadute.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

7.   Regole di presentazione e di etichettatura

La sezione XII del capitolo I del disciplinare diventa la sezione XI.

A seguito della soppressione della sezione XI del capitolo I, la sezione XII cambia numerazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica del disciplinare.

8.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione, il primo paragrafo è modificato in seguito alla revisione delle norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Roussette de Savoie

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 10 %. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. Le partite di vino pronto per essere immesso in commercio sfuso o confezionato presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) non superiore al tenore di acidità totale espressa in grammi per litro di acido tartarico più due, fino ad un massimo di 8 grammi di zuccheri fermentescibili per litro. I tenori di acidità volatile e di anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa europea. L'attacco in bocca dei vini è generalmente caratterizzato da freschezza, con un bouquet molto spesso caratterizzato da sfumature di frutta bianca e miele.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

— Acidità totale minima —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —

2.   Vini bianchi fermi recanti la denominazione geografica complementare «Frangy», «Marestel», «Monterminod», «Monthoux»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 10,5 %. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13,5 %. Le partite di vino pronto per essere immesso in commercio sfuso o confezionato presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) non superiore al tenore di acidità totale espressa in grammi per litro di acido tartarico più due, fino ad un massimo di 8 grammi di zuccheri fermentescibili per litro. I tenori di acidità volatile e di anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa europea. I vini recanti la denominazione geografica complementare «Marestel» presentano un sapore più ampio grazie alla maturazione più veloce delle uve. I vini recanti le denominazioni geografiche complementari «Frangy», «Monterminod» e «Monthoux» sono vini secchi nei quali prevalgono note floreali al naso.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

— Acidità totale minima —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %.

I vini recanti le denominazioni geografiche complementari «Frangy», «Marestel», «Monterminod» o «Monthoux» non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % dopo l'arricchimento.

È vietato l'uso di torchi continui.

Densità, norme di potatura e raccolta

Pratica colturale

— Densità di impianto

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare pari o superiore a 0,80 metri.

Per i vigneti con densità di impianto pari o superiore a 6 000 ceppi per ettaro, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è di almeno 0,70 metri.

— Norme di potatura

I vini provengono da vigneti potati annualmente:

— a potatura corta (allevamento ad alberello, a ventaglio o a cordone di Royat) con un massimo di 4 speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche. In caso di rinnovo di una parcella viticola allevata a cordone di Royat, il numero di gemme franche per ceppo è inferiore o pari a 8;

— a potatura lunga (a Guyot semplice o doppio), con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

— Disposizioni particolari di trasporto del raccolto

— Le attrezzature per il trasporto e la ricezione del raccolto sono in buone condizioni generali di manutenzione.

— È vietato l'uso di pompe centrifughe a palette sulle apparecchiature delle benne per il raccolto.

5.2.   Rese massime

1.   Roussette de Savoie

70 ettolitri per ettaro

2.   Roussette de Savoie integrata dalla denominazione geografica «Frangy», «Marestel», «Monterminod», «Monthoux»

66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2020:

— nel dipartimento dell'Isère: Chapareillan;

— nel dipartimento della Savoia: Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Entrelacs (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Saint-Germain-la-Chambotte), Fréterive, Jongieux, Lucey, Montmélian, Motz, Myans, Porte-de-Savoie, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierre-d'Albigny, Serrières-en-Chautagne e Yenne;

— nel dipartimento dell'Alta Savoia: Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy e Ville-la-Grand.

7.   Varietà di uve da vino

Altesse B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

I vigneti si susseguono ad arco di cerchio ai piedi del massiccio alpino, da Thonon-les-Bains, a nord, fino a sud, a ovest di Albertville, passando per Frangy, il lago Bourget, a sud di Chambéry, per poi risalire verso la comba di Savoia. Sono situati nei dipartimenti della Savoia, dell'Alta Savoia e su una parte a nord dell'Isère. La zona geografica copre quindi il territorio di 52 comuni.

I vigneti occupano territori caratterizzati da condizioni geologiche molto diverse tra loro:

— l'avampaese savoiardo, corrispondente alla grande depressione perialpina, ricco di molasse (depositi marini derivanti dall'erosione delle Alpi nella zona terziaria), spesso mascherate da alluvioni recenti o erose da ghiacciai quaternari, come testimoniato dai laghi Lemano o Bourget;

— strati giurassici in depositi di molasse, che formano i rilievi più occidentali del massiccio (Dent du Chat, Chautagne), con un orientamento generale nord-sud;

— le valli e le depressioni alpine che attraversano le Alpi esterne calcaree (valle dell'Arve, valle di Chambéry e comba di Savoia).

I vari siti viticoli occupano formazioni geologiche generalmente recenti e generate dall'intensa erosione del massiccio alpino, tuttora in corso:

— le alluvioni quaternarie di sabbia e ghiaia dei fiumi alpini torrentizi, in particolare ai margini del lago Lemano;

— le formazioni moreniche di origine glaciale risalenti al primo quaternario, depositate sui versanti pedemontani o sulle pareti delle valli;

— i ghiaioni post-glaciali ai piedi dei rilievi (Monterminod, comba di Savoia);

— le molasse terziarie (Frangy);

— substrati derivanti dal crollo del Mont Granier, dovuto a un incidente geologico recente nel 1248, che mescola marne (calcari argillosi) e calcari cretacei.

Sono inoltre presenti affioramenti locali di rocce più antiche non coperte da depositi recenti, principalmente marne e calcari del giurassico superiore (Marestel, Monthoux).

La regione ha un clima marittimo influenzato dai venti occidentali che portano umidità e moderate variazioni di temperatura. Tuttavia è anche soggetta a influenze continentali e meridionali. I venti settentrionali portano periodicamente freddo secco. I venti meridionali portano condizioni miti. La topografia modula tali influenze. L'umidità legata al clima è rafforzata dalla presenza di riserve idriche (laghi, neve e ghiaccio), dando origine a un'importante rete idrografica permanente. Il sole splende per circa 1 600 ore all'anno con un autunno caldo. I vigneti sono orientati verso sud e sud-est o verso ovest. Tali elementi (topografia, altitudine, esposizione al sole, variazione della temperatura in base all'altitudine) determinano le numerose varianti climatiche che influenzano gli appezzamenti di vigneti di varie dimensioni.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza della varietà Altesse B in Savoia è attestata dal XIV secolo. I vigneti sono sorti inizialmente su pendii terrazzati nei comuni di Jongieux e Lucey e il vino che se ne ricavava era riservato alla nobiltà. I vigneti recavano la denominazione «Marestel» a seguito della nobilitazione di Claude MARESTE, consigliere del duca EMMANUEL PHILIBERT DE SAVOIE nel 1563. Il vino era noto come «Roussette», in riferimento al colore rossastro dell'uva quando è matura. Diversi autori hanno descritto lo sviluppo di vini di qualità prodotti in vigneti di proprietà della nobiltà e della borghesia, accanto a quelli contadini, fino al XIX secolo. Nel 1774 A. COSTA de BEAUREGARD ha pubblicato un saggio sull'agricoltura in cui fa riferimento alla varietà Altesse B, descrivendola come caratterizzata da una certa fragilità rispetto ai funghi parassiti, ma comunque in grado di raggiungere un elevato livello di maturità quando le condizioni ambientali prolungano tale periodo.

Mentre la zona geografica si estende ai due dipartimenti della Savoia, i consumatori individuano quattro siti che presentano condizioni particolarmente favorevoli alla coltivazione della varietà «Altesse B» e sono riconosciuti dalle seguenti denominazioni geografiche complementari: «Frangy», «Marestel», «Monterminod», «Monthoux».

Con l'arrivo della ferrovia e la fine dell'indipendenza della Savoia, la seconda metà del XIX secolo è stata segnata dalla concorrenza dei vini francesi, in particolare di quelli del sud. Questa concorrenza ha portato a un periodo di scarse vendite, soprattutto all'inizio del XX secolo. Nel periodo tra le due guerre sono sopravvissute solo le piccole aziende agricole, che sfruttavano solo la metà dei vigneti.

All'indomani della seconda guerra mondiale, i piccoli viticoltori della regione si sono organizzati per modernizzare i metodi di coltivazione e produzione, unendosi in associazioni locali e creando quattro cantine cooperative.

Da quando è stata riconosciuta come denominazione di origine controllata nel 1973, la regione vinicola si è evoluta pur mantenendo i suoi metodi di coltivazione tradizionali.

Questa dinamica, nell'ambito di denominazioni geografiche complementari, ha contribuito a consolidare la reputazione della denominazione di origine controllata «Roussette de Savoie», prodotta esclusivamente con la varietà «Altesse B», favorendo al contempo il recupero di siti di elevato valore agricolo e paesaggistico. La struttura stessa delle aziende agricole, che tendono a essere a conduzione familiare e a essere tramandate di generazione in generazione, contribuisce a mantenere il tessuto rurale e agricolo. In tale contesto, i viticoltori tendono a sviluppare la vendita diretta del loro prodotto.

8.3.   Interazioni causali

Le catene montuose, che determinano da un lato marcate differenze di aspetto e dall'altro specifiche correnti d'aria (brezze di valle, correnti ascensionali), unite a una fitta rete idrografica di laghi, risorgive e fiumi, hanno fatto sì che i vigneti formassero appezzamenti di varie dimensioni.

Le parcelle specificamente delimitate per la produzione di uva tendono a essere situate sui pendii prealpini e sulle colline moreniche, con terreni poveri, ben drenati, argillo-calcarei e a basso contenuto di argilla, con esposizione a sud o sud-ovest.

I viticoltori, per affrontare i problemi dei vigneti su pendii dove la vendemmia meccanica è difficile, si concentrano sulle tecniche di coltivazione della vite come la spollonatura, la vendemmia verde, la sfogliatura e la razionalizzazione delle pratiche. Tali tecniche consentono di controllare la resistenza e la resa delle viti e contribuiscono anche a migliorare lo stato di salute delle uve. La combinazione di queste condizioni agronomiche altamente vincolanti e delle tecniche utilizzate dai viticoltori permette di far maturare le uve Altesse B più a lungo, rendendo così i vini più complessi dal punto di vista organolettico.

Il vino tende a essere venduto nell'ambito della regione, soprattutto al settore della ristorazione. L'abbinamento di questi vini con i prodotti locali, in particolare pesce e formaggi, contribuisce a valorizzare la loro immagine gastronomica. L'andamento dei consumi beneficia del dinamismo commerciale indotto dalle attività turistiche invernali in montagna ed estive soprattutto intorno ai laghi (lago Lemano, lago di Annecy, lago del Bourget, lago di Aiguebelette). Tale dinamica contribuisce alla reputazione dei vini «Roussette de Savoie» al di là dei confini regionali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2020:

Dipartimento dell'Ain

Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arboys en Bugey, Belley, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Challex, Champfromier, Chanay, Chazey-Bons, Chézery-Forens, Collonges, Colomieu, Confort, Conzieu, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Farges, Giron, Injoux-Génissiat, Izieu, Lavours, Léaz, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Montanges, Murs-et-Gélignieux, Parves et Nattages, Péron, Peyrieu, Plagne, Pollieu, Pougny, Premeyzel, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Surjoux-Lhopital, Seyssel, Valserhône, Villes e Virignin.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2020:

Dipartimento dell'Isère

Les Abrets en Dauphiné (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Les Abrets e Fitilieu), Les Adrets, Aoste, Barraux, La Bâtie-Montgascon, Bernin, Biviers, La Buissière, Le Champ-près-Froges, Chamrousse, Le Cheylas, Chimilin, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Crêts en Belledonne (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Moretel-de-Mailles), Crolles, Domène, Entre-deux-Guiers, la Flachère, Froges, Goncelin, Granieu, Hurtières, Laval, Lumbin, Miribel-Les-Echelles, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, La Pierre, Plateau-des-Petites-Roches, Pontcharra, Le Pont de-Beauvoisin, Pressins, Revel, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Ismier, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-d'Entremont, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Marie-d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Le Versoud e Villard-Bonnot.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2020:

Dipartimento della Savoia

Aiguebelette-le-Lac, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Bassens, La Bauche, Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, Le Châtelard, La Chavanne, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, La Compote, Conjux, Corbel, La Croix-de-la-Rochette, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Ecole, Entrelacs (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Albens, Cessens, Epersy, Mognard e Saint-Girod), Entremont-le-Vieux, Epierre, Frontenex, Gerbaix, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Laissaud, Lepin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Marcieux, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Montsapey, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, Mouxy, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Le Noyer, Ontex, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Presle, Pugny-Châtenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, Rothèrens, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Georges-d'Hurtières, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Léger, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d'Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-d'Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d'Alvey, Sainte-Reine, Sonnaz, La Table, Thoiry, La Thuile, Tournon, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Val-d'Arc, Valgelon-La Rochette, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d'Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac e Voglans.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2020:

Dipartimento dell'Alta Savoia

Abondance, Alby-sur-Chéran, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Annecy (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Annecy e Meythet), Annemasse, Anthy-sur-Léman, Araches-la-Frasse, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, La Balme-de-Sillingy, La Balme-de-Thuy, La Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bloye, Boëge, Bogève, Bonne, Bonnevaux, Bons-en-Chablais, Bossey, Le Bouchet-Mont-Charvin, Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Champanges, La Chapelle-d'Abondance, La Chapelle-Rambaud, Chapeiry, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chevenoz, Chevrier, Chilly, Choisy, Clermont, Les Clefs, La Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, La Côte-d'Arbroz, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguete, Cruseilles, Cusy, Dingy-en-Vuache, Droisy, Eloise, Epagny Metz-Tessy, Essert-Romand, Etaux, Etercy, Etrembières, Evian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Feternes, Fillière (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Aviernoz, Evires, Les Ollières e Thorens-Glières), Fillinges, La Forclaz, Gaillard, Les Gets, Glières-Val-de-Borne, Le Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Epagny, Juvigny, Larringes, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz-Albanais, Marcellaz, Margencel, Marigny-Saint-Marcel, Marlioz, Marnaz, Massingy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Montriond, Mont-Saxonnex, Morzine, Moye, La Muraz, Mures, Nancy-Sur-Cluses, Nangy, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Poisy, Présilly, Reignier-Esery (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Reignier), Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse, La Roche-Sur-Foron, Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Félix, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d'Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholomé, Saint-Jeoire, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sales, Sallenoves, Le Sappey, Savigny, Saxel, Scientrier, Scionzier, Serraval, Seyssel, Seytroux, Sillingy, Taninges, Thyez, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thusy, La Tour, Vachèresse, Vailly, Valleiry, Vallières-sur-Fier, Vaulx, Veigy-Foncenex, La Vernaz, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Villard, Les Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Vinzier, Viry, Viuz-la-Chiésaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens e Yvoire.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

la denominazione di origine controllata «Roussette de Savoie» può essere integrata dalle denominazioni geografiche complementari «Frangy» «Marestel» «Monterminod» o «Monthoux» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per ciascuna di tali denominazioni.

La denominazione di origine controllata può essere integrata dall'indicazione della varietà di uva da vino.

Tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'indicazione della varietà di uva da vino è riportata sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non sono superiori, né in altezza né in larghezza, ai due terzi di quelle dei caratteri che compongono la denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6439ab55-354d-4ff9-80b9-9aa41578f181