Organo: Comitato per il commercio UE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 19-04-2022
Numero provvedimento: 3/2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 25-05-2022
Numero gazzetta: 146

Decisione n. 3/2022 del comitato per il commercio UE-Singapore del 19 aprile 2022 che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [2022/823].

(Decisione 19/04/2022, n. 3/2022, pubblicata in G.U.U.E. 25 maggio 2022, n. L 146) 


IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, paragrafo 3, e l’articolo 10.18,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2) L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco contenuto nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo.

(3) L’articolo 10.18 dell’accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.

(4) La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.

(5) La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell’allegato 10-A dell’accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell’Unione.

(6) A norma dell’articolo 10.18 dell’accordo e a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell’allegato 10-B.

(7) La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell’Unione e dovrebbe essere cancellata dall’allegato 10-A dell’accordo.

(8) Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell’elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e cancellando due di esse dall’allegato 10-A. Inoltre, le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall’allegato 10-B e dall’allegato 10-A,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

Articolo 1

Gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

 

ALLEGATO