Autorizzazione alla detenzione delle vinacce per l’estrazione dell’enocianina negli stabilimenti nei quali si effettua la concentrazione dei mosti muti.
Articolo unico.
Negli stabilimenti, nei quali si effettua soltanto la concentrazione di mosti muti, è consentito detenere vinacce per procedere all’estrazione dell’enocianina, purché:
1) le vinacce introdotte nello stabilimento non abbiano, per chilogrammo, un tenore di zuccheri riduttori, fermentescibili e non fermentescibili, superiore a 15 g e un tenore di alcol complessivo superiore a 1,5%;
2) la soluzione idrosolforosa, che dovrà venire a contatto con le vinacce, contenga almeno 150 g di anidride solforosa per quintale.