Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.
Modificato dal D.l. n. 146 del 6 maggio 1988 (convertito con legge n. 152 dell’8 luglio 1988); dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dal D.lgs n. 223 del 14 maggio 2001.
Articolo 1.
1. Nelle campagne vitivinicole per le quali in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l’aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell’allegato I del citato regolamento n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste all’inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-88 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l’aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all’autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all’apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell’aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell’Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.
4. L’aiuto, il cui ammontare include l’importo corrispondente all’aiuto fissato dalla Ce, che l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell’Aima, in base al programma di intervento approvato dal Cipe ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.
5. Per la campagna vitivinicola 1987/1988 l’aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell’utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell’aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell’anzidetta dimostrazione.
Articolo 1 bis.
Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell’articolo 74 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall’articolo 9 del D.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare.
Articolo 2.
1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell’allegato I del regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.
2. soppresso)
3. La disposizione dell’articolo 34 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.
4. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, da emanarsi di concerto con il ministro della Sanità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.
4 bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Articolo 3.
(omissis)
Articolo 4.
1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell’allegato VI del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.
3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l’inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall’articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall’autorità regionale, quest’ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.
4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall’allegato I del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.
5. Chiunque nell’elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall’articolo 69 del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.
6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l’obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall’articolo 35 del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.
7. Chiunque effettua l’arricchimento, l’acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.
8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento n. 1153 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.
9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.
10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all’elaborazione dei vini spumanti di cui all’articolo 7 del regolamento n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.
11. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l’applicazione della sanzione prevista al comma 6.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall’articolo 39 del regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l’applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell’ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma.
12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento n. 2102/84 della Commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.
Articolo 5.
1. (abrogato)
1 bis. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”».
2. Ai fatti contemplati dall’ultimo comma dell’articolo 6 e dell’ultimo comma dell’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell’articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.
3. Per l’accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell’articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l’applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3 bis. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.
3 ter. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:
«1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell’articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all’importo indebitamente percepito.»
3 quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo.
Articolo 6.
1. Al personale dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all’articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, e dell’articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell’articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.
2. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.
2 bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto-legge, 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle Carriere del personale dell’AIMA di cui alla tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610.
3. Alla spesa conseguente alla applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell’AIMA per il 1987.
Articolo 7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.