Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: OCM normativa italiana
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-01-1988
Numero provvedimento: 9
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Iva. Aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogate dall’Aima a sostegno della produzione agricola articolo 7 ter D.l. 29 dicembre 1983 n. 746, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1984 n. 17.

L’articolo 7 ter del D.l. 29 dicembre 1983, n. 746, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1984, n. 17, ha previsto che gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall’Aima devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono da considerare prestazioni imponibili ai fini dell’Iva.

In merito all’ambito di applicazione di detta disposizione sono sorte perplessità e dubbi da parte di alcuni uffici dipendenti da questo dicastero.

In primo luogo è sorto il problema di definire se la norma abbia carattere innovativo o interpretativo. Al riguardo la scrivente ha già avuto modo di precisare, con circolare n. 73 del 19 dicembre 1984, che dalla formulazione di detta disposizione («gli aiuti, premi ecc. devono intendersi interventi...») risulta che la stessa non può che avere carattere di interpretazione autentica.

Il secondo problema che si è posto in merito all’interpretazione dell’articolo 7 ter concerne poi il significato della locuzione «non sono prestazioni imponibili».

Considerato che alla stessa non può attribuirsi il significato tecnico proprio delle operazioni non imponibili, di cui all’articolo 8 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si ritiene che la locuzione stessa vada intesa come sinonimo «fuori dal campo di applicazione dell’Iva».

Sulla base di tali precisazioni ne consegue che dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore dell’imposta sul valore aggiunto, le cennate provvidenze erogate dall’Aima sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’Iva.

Rimane da individuare quali siano le operazioni che di fatto la predetta azienda compie a sostegno della produzione agricola, e, in particolare, se le cosiddette «integrazioni di prezzo» (relative ai prodotti ortofrutticoli, all’olio di oliva, ai formaggi ecc.) possono rientrare nella disposizione agevolativa di cui si tratta.

La scrivente, dopo aver interpellato al riguardo il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e tenuto anche conto di alcune decisioni di commissioni tributarie, ritiene che anche le cosiddette «integrazioni» siano da ricondurre nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 ter anzicennato, considera l’ampia dizione usata dal legislatore (aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie) e tenuto conto dello scopo della norma stessa che intede sottrarre dal campo di applicazione dell’Iva tutti gli interventi che l’Aima effettua a sostegno della produzione agricola, indipendentemente dalla denominazione usata per classificare detti interventi e dal soggetto destinatario dell’erogazione.