Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 04-03-2024
Numero provvedimento: 2153
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 13-09-2024

Decisione (UE) 2024/2153 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra.

(Decisione (UE) 04/03/2024, n. 2024/2153, pubblicata in G.U.U.E. 13 settembre 2024, n. L)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kirghizistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.

(2) Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra («accordo») si sono conclusi con successo con la sigla dell’accordo il 6 luglio 2019.

(3) È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4) È opportuno che l’accordo sia applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(5) La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente al trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unine europea.

(6) Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione alle Nazioni Unite,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra , con riserva della conclusione di detto accordo.

 

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

 

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 318 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate provvisoriamente tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a) titolo I;

b) titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;

c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;

d) titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale;

e) titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278;

f) titolo VI: articoli da 304 a 309;

g) titolo VII, eccetto l’articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo;

h) gli allegati;

i) il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

 

Articolo 4

Qualora uno Stato membro o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione all’ONU, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale Stato membro o l’alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 316, paragrafo 4, dell’accordo.

 

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024


Per il Consiglio

Il presidente

A. VERLINDEN

 

Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra