Settore vinicolo - Reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 517-quater, commi 1, 2, e 3, in riferimento all’art. 474-ter, comma 1, cod. pen. - Attività di procacciamento d’affari nel settore della compravendita di vini nella grande distribuzione - Contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche dell’origine dei vini Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino - Messa in vendita con l’apposizione di false etichette - Fatti integranti la fattispecie di cui all’art. 517-quater cod. pen. secondo cui, attraverso la predisposizione di falsa documentazione fiscale e contabile, sono state contraffatte e poste in vendita, presso vari supermercati, ingenti partite di vino Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino falsamente etichettato come DOCG, DOC ed IGT.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott. Emanuela Gai)
sui ricorsi proposti da
C.A., nato a OMISSIS il OMISSIS;
Ca.A., nato a OMISSIS il OMISSIS;
avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di C. e l’annullamento senza rinvio della sentenza con riguardo alle statuizioni civili nei confronti della parte civile Consorzio vino Chianti e rigetto nel resto del ricorso di Ca.;
udito l’avv. S. Schlitzer per Ca. che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. a) cod. proc. pen., inammissibile l’appello di C.A. ed ha confermato, ai sensi degli artt. 592, 605 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Siena con la quale C.A. e Ca.A. erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 517 quater commi 1,2, e 3 in riferimento all’art. 474 ter comma 1 cod. pen., perché, C., agendo quale procacciatore d’affari nel settore della compravendita di vini nella grande distribuzione, il Ca., già amministratore di diritto della Tenimenti Montalcino srl, e quale intermediario tra il L. e il C. nella vendita, contraffacevano o comunque alteravano le indicazioni geografiche dell’origine dei vini Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino, e lo ponevano in vendita, facendo figurare, tramite l’apposizione di false etichette come DOCG, DOC, LGT, la Tenimenti Montalcino srl quale imbottigliatrice.
Con la medesima sentenza erano confermate le statuizioni civili in favore delle parti civili Consorzio vino Sagrantino di Montefalco, Consorzio vino Chianti DOC, Consorzio Brunello di Montalcino.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.
2.1. L’avv. Mattia Di Mattia, nell’interesse di C.A. ha impugnato con ricorso per cassazione l’ordinanza di inammissibilità dell’appello.
Sostiene il ricorrente che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello della Corte d’appello di Firenze sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti di legge avendo erroneamente ritenuto che l’atto denominato "Delega nomina difensore di fiducia - procura speciale", contenuto nel fascicolo del Tribunale non fosse valida nomina in quanto non sottoscritta dall’imputato. Contrariamente a quanto ritenuto, l’atto di nomina era sottoscritto da C.A. il quale aveva apposto la sua firma nello spazio indicato per l’autentica del difensore, firma questa mancante. Ma poiché l’art. 96 comma 2 cod. proc. pen. non richiede per una valida nomina, l’autenticazione della firma, l’inammissibilità sarebbe stata erroneamente dichiarata. Chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. L’avv. Sergio Schlitzer, nell’interesse di Ca.A., ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il reato contestato. La corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità in assenza di elementi idonei per dimostrare del ruolo di amministratore di fatto della società Tenimenti Montalcino o che avesse rivestito il ruolo di intermediario tra la predetta società e il L. e S. e C..
Dall’istruttoria dibattimentale sarebbe rimasto dimostrato che il ricorrente fosse solo un procacciatore commerciale della predetta società, rimasto del tutto estraneo ai fatti in contestazione. Del resto, neppure il capo di imputazione farebbe riferimento alla carica di amministratore di fatto e la corte territoriale avrebbe illogicamente argomentato la ricorrenza di una co-amministrazione, sulla scorta del testimoniale che, contrariamente a quanto ritenuto, attribuisce al Ca. proprio il ruolo di intermediatore nelle operazioni commerciali. Di poi sarebbe stato travisato il contenuto di alcune intercettazioni. Con riferimento alle conversazioni n. 240 e 257, il contenuto della trascrizione delle conversazioni sarebbe travisato avendo, la corte territoriale, trascritto un contenuto testuale che non sarebbe presente nella trascrizione della conversazione; con riferimento alla conversazione n. 282 sarebbe stata omessa parte della stessa dalla quale emergerebbe un contesto opposto a quello ritenuto dalla corte territoriale. Con riferimento alle conversazioni n. 100 e 104, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare parte della conversazione giungendo a travisarne il contenuto. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto in capo al ricorrente la consapevolezza della conoscenza dell’attività delittuosa del L..
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili. Assenza di risposta alla censura difensiva che si appuntava sull’assenza di danno in capo alle parti civili.
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di revoca delle statuizioni civili in favore della parte civile Consorzio vino Chianti.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso di C.A. e chiede l’annullamento senza rinvio con revoca delle statuizioni civili nei confronti di Consorzio vino Chianti e rigetto nel resto del ricorso di Ca.A..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di C.A. è fondato.
La Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello perché proposto da difensore privo di nomina difensiva e mandato ad impugnare sul rilievo che l’atto denominato delega nomina difensore di fiducia-procura speciale" era contenuta una dichiarazioni di nomina di difensore di fiducia con anche la procura speciale e l’elezione di domicilio, ma tale documento non conteneva alcuna sottoscrizione dell’imputato C.A., anche se irritualmente era già apposta la firma dell’autenticità da parte del difensore.
La decisione è errata su un duplice rilievo: in punto di fatto, risulta fondata su un errore percettivo del giudice del merito che ha equivocato la lettura dell’atto (prodotto dal difensore con il ricorso per cassazione) da cui risulta che la firma dell’imputato C.A. era stata apposta in calce alle dichiarazioni di nomina fiduciaria seppur nello spazio della sottoscrizione dell’autenticità da parte del difensore (l’imputato in sostanza ha apposto la sua firma nello spazio ove avrebbe dovuto essere apposta la firma per l’autentica che invece è mancante).
La decisione è poi errata anche in diritto.
L’art. 96 del codice di rito dispone che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore. La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l’atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D’altronde, l’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all’Autorità Giudiziaria.
In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073), non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato o indagato, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963).
Nel caso in esame, l’atto denominato delega nomina difensore di fiducia - procura speciale era stato prodotto dal difensore avv. Ciullini all’udienza del 04/11/2019 davanti al Tribunale di Siena e contiene la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e la sottoscrizione dell’imputato C. apposta in luogo di quella del difensore per autentica che è mancante.
L’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore, avv. Ciullini, dell’imputato C. è stata dichiarata in assenza dei presupposti e, pertanto, la sentenza va annullata nei confronti di C.A. per la celebrazione del giudizio di appello nei suoi confronti.
Tuttavia, i reati commessi dal 23/08/2013 all’11/04/2017, sono estinti per prescrizione maturata al 12/02/2022, computati 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione, oltre ai termini di cui agli artt. 157-161 di anni sette e mesi sei.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata, agli effetti penali, senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione, non essendovi le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per mancata allegazione, da parte dell’imputato, di un concreto e attuale interesse a ottenere il proscioglimento nel merito, e, in presenza di una pronuncia di condanna in primo grado al risarcimento del danno in favore delle parti civili, la sentenza deve essere annullata con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno la ragione dell’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale (in termini Sez. 5, n. 43663 del 09/09/2022, Porcù, Rv. 283817 - 01; Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021, Singh, Rv. 282288 - 01).
5. Il ricorso di Ca.A. risulta inammissibile.
Va rammentato, quanto al primo motivo di ricorso, che in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
Così delineate le coordinate del vizio di motivazione, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché orientato a proporre una diversa valutazione delle prove in punto affermazione della responsabilità quale amministratore di fatto della Tenimenti Montalcino srl.
Premesso che non è in discussione la materialità dei fatti, integranti la fattispecie di cui all’art. 517 quater cod. pen., secondo cui, attraverso la predisposizione di falsa documentazione fiscale e contabile, contraffacevano e ponevano in vendita, presso vari supermercati, ingenti partite di vino Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino falsamente etichettato come D.O.C.G., D.O.C. ed I.G.T., la sentenza impugnata (e la decisione di primo grado che in presenza di doppia conforme si salda per costituire un unico complesso argomentativo) contiene esaustiva motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con analisi di tutto il materiale probatorio e argomenta la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli quale amministratore di fatto e anche procacciatore di affari come delineato a pag. 11.
Dopo avere ricordato che il Ca. era stato amministratore unico della Tenimenti srl dall’aprile 2012 fino al OMISSIS, la sentenza impugnata ha ripercorso gli elementi di prova tratti dall’istruttoria dibattimentale che avevano rivelato il ruolo gestorio assunto dall’imputato in seno alla società, anche in uno con l’amministratore di diritto L. successivamente alla cessione formale dalla carica.
Sulla scorta delle deposizioni testimoniali di alcuni clienti, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione non manifestamente illogica, l’esercizio in via continuativa dei poteri tipici dell’attività gestoria della società, rappresentando all’esterno la società, agendo per suo conto e intrattenendo rapporti commerciali con clienti e fornitori. Evidenzia, al riguardo, la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dai testi Sc. e R., che avevano avuto rapporti con il Ca. nel 2014 e, dunque, dopo la formale cessazione della carica di amministratore, e, per la rilevanza: quelle rese dal F., a pag. 17, il quale aveva dichiarato di avere effettuato trasporti di vino su incarico del Ca., nel 2013, destinati alla Tenimenti; quelle rese dal B. che aveva acquistato il vino Brunello e Chianti, sempre nel 2013, intrattenendo rapporti commerciali con il Ca.; ancora quelle rese da Sc. che aveva contrattato l’acquisto di 6500 bottiglie di Brunello con il Ca., acquisto che non era andata in porto in quanto il Ca. gli aveva fornito le etichette da apporre false; quelle di R. che aveva venduto vino sfuso alla Tenimenti nel 2013, Tenimenti che dal 2009 non aveva neppure la cantina e non imbottigliava più, e, non essendo stato pagato il prezzo aveva promosso una causa civile scoprendo che la società non aveva più neppure la sede legale e quelle rese da G. che aveva avuto rapporti commerciali con il Ca. che aveva ritenuto l’amministratore della società.
Accanto alla prova testimoniale, rileva, sempre secondo la sentenza impugnata, anche la circostanza che il Ca., nel novembre 2012, dopo la cessazione della carica formale di amministratore, aveva sottoscritto il contratto di locazione di un magazzino usato dalla Tenimenti, elemento in uno con il portato delle fonti dichiarative significativo del ruolo svolto dall’imputato nella attività illecita, attività illecita che avevano trovato conferma in conversazioni intercettate di cui ora il ricorrente deduce il travisamento del loro contenuto. Tra queste, segnalano i giudici del merito, come eloquenti quelle indicata a pag. 18: la n. 100 del OMISSIS nella quale il Ca. e il L. parlano della difficoltà di predisporre le etichette false per alcune partite di vino; la n. 104 sempre sul tema delle etichette e la n. 240 del OMISSIS in cui il Ca. informa il L. che si sta recando da tale Ga. per la cessione della società.
In merito al dedotto travisamento della prova in relazione al contenuto delle conversazioni, è noto che è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, non di meno la prospettata difformità deve risultare decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleone, Rv. 259516 - 01).
Ora, rileva il Collegio che, quand’anche sussistente la difformità prospettata dal ricorrente, di cui peraltro non ha assolto all’onere di allegazioni mediante produzione integrale della prova di cui si lamenta il travisamento, essa non sarebbe in alcun modo decisiva a fronte del portato della prova testimoniale, come sopra riportato, che è da sola sufficiente a fondare la responsabilità penale del ricorrente, in un contesto nel quale il ricorrente non ha anche assolto all’onere di allegazione della decisività del dato suppostamente travisato per scardinare il portato delle prove testimoniali.
La censura appare sotto tutte le sue articolazioni inammissibile.
6. Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano inammissibili.
Dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello, non risultano devolute in appello censure sulla condanna al risarcimento danni, sicché il motivo è inammissibile perché nuovo essendo stato proposto per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Quanto al terzo motivo di ricorso, ancorché non devoluto in appello, osserva il Collegio che, come risulta a pag. 10, era stata confermata la responsabilità penale per la contraffazione e vendita delle bottiglie di Chianti, il cui Consorzio vino Chianti è costituito parte civile, sicché correttamente sono state confermate le statuizioni civili in suo favore.
7. Il ricorso di Ca.A. deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.A., agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio limitatamente alle statuizioni civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di Ca.A. che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.
Depositato in cancelleria il 9 settembre 2024