Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 11-09-2024
Numero provvedimento: 34241
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale - Contabilità attestante le forniture effettuate in favore della società fallita e i versamenti effettuati, di natura distrattiva, aventi come causale la vendita di vino - Fatture ritenute fittizie - Omessa acquisizione del registro di carico e scarico dei prodotti vinosi, quale documento che avrebbe consentito di fare luce sulle forniture innegabilmente intercorse tra le aziende - Rilevanza del registro di carico e scarico dei prodotti vinosi che ha una specifica funzione rispondente ad una finalità di controllo pubblico sulla quantità di vino sfuso in entrata e in uscita e sul vino imbottigliato - Registro che dovrebbe risultare nella disponibilità dell’imprenditore, in quanto rimane in possesso dell’azienda.



SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Rosa Pezzullo - Relatore: dott. Andreina Maria Angela Occhipinti)




sul ricorso proposto da:

M.M. nato a OMISSIS il OMISSIS;

avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

L’avv. GILBERTO COMOTTO insiste nell’accoglimento del ricorso;

L’avv. FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI insiste nell’accoglimento del ricorso.




RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 9 ottobre 2023, la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 17/03/2017 che aveva condannato M.M. alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, oltre sanzioni accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

1.2. L’imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in qualità di amministratore unico della società M.M. s.r.l., dichiarata fallita in data OMISSIS, dal OMISSIS al OMISSIS come amministratore di diritto e successivamente in qualità di amministratore di fatto.

È stato contestato di avere fatto sparire dal patrimonio della società fallita cospicue somme di denaro destinate ad altre società riconducibili al medesimo imputato: l’azienda "La Mea di M.M." impresa individuale di M.M., e la società "M.M. e C. s.a.s." di cui l’imputato era socio accomandatario ed amministratore unico.

In favore della prima è stata ritenuta distratta, nell’anno 2007, la somma complessiva di Euro 946.300,00 e, nell’anno 2008, la somma di Euro 1.199.533,00; in favore della società M.M. e C. s.a.s. è stata ritenuta distratta la somma di Euro 426.480,00 nell’anno 2008.

Le somme venivano dichiarate compensate con debiti correlati a presunte forniture commerciali o ad altre causali, per le quali, tuttavia, secondo l’accusa non era riscontrabile alcuna evidenza contabile.

Quanto alla bancarotta documentale, M.M. è stato condannato per avere tenuto libri contabili e sociali in modo non conforme al dettato normativo così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, ottenuta soltanto grazie alla speciale diligenza dal curatore.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per mezzo dei suoi due difensori.

2.1. Con il ricorso a firma dell’avvocato Gilberto Comotto deduce, con primo motivo, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità dovuta al travisamento della prova per la omessa totale considerazione delle prove dedotte in atti, ritenute avere natura essenziale e decisiva.

Si duole che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato in ordine alla prospettazione difensiva alternativa, sviluppata attraverso i motivi aggiunti e le note di consulenza integrative del 14/01/2022. In particolare la Corte di appello: a) ha ritenuto provato che l’imputato abbia fatto transitare verso società al medesimo riconducibili - La Mea di M.M. e la M.M. s.a.s. - rispettivamente la somma di Euro 1.199.533,00 e di Euro 426.480,00. Tuttavia, riguardo ai versamenti eseguiti in favore di "La Mea di M.M.", non si era considerato che sussisteva un contratto di affitto di ramo di azienda tra quest’ultima società e la società fallita, datato 10 luglio 2007, avente ad oggetto un capannone, costituente sede operativa della società, in relazione al quale era maturato un debito contrattuale della società M.M. s.r.l. in favore della ditta La Mea, quantificato in Euro 720.000. L’avere la Corte territoriale ignorato l’esistenza del contratto integra un travisamento per omissione di una prova decisiva; b) ha ignorato che la società M.M. s.r.l. ha effettuato l’acquisto delle quote dell’azienda agricola F. s.s., per il 95% del capitale sociale, per un importo pari ad Euro 3.900.000 e che, per effettuare tale acquisto, ha sottoscritto un mutuo ipotecario, in data OMISSIS, garantito dalla medesima azienda agricola F.. Il pagamento della somma di Euro 1.200.000 in favore della suddetta azienda agricola a mezzo di assegni circolari ha ridotto l’ammontare del passivo ingiustificato anche se la Corte d’appello non ha tenuto conto della esistenza di documenti che giustificavano i pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della F.. Dal novero delle asserite uscite distrattive avrebbe dovuto essere espunta, pertanto, la consistente somma di Euro 1.200.000; c) ha omesso di considerare il contratto di brokeraggio, stipulato in data OMISSIS, tra la società fallita e la società "C. and Partners" s.r.l., che ha comportato il pagamento da parte della prima della somma di Euro 360,000,00, eseguito in data OMISSIS. La superiore circostanza è stata rappresentata con i motivi aggiunti del 14/01/2022, con relativi allegati, ma tali prove sono state ignorate dalla Corte territoriale; d) con riferimento alla contestata distrazione dell’autovettura SSANGYONG KYRON Targata OMISSIS, non ha considerato la dichiarazione del curatore fallimentare al Tribunale fallimentare di Lecce, datata OMISSIS (successiva alla sentenza di primo grado del 17/03/017), dalla quale risulta che la vettura era stata trovata presso un centro di raccolta autoveicoli e lo stesso curatore aveva scelto di non richiamarla all’attivo fallimentare stante le condizioni di usura del veicolo. Il travisamento in questione si sarebbe radicato nel giudizio di secondo grado; e) ha ritenuto fittizio e strumento di distrazione il finanziamento di Euro 690.300,00, concesso dalla ditta La Mea alla società M.M. s.r.l., non considerando che i pagamenti effettuati in data 06/02/2008, in favore della ditta La Mea, per il superiore importo, costituiscono la restituzione di somme ricevute in relazione al finanziamento suddetto L’avere la Corte territoriale omesso di considerare le prove documentali acquisite in ordine a tale operazione-che avrebbero consentito di elidere totalmente l’accusa distrattiva in ordine alla somma di Euro 690.300 - si è tradotto in un vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2.2. Con secondo motivo chiede l’annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606 comma 1 lettera d) cod. proc. pen., in relazione alla mancata assunzione della prova decisiva, richiesta ai sensi dell’articolo 603 comma 2 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi acquistati dalla società fallita, già invero ammessi come prova nel dibattimento di appello, in accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, e pur tuttavia mai materialmente acquisiti.

2.3. Con terzo motivo deduce vizi di violazione di legge, relazione all’articolo 217, comma 2, legge fall., stante l’errata qualificazione giuridica della condotta inerente alla tenuta delle scritture contabili della società fallita, suscettibile al più di essere sanzionata quale bancarotta semplice, con conseguente superamento dei termini di prescrizione prima della sentenza di primo grado.

Lo stesso curatore fallimentare ha dato atto della tenuta formale dei libri contabili e sociali e del loro costante aggiornamento, pur evidenziando la mancata osservanza delle modalità di tenuta delle scritture di cui all’articolo 2215 cod. civ.

La mera irregolarità nella tenuta delle scritture obbligatorie, per la mancata annotazione analitica dovuta per legge, non aveva impedito la ricostruzione del patrimonio sociale e l’imputato aveva "al più omesso uno sforzo di diligenza nella regolarità della tenuta delle scritture obbligatorie ex articoli 2214-2215 cod. civ..

3. Ha proposto ricorso l’imputato anche tramite l’avvocato Giuseppe Corleto.

3.1. Deduce, con primo motivo, vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto non avrebbe dato risposta alle doglianze introdotte con motivi di appello secondo le quali l’imputato si sarebbe limitato ad effettuare legittimi pagamenti sulla base di trasparenti rapporti commerciali con le altre società al medesimo riconducibili. Non è stata data alcuna considerazione ai rilievi effettuati dal consulente tecnico della difesa, dott. T..

La contabilità esistente attesta le forniture effettuate dalla ditta La Mea di M.M. e dalla società M.M. e C. s.a.s. in favore della fallita e i versamenti effettuati, ritenuti avere natura distrattiva, hanno avuto come causale la vendita di vino, come desumibile dalle fatture ritenute, tuttavia, fittizie.

Deduce, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine: alla richiesta di perizia contabile; alla omessa acquisizione del registro di carico e scarico dei prodotti vinosi, in quanto tale documento avrebbe consentito di fare luce sulle forniture innegabilmente intercorse tra le aziende del M.; infine, relativamente all’importo complessivo di Euro 1.560.000,00, nella disponibilità del M., che non sarebbe stato distratto e trattenuto ma piuttosto destinato a fini leciti e tracciati.

3.2. Con secondo motivo censura vizio di motivazione della sentenza con riferimento alla ritenuta assunzione da parte di M.M. della qualifica di amministratore di fatto della società M.M. s.r.l. in epoca successiva alla cessazione della sua carica ufficiale di amministratore di diritto avvenuta in data OMISSIS. D.M.C., amministratore di diritto a partire da tale momento, non sarebbe stato un mero prestanome dell’imputato in quanto a conoscenza delle vicende sociali.

La Corte di appello ha omesso di considerare che l’autovettura SANGYON KYRON non era stata mai distratta, essendo piuttosto rimasta giacente presso l’autorimessa di un carrozziere, per più di 10 anni, fino alla sua demolizione avvenuta nel 2019.

3.3. Con terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 217 legge fallimentare, avendo la Corte di appello ritenuto irrilevante il formale avvicendamento nella carica gestoria e non chiarendo se, ed in quali termini, l’imputato abbia continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie.

3.4. Con quarto motivo, infine, deduce vizio di motivazione della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello per discostarsi dal minimo edittale si è riportata alla motivazione espressa dal Tribunale che aveva valorizzato unicamente l’entità delle somme distratte. La mancanza di "segni di resipiscenza" era, in realtà, dovuta ad un legittimo esercizio del diritto di difesa e si erano sottovalutati i risultati di esercizio ampiamente positivi, riportati durante gli anni di gestione della società fallita da parte dell’imputato.

Il Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D’AQUINO ha concluso chiedendo l’inammissibilità.

L’avv. GILBERTO COMOTTO ha insistito nell’accoglimento del ricorso;

L’avv. FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI ha insistito nell’accoglimento del ricorso.




CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.

1. In ordine alle censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Pertanto, specie in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, 21 dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 6, n. 4781 del 26/01/2021, Lunari, non mass). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340).

2. Delineate le coordinate ermeneutiche entro le quali deve svolgersi il giudizio, si rileva che il primo motivo del ricorso, a firma dell’avv. Comotto, è inammissibile in quanto non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ed è infruttuoso il tentativo di scardinare il ragionamento probatorio in base al quale i giudici di merito hanno ricostruito le vicende distrattive. Le censure, oltre ad essere generiche, in quanto meramente reiterative delle identiche censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propongono, peraltro, doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione 4 delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Secondo la sentenza impugnata, l’imputato - agendo nella qualità di amministratore della società fallita, M.M. s.r.l., come amministratore di diritto fino al OMISSIS e successivamente come amministratore di fatto - utilizzando la provvista ottenuta mediante l’accensione di un mutuo di quasi 5 milioni di Euro presso la banca Monte dei Paschi di Siena nonché ulteriori provviste ottenute mediante sconto in fatture (rivelatesi in seguito false), ha operato versamenti di somme non dovute in favore di altre società riconducibili al medesimo ("La Mea di M.M." e M.M. e C. s.a.s.). La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non fondata, con motivazione immune da vizi logici, la prospettazione difensiva già veicolata attraverso i motivi di appello - secondo la quale, alla base di tali versamenti eseguiti negli anni 2007 e 2008, vi sarebbero i rapporti commerciali intrattenuti fra le ditte- considerando che le fatture erano successive alla prestazione e ritenendo inverosimile che la società fallita avesse potuto utilizzare somme di denaro ottenute in prestito per altre finalità (in particolare per l’acquisizione delle quote sociali dell’azienda F.), per pagare anticipatamente merce non ancora acquistata nonché il fatto che, nell’anno successivo, risultavano emesse note di credito a conferma della resa o del mancato acquisto di parte della merce già pagate in anticipo. Peraltro, la sentenza di primo grado (pag. 16) ha sottolineato che: dalle scritture contabili relative all’anno 2007, è risultato - attraverso l’esame del bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese oltre che della dichiarazione IVA presentata- che la società fallita non ha conseguito alcun ricavo di vendita, non avendo posto in essere alcuna operazione imponibile; per l’anno 2007, la società M.M. s.r.l. ha ottenuto anticipazioni su fattura dalla banca Unipol per complessivi Euro 832.169,55 esibendo fatture accertate dalla Guardia di finanza come false, in quanto non riferite ad alcuna transazione commerciale, non annotate nel registro IVA e in quello delle fatture, emesse al solo fine di indurre in inganno la banca per ottenere l’utilità, e mai pagate; anche per l’anno 2008 è stata rilevata la mancanza di evidenza di una " esistenza effettiva delle compravendite".

2.1. Il vizio di presunto travisamento di prova denunciato relativamente al "debito per canoni di locazione commerciale della fallita rispetto alla "La Mea di M.M.", omette di confrontarsi in realtà con un dato essenziale messo in evidenza dalla sentenza di primo grado secondo cui le fatture ricevute dalla società fallita da parte dell’azienda La Mea di M.M. nell’anno 2007 riguardano unicamente l’acquisto di merci (vino in bottiglia vino sfuso) e non l’addebito di canoni di locazione. Il suddetto contratto, peraltro, stipulato in data 27/06/2007, prevedeva un canone annuo di affitto ammontante ad Euro 120.000,00 sicché non avrebbe potuto giustificare il ben più rilevante importo dei versamenti effettuati, per gli anni 2007 2008, oggetto di contestazione. È, di conseguenza, totalmente infondato il rilievo difensivo sul punto, secondo cui si sarebbe in presenza di un travisamento per omissione di prova decisiva, essendo del tutto illogica la conclusione secondo cui la società fallita "non avrebbe corrisposto canoni per ben 720.000 Euro", potendosi astrattamente configurare, nel periodo in contestazione, un debito di ben inferiore importo, tale da non giustificare comunque i versamenti effettuati di consistenza decisamente superiore, e comunque ricondotti ad una causale contabile diversa.

Appaiono del tutto inammissibili, inoltre, gli ulteriori rilievi relativi ai versamenti effettuati dalla società fallita in favore dell’azienda agricola F. s.s. a mezzo assegni circolari per un importo complessivo pari ad Euro 1.200.000, oltre che al versamento della somma di Euro 360.000 effettuato dalla medesima società fallita in favore della società "C. and partners s.r.l." per un’attività di brokeraggio - trattandosi di condotte al di fuori della contestazione elevata a carico dell’imputato.

2.2. Manifestamente infondate risultano, inoltre, le censure espresse relativamente alla ritenuta distrazione dell’autovettura SSANGYONG YRON. Non sussiste alcun travisamento di prova decisiva dal momento che la dichiarazione del curatore fallimentare, del OMISSIS, con la quale, a distanza di anni dal fallimento, si chiedeva al Tribunale l’autorizzazione a non richiamare la suddetta vettura all’attivo fallimentare stante le sue condizioni di usura, conferma che l’autovettura in questione, all’atto della dichiarazione di fallimento, non era nella disponibilità della fallita e non è stata messa a disposizione della curatela, non venendo, peraltro, data alcuna notizia in sede di sopralluogo o di inventario.

Va, infatti, ribadito come la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l’imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima» e «l’art. 87, comma 3 legge fall., (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all’art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello. Osservazioni che giustificano l’(apparente) inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazioni a proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione)» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022) Rv. 282652 - 01).

2.3. Sono inammissibili le doglianze espresse dalla difesa relativamente al finanziamento ricevuto dalla M.M. s.r.l., nell’anno 2008, da parte dell’azienda individuale La Mea per complessivi Euro 690.300,00, ritenuto fittizio e strumento di distrazione, in quanto non si confrontano con la motivazione espressa, al riguardo, dalla Corte di appello che ha ritenuto la natura fittizia e strumentale del rapporto - considerandolo come creato al mero fine di giustificare un successivo passaggio di denaro dalla società fallita alla medesima La Mea - sottolineando la irragionevolezza del fatto che un così rilevante importo venisse corrisposto in contanti (senza traccia bancaria), non mancando di rilevare che non vi è prova che le somme ricevute dalla La Mea siano state utilizzate per estinguere il debito nei confronti della F., dato che a tal fine la società fallita avrebbe ben potuto utilizzare le ben più cospicue somme ottenute con il mutuo. Appare immune da vizi logici la conclusione di ritenere che il debito nei confronti della società La Mea forse fittizio e creato al mero fine di giustificare un successivo passaggio di denaro da parte della società fallita.

3. È infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata acquisizione dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi (pur ammessi dalla Corte di appello in sede di accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa) Invero, la difesa si duole della mancata materiale acquisizione dei suddetti registri senza indicare la diretta e specifica rilevanza di tali documenti rispetto alla giudicanda, omettendo di considerare che il registro di carico e scarico dei prodotti vinosi ha una specifica funzione rispondente ad una finalità di controllo pubblico sulla quantità di vino sfuso in entrata e in uscita e sul vino imbottigliato. Si tratta, inoltre, di registri che dovrebbero risultare nella disponibilità dell’imprenditore, in quanto rimangono in possesso dell’azienda, e non idonei a sopperire alla mancanza di evidenze contabili relative alle operazioni commerciali asseritamente svolte tra la ditta La Mea e la società M.M. s.r.l.. Non è collegabile, pertanto, alcun vizio di nullità rispetto alla mancata acquisizione di tali registri che sarebbe stato onere del medesimo ricorrente produrre, stante la loro natura e preordinazione a fini diversi da quelli contabili.

4. È inammissibile il terzo motivo di ricorso dell’avvocato Comotto con cui si deduce l’errata qualificazione giuridica della condotta, in termini di bancarotta documentale fraudolenta piuttosto che semplice. La censura non si confronta con il percorso motivazionale seguito dei giudici di merito i quali hanno rilevato come in tutti i bilanci di esercizio, depositati prima e dopo la dichiarazione di fallimento - oltre che nella situazione patrimoniale depositata al notaio rogante per l’aumento di capitale sociale nella quale risulta falsificato anche il valore del patrimonio - vi sia il ripetuto" comportamento di esporre dati contabili al solo fine di ottenere dalle banche mutuatrici una immeritata concessione di mutuo" con l’aggiunta che risulta "altresì falsificata la situazione finanziaria mediante l’esposizione di crediti inesistenti e la mancata rilevazione di passività certe o comunque note" (pag. 23 della sentenza di primo grado). La sentenza si colloca nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, e il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentare siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 16/01/2019, Rv.274455-01).

5. Relativamente al ricorso a firma dell’avv. Corleto, è inammissibile il primo motivo con cui si sostiene la tesi della riconducibilità dei versamenti effettuati dalla società fallita a rapporti commerciali esistenti con le altre società riconducibili al ricorrente, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, in ordine alla inesistenza di rapporti commerciali fra le società ( pagina 17 della sentenza di primo grado nella quale si parla di mancanza di corrispondenza tra i versamenti eseguiti in favore della ditta La Mea da parte dell’imputato e le fatture emesse da quest’ultima).

6. È inammissibile anche il secondo motivo con il quale si contesta la qualifica di amministratore di fatto della società fallita fa richiamandosi quanto rilevato dalla sentenza di primo grado sul punto.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep.2022, Rv. 282396 - 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534). D’altra parte, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, senza che la significatività e continuità comportino necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, richiedendo soltanto l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Rv. 232456). È pacifico, inoltre, che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore "di diritto" (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 del 9 11/01/2008, Rv. 239040) per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell’amministratore di diritto (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844). Sulla piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’amministratore della società è sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).

La motivazione della sentenza impugnata fornita sul punto appare immune da vizi avendo la Corte di appello sottolineato che il ricorrente ha presenziato alle operazioni di sopralluogo del curatore, successive al fallimento; il D.M., il quale non risulta avere percepito compensi ma solo copertura di spese di viaggio e rappresentanza, è apparso ignaro delle vicende sociali e non in grado di riferire sulle stesse, avendo, altresì, dichiarato di essersi limitato a sottoscrivere i documenti che altri predisponevano (pag. 11) ed ignorando la stessa compagine societaria, ritenendo che l’unico socio al momento del fallimento fosse l’imputato (Pag. 7).

Con riferimento all’autovettura, l’omessa considerazione della dichiarazione del carrozziere non è decisiva, tenuto conto della ricostruzione della sentenza (pag. 10) secondo cui l’ipotizzata consegna del veicolo ad altra azienda del M. - oltre a provare la cointeressenza dello stesso nella società fallita e la riferibilità delle operazioni sociali alla sua volontà anche per il periodo successivo alla cessazione della carica di amministratore di diritto della società fallita - è comunque irrilevante a fronte del mancato rinvenimento della vettura all’epoca del fallimento.

7. È manifestamente infondato anche il terzo motivo con il quale si sostiene l’erronea qualificazione della bancarotta come fraudolenta documentale e la sua non imputabilità al ricorrente, trattandosi di reato proprio dell’amministratore di diritto, valendo quanto sopra dedotto a proposito dell’analoga censura sollevata nel ricorso a firma dell’avv. Comotto.

8. Inammissibile anche il quarto motivo con cui sostanzialmente si invoca un trattamento sanzionatorio più mite. La sentenza di merito, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, contenuta - peraltro - entro limiti di poco superiori al minimo edittale, fanno buon governo della legge penale e danno conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024.

Depositato in cancelleria l’11 settembre 2024