Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 03-09-2024
Numero provvedimento: 372
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti dell'azienda ricorrente - Perdita di produzione di uva per danni cagionati da cinghiali e cervi - Disciplina sul riconoscimento di un contributo di natura indennitaria per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di notevole interesse faunistico - Contestata la quantificazione del contributo riconosciuto - Sollevata dalla Regione eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta dall'azienda ricorrente.



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2019, proposto da

Domenico Biancolino, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Simona Badia in L’Aquila, via Goriano Valle n. 10;


contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l’annullamento

- del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, redatto dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest - Avezzano in data 2 aprile 2019, prot. n. RA 100948/19;

- di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto, conseguente e connesso;

e per la condanna della Regione Abruzzo a rifondere al ricorrente l’importo di euro 160.559,00 (centosessantamilacinquecentocinquantanove/00), a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle proprie colture agricole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. In data 31 agosto 2018 il signor Domenico Biancolino, titolare dell’omonima impresa agricola, ha presentato alla Regione Abruzzo, ai sensi della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica, la domanda per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti della propria azienda.

In data 26 settembre 2018 il tecnico inviato dalla Regione Abruzzo ha accertato una perdita di produzione, per danni cagionati da cinghiali e cervi nel corso dell’anno 2018, pari a circa 318 quintali di uva.

Con nota del 2 aprile 2019, comunicata in data 4 aprile 2019, il Responsabile dell’Ufficio autorizzazioni, licenze, verifica e pagamento dei danni da fauna selvatica di Sulmona ha invitato il signor Biancolino a rendere la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti di Stato “de minimis” - liquidabili nell’importo massimo di euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari - e gli ha comunicato che il danno liquidabile per l’anno 2018, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, ammonta a euro 4.071,46 (quattromilasettantuno/46).

Con mail del 12 aprile 2019, inviata alla Regione Abruzzo, il signor Biancolino ha contestato la quantificazione del danno effettuata nella predetta nota.

1.1. Con ricorso notificato il 2 maggio 2019 e depositato il 15 maggio 2019, il signor Domenico Biancolino ha domandato l’annullamento del verbale di accertamento e stima dei danni alle colture, quantificati in euro 4.071,46, nonché la condanna della Regione Abruzzo a corrispondergli la maggior somma di euro 160.559,00, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai propri vigneti.

A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica, con la quale contesta la stima dei danni effettuata dalla Regione Abruzzo, per aver tenuto in considerazione solo il valore del prodotto perduto, pari a circa 219 quintali di uva, e non anche il valore di trasformazione del prodotto, pari a circa 29.733 bottiglie di vino, e la riduzione della produzione conseguente al mancato sviluppo vegetativo delle colture negli anni a venire.

Il ricorrente ha chiesto altresì al Tribunale di disporre la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni indicati nonché una consulenza tecnica per la quantificazione dei danni.

1.2. Ha resistito al ricorso la Regione Abruzzo e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

1.3. In data 25 giugno 2024 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, senza prendere un’espressa posizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Abruzzo.

1.4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve esaminare in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Abruzzo nella memoria depositata in data 28 maggio 2021.

2.1. Essa deve essere disattesa.

2.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale, ossia in base alla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio e alla tutela ad essa apprestata dall’ordinamento, a prescindere dalla prospettazione fornitane dalle parti (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 marzo 2018, n. 5399).

Il ricorrente, pur qualificando come risarcitoria la domanda proposta ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo, ha chiesto, previo annullamento dell’atto conclusivo del procedimento avviato, ad istanza di parte, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2003, n. 10, l’integrale riconoscimento di un contributo di natura indennitaria per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di notevole interesse faunistico, di cui all’allegato A), tra le quali sono ricompresi sia il cinghiale che il cervo.

Tale contributo è riconosciuto in misura “pari al 100% del valore del prodotto perduto”.

2.3. Ai sensi dell’articolo 4-ter, lettere a) ed e), della citata legge regionale, è attribuito alla Giunta Regionale il potere di definire con regolamento “i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra province” nonché “la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei contributi”. Con decreto del 5 agosto 2004, n. 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ha adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10.

Il riconoscimento di detto contributo è dunque mediato dall’esercizio del potere amministrativo ed è condizionato, nell’an debeatur, alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio nonché, nel quantum debeatur, al rispetto dei criteri e delle modalità individuati dall’amministrazione.

2.4. Sicché, la situazione soggettiva del richiedente il contributo si configura come interesse legittimo, la cui tutela, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, è attribuita al giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, 8 novembre 2023, n. 513).

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

3.1. Il ricorrente lamenta l’erronea quantificazione del contributo, effettuata dalla Regione Abruzzo a seguito del sopralluogo del 26 settembre 2018, e contestualmente formula la domanda risarcitoria per la corresponsione del maggior danno, quantificato nella misura di euro 160.559,00.

3.2. Come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 245 del 18 maggio 2024, pronunciata tra le medesime parti sulla domanda presentata dalla parte ricorrente per ottenere il ristoro dei danni cagionati dalla fauna selvatica ai vigneti della propria azienda nell’anno 2017, “l’indennizzo che la Regione Abruzzo riconosce agli imprenditori agricoli, per concorrere a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle colture dalla fauna selvatica, è parametrato esclusivamente al danno emergente, ossia alla totalità del valore del prodotto perduto.

Esulano pertanto dalla quantificazione del predetto indennizzo i profili relativi al lucro cessante, quali il valore del prodotto trasformato all’esito della conclusione del ciclo produttivo e la futura riduzione della produzione per mancato sviluppo vegetativo delle colture.

La Regione Abruzzo ha perciò correttamente quantificato il contributo di sostegno al reddito con riferimento all’intero valore del prodotto perduto, di cui il ricorrente non ha contestato i parametri di valutazione, espressamente individuati nella resa media unitaria delle colture, nel prezzo unitario del prodotto e nella quantità di prodotto finale andata perduta”.

4. In applicazione di tali considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, anche in ragione dell’intervento di un precedente giurisprudenziale pronunciato tra le medesime parti, nella misura indicata nel dispositivo.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Abruzzo le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore