Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 19-03-1996
Numero provvedimento: 15555
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Imbottigliamento vini con linee mobili.

Pervengono a questa amministrazione centrale richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di rilascio del cosiddetto «registro d’imbottigliamento» nel caso di istanze formulate da cantine che si avvalgano di linee mobili di imbottigliamento.

Al riguardo, ribadendo le istruzioni contenute nella circolare n. 33 del 16 maggio 1989 nonché quanto esposto con nota n. 17741 del 20 settembre 1995, si è dell’avviso che la preventiva numerazione e vidimazione dei registri di cantina e, per il caso del registro d’imbottigliamento, non deve essere subordinata:

1) né alla verifica del possesso dell’autorizzazione sanitaria;

2) né a una comunicazione preventiva da inviare a codesti uffici e relativa ai giorni in cui la ditta intende effettuare le operazioni d’imbottigliamento:

3) né, infine, alla presentazione del contratto di prestazione di servizio tra l’imbottigliatore e il titolare della linea mobile.Si ritiene, inoltre, che codesti uffici non debbano prescrivere limitazioni all’uso del registro in parola per le sole operazioni di imbottigliamento tramite linee mobili (la ditta potrebbe, ad esempio, installare un impianto d’imbottigliamento presso la propria cantina e annotare regolarmente le relative operazioni sullo stesso registro in precedenza richiesto in occasione di operazioni effettuate con linee mobili).

Ai fini della programmazione ed esecuzione dei controlli, risulterà utile inserire tra i dati anagrafici del sistema informativo automatizzato relativi alla cantina interessata e annotare sul frontespizio del registro all’atto della preventiva numerazione e vidimazione o comunque se la circostanza emerge da un sopralluogo, l’informazione relativa all’utilizzo di linee mobili.

Tutto quanto ciò premesso, codesti uffici potranno, attenendosi anche a quanto esposto nella richiamata circolare n. 33 del 16 maggio 1989 in ordine alla procedura di numerazione e vidimazione preventiva dei registri quale mezzo per l’espletamento dei controlli presso gli operatori richiedenti ed esercitando il proprio autonomo potere-dovere di programmazione ed esecuzione dei controlli stessi, verificare presso l’operatore interessato la sussistenza dei necessari requisiti previsti dalle norme vigenti in materia d’imbottigliamento dei vini.