Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
(D.M. 26/07/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 6 settembre 2024, n. 209)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
VISTO il regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l’articolo 53 della predetta legge, così come modificato dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 209 del 9 settembre 2015, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l’articolo 41 della predetta legge, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato dalla Corte dei Conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;
VISTA la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;
CONSIDERATO che il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell’Unione, dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al quale la Commissione ha attributo il numero di riferimento SA.42782 (2015/XA) e che l’esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023;
RITENUTO opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e procedere all’attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della Commissione, sopra citati;
RITENUTO necessario determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Altri prodotti agricoli e alimentari”: gli ulteriori prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell’acquacoltura previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2024/1143, diversi dai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sono designati da DOP o IGP;
b) “Consorzi di tutela”: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per i vini;
c) “Direzione generale”: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
d) “DOP”: denominazione di origine protetta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
e) “IGP”: indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agroalimentari oppure ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
f) “Ministero”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
g) “Prodotti agricoli”: i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;
h) “Ufficio PQA I”: l’Ufficio PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Ufficio PQA I, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP.
Articolo 3
(Attività, costi ammissibili e intensità di aiuto)
1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli;
d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull’uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
2. Le domande di contributo possono riguardare una o più attività di cui al precedente comma 1.
3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell’allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
5. L’intensità di aiuto è limitata:
a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472.
Articolo 4
(Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di ricerca e sviluppo)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell’ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:
a) l’effettiva attuazione del progetto;
b) gli obiettivi del progetto;
c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.
2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.
Articolo 5
(Soggetti richiedenti)
1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
a) Consorzi di tutela;
b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo ai sensi del presente decreto.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere c) o d). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).
4. Non è ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). In quest’ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell’associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere c) o d). Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera d).
Articolo 6
(Soggetti esclusi)
1. Non possono presentare domanda di contributo:
a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;
b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE)2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 7
(Requisiti dei soggetti richiedenti)
1. I soggetti richiedenti di cui all’articolo 5 del presente decreto devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché comprovare eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto. I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione;
h) non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui al presente decreto i soggetti richiedenti:
a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con questi ultimi soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all’atto della domanda di contributo, di un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Nell’ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un’associazione temporanea di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) o d), le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.
Articolo 8
(Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo)
1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.
3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell’articolo 7, commi 3 e 4, del presente decreto.
4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) o d), alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d’intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.
5. È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un’associazione temporanea di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) o d) non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d’intesa di cui al precedente comma 4 contenga l’impegno a conferire, entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l’eventuale contributo.
6. Il ritiro di uno o più soggetti dell’associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.
Articolo 9
(Iter istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del contributo)
1. Con provvedimento della Direzione generale è istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l’ammissibilità delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato A) al presente decreto.
2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.
3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purché abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio “a) Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 2 del decreto” e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio “d) Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi”.
4. Ai soggetti richiedenti che, nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo, non abbiano portato a termine, in tutto o in parte, precedenti progetti relativi al presente decreto o al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, vengono detratti 10 punti.
5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.
6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro 30 giorni dal termine dei lavori della stessa.
7. L’idoneità delle domande di contributo presentate non comporta l’ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.
8. La ripartizione dei fondi disponibili è approvata con provvedimento della Direzione generale, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi è pubblicata sul sito internet del Ministero.
9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l’intensità di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attività, nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto.
Articolo 10
(Risorse disponibili, contributo concedibile e stanziamenti disponibili)
1. Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 900.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse disponibili.
2. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.
Articolo 11
(Termini e modalità di erogazione del contributo)
1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione.
2. La realizzazione delle attività di cui all’articolo 3 del presente decreto deve essere completata entro 12 mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all’Ufficio PQA I, che illustri altresì lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga prevista nel periodo precedente può essere concessa una sola volta ed è inderogabile.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio PQA I, in forma scritta, l’inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l’accettazione degli oneri previsti dal presente articolo.
5. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla Direzione generale e riportare l’indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, è autorizzato l’utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d’uso.
6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.
7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito al precedente comma
2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilità da comunicare entro la scadenza del predetto termine all’Ufficio PQA I, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.
8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico- amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.
9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell’Ufficio PQA I.
Articolo 12
(Varianti)
1. Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, il soggetto beneficiario può apportare, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio PQA I, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 3, comma 8, del presente decreto.
2. È consentita, altresì, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio PQA I, la sostituzione di un’attività ammessa a finanziamento con un’attività non prevista nella domanda di contributo, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 3, comma 8, del presente decreto, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.
3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all’Ufficio PQA I prima dell’effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.
Articolo 13
(Esenzione)
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e degli articoli 3, 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 14
(Trasmissione alla Commissione e applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 15
(Pubblicazione e trasparenza)
1. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet www.politicheagricole.it, fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui al rispettivo Allegato III dei medesimi regolamenti.
2. Le suddette informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e del Registro RNA, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.
Articolo 16
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2015, n. 53334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 209 del 9 settembre 2015, è abrogato.
2. L’allegato B) al presente decreto può essere modificato con decreto della Direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 14 del presente decreto.
Articolo 17
(Copertura finanziaria e entrata in vigore)
1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto, pari complessivamente a 900.000,00 euro, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7612, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero, a titolo di residui di lettera F (EPR 2023).
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.
IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida