D.m. 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione.
Com’è noto, con il D.m. in oggetto sono stati stabiliti alcuni adempimenti che i titolari di centri di intermediazione delle uve devono porre in essere al fine di consentire i controlli da parte di codesti uffici.
In particolare, nell’allegato del precitato D.m. è stato previsto che i soggetti in parola devono inviare a codesti uffici:
1) copia delle singole comunicazioni scritte di consegna delle uve, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 3929/87, rilasciate in favore del centro di intermediazione delle uve dai singoli produttori delle stesse (allegato al D.m., punto n.
2 - Obblighi, terzo trattino, lettera e);
2) copia della comunicazione di consegna delle uve provenienti da varietà di uve da vino, emessa dal centro di intermediazione delle uve in favore degli acquirenti delle uve medesime (allegato al D.m., punto n. 2 - Obblighi, terzo trattino, lettera f).
Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dal D.m. 1° agosto 1995, relativo all’adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino, si fa presente che gli adempimenti a carico dei titolari dei centri di intermediazione delle uve di cui sopra si intendono modificati nella maniera che segue, fatte salve le modalità di invio già previste dal D.m. in oggetto:
1) in luogo delle comunicazioni scritte di cui al precedente punto 1), devono essere inviate le copie degli attestati di consegna di cui agli allegati F1 e F3 al citato D.m. 1° agosto 1995, debitamente compilati e firmati sia dal fornitore, sia dal destinatario delle uve;
2) in luogo delle comunicazioni di cui al precedente punto 2), devono essere inviate le copie degli attestati di consegna di cui all’allegato F1 al citato D.m. 1° agosto 1995, debitamente compilati e firmati dal fornitore delle uve.
Con l’occasione, si fa presente inoltre che, a norma dell’articolo 2, comma 1 del già citato D.m. 1° agosto 1995, i titolari dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione devono presentare la dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola.