Autorizzazione a “TCA S.r.l - Toscana Certificazione Agroalimentare” a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(Decreto 09/08/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DELCONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, in particolare, l’articolo 116 - bis rubricato “Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali’;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il Decreto 13 agosto 2012 – Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOC, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che abroga il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023 n. 56334, recante Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552, Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto 3 marzo 2022 che ha modificato gli allegati del già menzionato decreto n. 7552;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108, concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Vista la nota prot. n. 79055 del 19 febbraio 2024 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativa all’avvio delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a denominazione di origine e indicazione geografica previste dall’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Vista la scelta effettuata ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 di “TCA S.r.l - Toscana Certificazione Agroalimentare” come organismo di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all’allegato 1 del presente decreto;
Considerato che l’organismo denominato “TCA S.r.l - Toscana Certificazione Agroalimentare” è iscritto nell’elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui al comma 4 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Viste le note di riscontro di “TCA S.r.l - Toscana Certificazione Agroalimentare” alla sopra menzionata nota prot. n. 79055 del 19 febbraio 2024;
Visto il DM 16 luglio 2024 n. 318221 con il quale “TCA S.r.l - Toscana Certificazione Agroalimentare” è stato autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Considerato che si ritiene di dover procedere alla rettifica del suindicato decreto, al fine di eliminare un refuso presente nell’elenco delle denominazioni della Regione Toscana in quanto non è stata inserita l’IGT Costa Toscana ed è stata invece ripetuta l’IGT Colli della Toscana Centrale;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione e approvazione piani di controllo e tariffari)
1. Ai sensi dell’art. 64, commi 5 e 6, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, l’organismo di controllo denominato “Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA”, con sede a Firenze, Viale Belfiore 9, è autorizzato ad effettuare i controlli previsti dall’art. 116 bis del Regolamento (UE) 1308/2013 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 1.
2. Sono approvati i piani di controllo ed i tariffari presentati dall’organismo di controllo di cui al comma precedente.
3. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il decreto n. 318221 del 16 luglio 2024 citato nelle premesse.
Articolo 2
(Attività dell’organismo di controllo)
1.L’organismo di controllo di cui all’articolo 1 svolge la propria attività, sulla base dei piani di controllo e dei relativi tariffari approvati per ciascuna delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche di cui all’allegato 1, ed assicura che i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione e dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 acquisisce dagli Enti detentori e gestori competenti i dati delle dichiarazioni vitivinicole di vendemmia, produzione e giacenza ed ogni altra utile documentazione pertinenti gli operatori della filiera delle indicazioni geografica di cui all’allegato1.
3 Gli Enti detentori dei dati di cui al comma precedente mettono a disposizione dell’organismo di controllo i medesimi dati a titolo gratuito.
4. Nell’espletamento dell’attività autorizzata, l’organismo di controllo si avvale del registro telematico di cui al Decreto ministeriale 20 marzo 2015 citato in premessa.
Articolo 3
(Durata dell’autorizzazione)
L’autorizzazione rilasciata con il presente decreto decorre dal 1° agosto 2024 fino al 31 luglio 2027.
Articolo 4
(Obblighi per l’organismo di controllo)
L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal piano dei controlli e dal tariffario nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire ed è tenuto a adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 5
(Sospensione e revoca)
La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, ai sensi dell’art. 64, commi 7 e 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi degli att.21 e 24 del D.lgs. n.82/2005 (CAD)
ALLEGATO