Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2024, del 15 marzo 2024, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2024/1632].
(Decisione 15/03/2024, n. 84/2024, pubblicata in G.U.U.E. 4 luglio 2024, n. L)
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Schouwen-Duiveland (DOP)".
(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2140 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terres du Midi (IGP)".
(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2148 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras da Beira (IGP)".
(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2164 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Großräschener See (IGP)".
(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2173 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras de Cister (IGP)".
(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2182 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras do Dão (IGP)".
(7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel protocollo 47, parte introduttiva, settimo capoverso, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo 47, appendice I, dell'accordo SEE, dopo il punto 8x (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1418 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
"8y. 32023 R 2137: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2137 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Schouwen-Duiveland (DOP)" (GU L 2023/2137, 13.10.2023)
8z. 32023 R 2140: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2140 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terres du Midi (IGP)" (GU L 2023/2140, 13.10.2023).
8za. 32023 R 2148: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2148 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras da Beira (IGP)" (GU L 2023/2148, 13.10.2023).
8zb. 32023 R 2164: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2164 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Großräschener See (IGP)" (GU L 2023/2164, 17.10.2023).
8zc. 32023 R 2173: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2173 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras de Cister (IGP)" (GU L 2023/2173, 17.10.2023).
8zd. 32023 R 2182: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2182 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome "Terras do Dão (IGP)" (GU L 2023/2182, 17.10.2023).".
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2137, (UE) 2023/2140, (UE) 2023/2148, (UE) 2023/2164, (UE) 2023/2173 e (UE) 2023/2182 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
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(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.