Organo: Comitato misto SEE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 16-05-2024
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 07-08-2024

Decisione n. 1/2024 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 16 maggio 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 [2024/2135].

(Decisione 16/05/2024, n. 1/2024, pubblicata in G.U.U.E. 7 agosto 2024, L)


Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 4, lettera e), e il Quadro di Windsor, articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito in virtù dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e per il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor è parte integrante del medesimo accordo.

(3) Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

(4) È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi previsti dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto con riferimento all'applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l'importazione in Irlanda del Nord delle merci indicate nell'allegato della presente decisione, che è aggiunta come allegato V alla decisione n. 1/2023 del comitato misto.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 1/2023 del comitato misto,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La decisione n. 1/2023 del comitato misto è così modificata:

1. all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:

i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;

ii) la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o da un soggetto successivo;

iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;

iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente;

v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo; oppure

vi) la vendita delle merci elencate nell'allegato V a un consumatore finale nel Regno Unito o il loro uso da parte di questi.";

2. l'articolo 7 è così modificato:

a. il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:

i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito;

ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare la merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi, e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce; oppure

iii) per le merci elencate nell'allegato V, l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare la merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi; e

aa) le aliquote dei dazi contingentali e fuori contingente determinate in base alla tariffa doganale comune dell'Unione e alla tariffa doganale del Regno Unito sono quelle indicate nell'allegato V;

bb) l'importatore ha chiesto l'accesso a un pertinente contingente tariffario del Regno Unito, che potrebbe essere accordato nell'ambito della tariffa doganale contingentale del Regno Unito indicata nell'allegato V fatta salva la lettera cc); e

cc) il quantitativo di merce importata sommato al quantitativo di merci del pertinente numero d'ordine del contingente introdotto nell'anno in Irlanda del Nord in virtù del presente paragrafo non supera il quantitativo di merci rientranti nel pertinente numero d'ordine del contingente indicato nell'allegato V.";

b. i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), e il paragrafo 1, lettera b), punto i), non si applicano alle merci di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii).

3. Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.";

c. è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Ai fini della presente decisione, per "pacco" si intende un collo contenente:

a) merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure

b) un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.";

3. l'articolo 9 è così modificato:

a. il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), la domanda di autorizzazione a trasportare merci direttamente in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.";

b. i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la domanda comprende una dichiarazione in cui il richiedente afferma l'intenzione di trasferire merci in forza di detta disposizione e comunica i quantitativi annui previsti e le pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito. Entro sei settimane dalla fine di ciascun periodo contingentale annuale indicato nell'allegato V il richiedente comunica altresì:

a) il quantitativo di merci trasferite dal titolare dell'autorizzazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), nell'ultimo periodo contingentale annuale e le pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito nel medesimo periodo; e

b) il quantitativo di merci che il titolare dell'autorizzazione intende trasferire in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), nel periodo contingentale annuale corrente e le pertinenti categorie di previsti acquirenti nel Regno Unito nel medesimo periodo.

5. Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.

6. Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.";

c. è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.";

4. l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

a) soddisfano i criteri di stabilimento seguenti:

i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord:

— con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e

— a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e

— in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure

ii) sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i criteri seguenti:

— le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito; e

— hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord; e 

— le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e

b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e, nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord, si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.";

5. all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le condizioni seguenti, precisate nell'allegato III:

a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o punto iii);

b) nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica;

c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione;

d) il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

e) il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime e alle modalità per conformarvisi.";

6. all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti del Regno Unito trasmettono ai rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, su loro richiesta e almeno due volte l'anno nel caso di a) e almeno una volta l'anno alla fine di ciascun periodo contingentale annuale nel caso di b):

a) informazioni in forma aggregata e ripartite per autorizzazione sulle autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli da 9 a 12 della presente decisione, compresi il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate e il luogo di stabilimento dei titolari delle autorizzazioni; e

b) per le merci trasferite a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto iii), informazioni ripartite per autorizzazione e per numero d'ordine del contingente sul quantitativo utilizzato durante il periodo contingentale annuale e sul quantitativo ancora disponibile alla fine di tale periodo, così come informazioni aggregate sulla vendita o sull'uso delle merci con riferimento alle pertinenti categorie di acquirenti nel Regno Unito.";

7. all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"5. Il comitato misto riesamina l'allegato V su richiesta di una delle parti.

6. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte delle modifiche previste delle aliquote dei dazi contingentali o fuori contingente applicabili alle merci elencate nell'allegato V.";

8. il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V.

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2024.


Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

David CAMERON

 

ALLEGATO