Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 11-09-1995
Numero provvedimento: 17543
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione.

Si fa riferimento alla nota sopramarginata che si trasmette agli uffici che leggono la presente per conoscenza, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni in oggetto alle ditte che commercializzano uve da tavola, destinando gli scarti di lavorazione alla vinificazione.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del richiamato D.m., affinché una ditta sia assoggettata agli obblighi ivi previsti, devono ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni: 1) acquisto di uve, presso produttori o commercianti singoli e/o associati; 2) vendita di uve con destinazione presso uno stabilimento enologico.

Ciò premesso, qualora una ditta acquisti presso terzi uve da tavola (ovvero anche uve da vino) e rivenda quelle scartate a uno stabilimento enologico, diviene immediatamente soggetta alla disciplina del già citato D.m.

È appena il caso di precisare che, nondimeno, anche qualora non ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai punti 1) e 2), la vendita di uve a uno stabilimento enologico, configurando il possesso di un prodotto vitivinicolo, comporta, fatti salvi gli eventuali casi di esonero:

1) l’emissione, da parte della ditta venditrice, del documento di accompagnamento redatto conformemente a quanto previsto dal regolamento n. 2238/93 e dal D.m. 19 dicembre 1994, n. 768;

2) nel caso di trasporti di uve da tavola destinate alla vinificazione, la trasmissione di copia del predetto documento all’ufficio dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, con i mezzi più rapidi (articolo 10 del citato regolamento Ue); si ritiene inoltre utile rammentare che a norma del D.m. 1° agosto 1995, relativo alla vinificazione delle uve da tavola, le stesse dovranno essere vinificate in uno stabilimento a ciò autorizzato: il vino ottenuto, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento n. 822/87, a meno che non sia interamente destinato al consumo personale di colui che effettua la vinificazione, dovrà essere distillato e, salvo che non sia esportato verso Paesi extracomunitari, non potrà essere posto in commercio;

3) la tenuta di un registro di carico e scarico delle uve, secondo quanto indicato dall’articolo 11 e seguenti del citato regolamento Ue e dall’articolo 9 e seguenti del citato D.m. n. 768/94;

4) il rilascio degli attestati di consegna nonché la presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione vitivinicola, ai sensi del D.m. 1° agosto 1995, relativo all’adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino.